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Numero d'incarto:
16.2002.3
Data decisione, Autorità:
05.02.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00003
Lugano
5 febbraio
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 29 dicembre 2001 presentato da
contro
la sentenza 18 dicembre 2001 del Segretario assessore della Pretura
della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura sommaria in tema
di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 29 novembre 2001 da
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell'opposizione interposta dall'escussa al PE n. __________ dell'UEF di
Mendrisio, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 29 novembre 2001 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole
per l'incasso di fr. 6'373.20 oltre accessori (doc. E);
che
a valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto il contratto di
leasing sottoscritto dall'escussa il 4 febbraio 2000 e avente per oggetto una
vettura Renault Espace per la quale quest'ultima si era impegnata a pagare un
nolo mensile di fr. 1'097.70 per la durata di 24 mesi (doc. A), laddove
l'importo posto in esecuzione corrisponderebbe a quanto dovuto dalla convenuta
a dipendenza del mancato puntuale pagamento dei canoni di leasing (doc. D);
che con il querelato giudizio il segretario assessore, considerata
la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nel contratto di
leasing, ha accolto l'istanza, non avendovi l'escussa –assente dal contraddittorio–
opposto nessuna valida eccezione;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro
il predetto giudizio;
che
l'impugnazione, a prescindere dalla sua irricevibilità in quanto non contiene
nessuna indicazione sulle domande di ricorso, né sui motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda, nemmeno precisando (o almeno illustrando)
il motivo di cassazione invocato (art. 329 cpv. 2 CPC), è comunque infondato;
che
infatti, le allegazioni dalla ricorrente, non sono tali da inficiare la
validità del riconoscimento di debito da lei sottoscritto senza alcuna riserva
circa l'eventuale effettivo debitore dei canoni leasing, ma alludono a
questione formalmente estranee alla presente procedura sommaria e potrebbero
semmai attenere al merito della controversia;
che
inoltre gli stessi fatti posti alla base del ricorso sono inammissibili poiché
proposti per la prima volta in questa sede, così come la documentazione
prodotta dev'essere estromessa dall’incarto: tutto ciò in virtù dell’art. 321
cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede
nuovi fatti, prove o eccezioni;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che
le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 29 dicembre 2001 di __________ è respinto.
-
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr.
80.–, sono poste a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio–Sud.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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