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Numero d'incarto:
16.2002.2
Data decisione, Autorità:
21.01.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00002
Lugano
21 gennaio
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 20 dicembre 2001 presentato da
contro
la sentenza 5 dicembre 2001 del Giudice di pace del circolo del
Gambarogno nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 20 marzo
2001 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'000.-- oltre
accessori nonché il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal
convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Locarno, domande parzialmente
accolte dal primo giudice,
esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 20 marzo 2001 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di
ottenere il pagamento di fr. 2'000.- a saldo della fattura emessa il 24 ottobre
2000 per il risanamento della canna fumaria presso l'abitazione di quest'ultimo
e la fornitura di una stufa a legna, pretesa alla quale il convenuto ha
parzialmente aderito;
che
con il querelato giudizio il giudice di pace, facendo proprie le contestazioni
del convenuto secondo il quale l'istante non avrebbe svolto del tutto
correttamente l'incarico affidatogli, non avendolo informato tempestivamente
circa la possibilità di ottenere un sussidio federale (Lothar) per
l'acquisto della stufa a legna, ha accolto l'istanza nella misura riconosciuta
dal convenuto di fr. 1'300.-;
che
con scritto 20 dicembre 2001 __________ è insorto contro il predetto giudizio,
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso, nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il
motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che
nel caso concreto il contenuto dello scritto 20 dicembre 2001 del ricorrente
non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso
per cassazione;
che
infatti -ancorché la decisione del giudice di pace già a un primo esame possa
apparire opinabile- l'impugnazione in esame, invece di indicare a questa Camera
le sue censure sulla base dell'art. 327 CPC, ossia con riferimento al limitato
ambito di giudizio riservato al rimedio della cassazione, in particolare per
quanto possa concernere le risultanze istruttorie o l’applicazione del diritto,
si limita a manifestare il proprio dissenso al parziale accoglimento
dell'istanza e alla riconosciuta responsabilità del convenuto;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che
le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso 20 dicembre 2001 di __________ è nullo.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a
carico ricorrente.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo del Gambarogno.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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