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Numero d'incarto:
16.2002.33
Data decisione, Autorità:
10.10.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00033
Lugano
10 ottobre
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare:
- il ricorso per cassazione 2 maggio 2002
presentato da
patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 18 aprile 2002 del Segretario assessore
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura
speciale in materia di contratto di lavoro, promossa con istanza 3 dicembre
2001 da
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 997.30.- oltre
interessi, domanda
accolta dal primo giudice che ha invece respinto la domanda riconvenzionale
della convenuta e tendente al pagamento di fr. 5'000.-;
e
- il ricorso 6 maggio 2002
presentato
da __________ contro il decreto 24 aprile 2002 con il quale il pretore
ha
respinto la sua domanda 21 marzo 2001 intesa all'ottenimento dell'assistenza
giudiziaria;
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
ha lavorato in qualità di estetista presso il Centro di terapie naturali
__________ di __________ gestito da __________ dal 1° gennaio 1995 al 29
febbraio 2000, data per la quale ha notificato regolare disdetta del rapporto
di lavoro. Con istanza 3 dicembre 2001 essa ha convenuto in giudizio la sua ex
datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 997.30. L'importo si
compone di fr. 1'214.40, pari a indennità per malattia che la lavoratrice
sostiene esserle state indebitamente trattenute negli anni 1997 e 1998 (per fr.
50.60 mensili), e di fr. 309.40 per una differenza di salario che non le
sarebbe stata corrisposta nel periodo 1999/2000, somma da cui l'istante deduce
fr. 526.50 per merce acquistata dalla datrice di lavoro (fr. 417.90),
rispettivamente per un’eccedenza di salario versatale nel 1998 (fr. 108.60).
La
convenuta si è opposta all'istanza e ha fatto valere in via riconvenzionale una
pretesa di fr. 5'000.- quale risarcimento di danni che sostiene di aver subito
a dipendenza del comportamento anticontrattuale della dipendente alla quale
rimprovera violazione dell’obbligo di fedeltà per aver utilizzato, senza il suo
consenso, l'elenco delle clienti dell'istituto al fine di informarle sulla sua
decisione di cessare l'attività per la fine del mese di febbraio 2000.
Comunicazione questa che, secondo la convenuta, ha indotto numerose persone ad abbandonare
il centro terapeutico per ottenere altrove le loro cure e in particolare presso
il nuovo posto di lavoro dell'istante.
- A
dipendenza del valore della riconvenzione l'istanza, inizialmente inoltrata
alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno (inc.n. 3/01), è stata
trasmessa per competenza alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città (art.
10 cpv. 2 CPC).
3.Con il querelato giudizio il
segretario assessore, ritenuta provata la pretesa dell’istante sulla base del
contratto di lavoro e dell’assenza di una chiara contestazione da parte della
convenuta, ha accolto l'istanza. Ha invece respinto la domanda riconvenzionale,
non avendo la datrice di lavoro provato un agire anticontrattuale a carico
della lavoratrice, ossia non potendo in particolare costituire violazione
dell'obbligo di diligenza e fedeltà il fatto di aver informato verbalmente o
per iscritto le clienti dell’istituto della sua partenza. In tale informazione
e in special modo nell'invio del "volantino" di cui al doc. 1, il
segretario assessore non ha infatti intravisto nessun tentativo della
lavoratrice di nuocere alla datrice di lavoro, né di appropriarsi della sua
clientela. Inoltre, il primo giudice non ha ritenuto provato nessun danno,
tantomeno riconducibile all'agire dell'istante.
- Con
tempestivo ricorso al quale è stato concesso effetto sospensivo, __________
insorge contro questo giudizio, postulandone l'annullamento sulla base dei
titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC, chiedendo
altresì di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Essa
rimprovera anzitutto al primo giudice di aver ritenuto provata la pretesa
dell’istante, nonostante la stessa non sia suffragata da nessuna documentazione
e sia stata da lei chiaramente contestata. Sostiene inoltre che il segretario
assessore ha valutato arbitrariamente le risultanze istruttorie della
riconvenzione, non ritenendo provati i presupposti del risarcimento danni.
Contestato è in particolare l'accertamento secondo il quale il fatto che la
dipendente abbia comunicato alle clienti dell'istituto la sua partenza, non
costituisca una violazione dell'obbligo di diligenza e fedeltà del lavoratore
nei confronti del datore di lavoro. In merito alla quantificazione del danno la
ricorrente lamenta una lesione del suo diritto di essere sentita (art. 327
lett. e CPC) poiché il primo giudice pur avendo ammesso la prova della perizia
contabile, riconoscendone quindi rilevanza e pertinenza, ma non vi avrebbe dato
seguito per motivi puramente formali, contravvenendo così anche alle regole del
principio indagatorio che regge la procedura per le controversie derivanti da
contratto di lavoro.
Con
scritto 21 maggio 2002 l'istante si oppone all'accoglimento del ricorso e della
domanda di assistenza giudiziaria formulata dalla convenuta.
-
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice
di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale
una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro e indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
-
Quanto
alla domanda principale dev'essere osservato che effettivamente l'istante non
ha prodotto nessun documento dal quale poter dedurre e verificare il credito
rivendicato a titolo di indebite trattenute negli anni 1997 e 1998,
rispettivamente la circostanza del minor salario percepito negli anni
1999/2000, così come esposto nel conteggio allegato all'istanza. Tuttavia, il
credito non è stato adeguatamente contestato dalla convenuta, così come nemmeno
si era opposta alle precedenti richieste dell'istante (doc. L e N): in
particolare, essa non ha mai negato di aver effettuato le trattenute lamentate
dalla lavoratrice e non ha mai sostenuto di averle versato integralmente il
salario degli ultimi due anni. Contrariamente a quanto afferma la ricorrente,
anche nell’ambito di una procedura -come in concreto- retta dal principio indagatorio
(art. 417 lett. c CPC), spetta alle parti di proporre le loro allegazioni e
contestazioni secondo il codice di rito: è loro il compito di esporre i fatti,
di sostanziarli e di provarli (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 417, m. 1,
2, 4 e 6; II CCA 14 marzo 1997 in re P./T.SA). In questo senso, spettava
quindi alla convenuta contestare nei debiti modi il credito dell'istante;
infatti, essa ha un proprio onere di contestazione dei fatti e delle
argomentazioni della controparte: in sostanza, deve dare riscontro ai fatti
della petizione con contestazioni concrete, eventualmente offrendo la propria
versione dei fatti, affinché risulti in modo chiaro ciò che nel complesso della
fattispecie costituisce il tema della lite (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art.
78 CPC, m. 8 e 9). Non sono pertanto ammissibili contestazioni generiche come
la semplice locuzione "contestato" (Cocchi/ Trezzini, op.
cit., art. 170 CPC, m. 6).
La
conclusione del primo giudice appare così corretta: la formulazione secondo la
quale la convenuta non ha mai riconosciuto la pretesa della parte istante.
La medesima viene dunque prudenzialmente contestata, nella misura in cui non
risulterà dimostrata nell'ambito della presente procedura giudiziaria (cfr.
riassunto scritto allegato al verbale 21 marzo 2001) non è sufficiente per
essere considerata a dipendenza del suo carattere generico. D'altra parte, a
conferma di tale posizione incerta della convenuta a fronte delle richieste
della lavoratrice, non è fuori luogo il riferimento allo scritto 22 novembre
2000 (doc. O) con il quale il legale della convenuta si era opposto alla
richiesta di pagamento dell'importo di fr. 997.30, limitandosi a dichiarare
quel credito estinto per compensazione, ciò che potrebbe equivalere al suo
implicito riconoscimento (II CCA 16 dicembre 1997 in re H./G.). Poiché
in nessun'altra occasione è riscontrabile una chiara contestazione dei fatti
addotti dall'istante a sostegno del proprio credito, si deve concludere che, su
questo punto, il ricorso non ha evidenziato nessuna violazione di norme
processuali o sostanziali da parte del primo giudice e deve così essere
respinto.
-
Quanto alla riconvenzione, l'art. 321a cpv. 1 CO impone al
lavoratore l'obbligo di eseguire con diligenza il lavoro affidatogli e di
salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del datore di lavoro.
Violando tale dovere, il lavoratore non adempie nel debito modo le obbligazioni
derivanti dal contratto di lavoro (Staehlin/ Vischer, Comm. di Zurigo,
N. 1 e 3 ad art. 321a CO). Simile violazione può comportare per il lavoratore
l'obbligo di riparare il danno cagionato intenzionalmente o per negligenza al
datore di lavoro (art. 321e CO; Staehlin/ Vischer, op. cit., ibidem, N.
4). La responsabilità del lavoratore è subordinata a quattro condizioni e
meglio: il danno, una violazione contrattuale, una relazione di causalità e la
colpa del lavoratore (Streiff/ von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, N. 4 ad
art. 321e CO). Mentre spetta al datore di lavoro l’onere di provare, oltre
all’esistenza e alla consistenza del danno, che questo è stato cagionato da una
violazione da parte del lavoratore dei propri obblighi contrattuali, quest’ultimo
deve dimostrare di non avere nessuna colpa (Streiff/ von Kaenel, op.
cit., N. 13 ad art. 321e CO; Staehlin/ Vischer, op. cit., N. 32 ad art.
321e CO).
-
Nel
caso concreto, come correttamente concluso dal segretario
assessore,
manca qualsiasi prova circa una violazione di obblighi contrattuali da parte
della lavoratrice. Il solo addebito che le è stato mosso, ovvero quello di aver
informato la clientela verbalmente e mediante un volantino (doc. 1) della sua
intenzione di cessare l'attività lavorativa presso la convenuta, non
costituisce certo violazione dell'obbligo di diligenza e fedeltà sancito dall'art.
321a cpv. 1 CO. Pur ammettendo che in determinate circostanze il fatto che un
lavoratore comunichi alla clientela la sua intenzione di iniziare un'attività
indipendente possa costituire violazione dell'obbligo di fedeltà, in
particolare là dove è chiara l'intenzione di nuocere al datore di lavoro
mediante l'accaparramento della clientela (Streiff/ von Kaenel, op.
cit., N. 4 ad art. 321a CO), è indubitabile che l’accertamento del primo
giudice che ha negato tale intenzione nell’agire dell’istante, non è
arbitrario, anche in considerazione del margine di apprezzamento di cui gode in
quest'ambito (Streiff/ von Kaenel, op. cit., n. 3 ad art. 321a CO).
Comunque, il tenore del volantino in esame e le deposizioni testimoniali al
riguardo (testi __________ , __________ e __________), legittimano le
conclusioni impugnate, escludendo qualsiasi tentativo di accaparramento della
clientela da parte dell'istante che si è limitata a informare la clientela
dell'istituto sulla sua partenza, con l'accordo della convenuta (cfr.
interrogatorio formale dell'istante) e senza accennare né alla sua attività
futura, né -tantomeno- al futuro del settore presso l'istituto della convenuta.
Per gli stessi motivi, non può essere sanzionato l'utilizzo da parte
dell'istante degli indirizzi delle clienti. Ne discende che anche su questo
punto il ricorso, di natura prevalentemente appellatoria, in quanto si limita a
riproporre il suo punto di vista, deve essere respinto.
-
L'ulteriore censura della ricorrente, concernente la perizia
giudiziaria, per quanto esposto al considerando precedente, non necessita di
approfondimenti, concernendo la verifica del presupposto del danno, mentre la
domanda riconvenzionale appare comunque infondata per carente illiceità nel
comportamento della lavoratrice.
-
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato
nessun titolo di cassazione, in particolare non quello dell’arbitraria
valutazione delle prove o errata applicazione del diritto da parte del
segretario assessore, dev'essere respinto. Il giudizio sulle spese segue la
soccombenza, mentre le succinte osservazioni al ricorso non bastano per
giustificare il riconoscimento di qualsiasi indennità alla parte istante.
-
La
domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata da __________ non
può essere accolta, poiché -quand'anche fosse dato il requisito dell'indigenza-
nel caso in rassegna difettava sin dall'inizio al ricorso il requisito
cumulativo della parvenza di buon esito (art. 157 CPC).
-
Con
ricorso 6 maggio 2002 __________ insorge contro il decreto 24 aprile 2002 con
il quale il pretore ha respinto la sua domanda di assistenza giudiziaria, non ritenendo
dato il presupposto dell'indegenza. Al ricorso la convenuta ha rinunciato a
formulare osservazioni rimettendosi al giudizio di questa Camera (cfr. scritto
27 maggio 2002).
Il
ricorso non può essere accolto già perché è tardivo: infatti, il termine per
proporre ricorso per cassazione è normalmente di venti giorni dalla notifica
della sentenza, ridotto a dieci nella procedura sommaria e in quella accelerata
(art. 328 CPC), come per la procedura per azioni derivanti da contratto di
lavoro (art. 418 e 398 cpv. 1 CPC). In concreto, il ricorso pur datato 6 maggio
2002 risulta consegnato alla posta solo il giorno seguente, quindi
tardivamente. A titolo abbondanziale può essere tuttavia rilevato che
l'assistenza giudiziaria, ancorché chiesta a causa inoltrata, come in concreto
all'udienza del 21 marzo 2001 e dibattuta immediatamente, avrebbe dovuto essere
decisa appena possibile (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 158 CPC, m.
2), quindi non con la sentenza di merito e tantomeno più tardi.
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 6 maggio 2002 __________ è respinto.
Il ricorso per cassazione 2 maggio 2002 __________ è respinto.
-
La
domanda di assistenza giudiziaria formulata da __________ è respinta.
-
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
– __________
Comunicazione alla Pretura
di Locarno-Città.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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