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Numero d'incarto:
16.2002.106
Data decisione, Autorità:
10.01.2003, CCC
Incarto n.
16.2002.106
Lugano
8 gennaio 2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 2 dicembre 2002
presentato da
Contro
la sentenza 22
novembre 2002 del Giudice di pace del circolo di Carona nella causa civile
inappellabile promossa con istanza 15 luglio 2002 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr.
462.50, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 15 luglio 2002 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine
di ottenere il pagamento di fr. 462.50, importo rivendicato a titolo di penale
per la rescissione di due contratti di compravendita sottoscritti dalla
convenuta e aventi per oggetto due elettrodomestici, pretesa alla quale
quest'ultima si è opposta contestando la propria intenzione di procedere a
detti acquisti, tant’è che ha restituito entrambi gli apparecchi;
che con
il querelato giudizio il giudice di pace, basandosi sulle risultanze istruttorie
e in particolare sulle dichiarazioni rese in sede di udienza dall’istante
medesimo secondo cui il contratto sottoscritto dalla convenuta il 12 aprile
2000 annullava e sostituiva quello precedentemente concluso il 1° aprile 2000,
ha riconosciuto all’istante il diritto alla rifusione della penale pattuita
contrattualmente del 25% del prezzo di acquisto, unicamente sul secondo
contratto accogliendo così l’istanza limitatamente all’importo di fr. 75.--;
che con
scritto 2 dicembre 2002 __________ insorge contro il predetto giudizio;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il
motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che
nel caso concreto il contenuto dello scritto 2 dicembre 2002 del ricorrente
non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso
per cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del
giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle
prove documentali) o riguardanti l’applicazione del diritto, il ricorrente si
limita a manifestare il proprio disappunto in merito alle conclusioni del primo
giudice, ribadendo il benfondato della propria pretesa sia per quanto attiene
alla penale che alle spese che egli ritiene di aver sostenuto;
che
sulla base di queste argomentazioni questa Camera è nell’impossibilità di
individuare e di decidere i presupposti di un eventuale annullamento del
giudizio impugnato;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o
manifestamente infondato;
che
tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso 2 dicembre 2002 di __________ è nullo.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico
del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Carona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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