AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2001.89
Data decisione, Autorità:
22.04.2002, CCC
Incarto n.
16.2001.00089
Lugano
22 aprile
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
Segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 9 novembre 2001 presentato da
(patr. dall'avv. __________)
contro
la sentenza 26 ottobre 2001 del Pretore della giurisdizione di
Locarno–Campagna nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti, promossa con istanza 23 maggio 2001 da
(tutte patr. dallo studio legale __________)
con la quale le istanti hanno chiesto il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di
Locarno, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
-
Con
sentenza 22 luglio 1992 (doc. B), confermata il 26 novembre 1993 dall'Oberlandesgericht
__________, il Landgericht __________ ha condannato __________, unitamente alla
società __________ di cui il primo era amministratore, a pagare a __________,
__________, __________ e __________ l'importo di DM 140.000.– oltre interessi.
Con successivo decreto 24 febbraio 2000 il Landgericht __________ ha fissato e
posto a carico dei convenuti le spese processuali relative alla seconda istanza
in ragione di DM 5.612.– oltre interessi del 4% dal 9 febbraio 2000. Per il
recupero di questo importo, valutato in fr. 7'000.–, le creditrici hanno
chiesto e ottenuto il sequestro delle quote di PPP __________ e __________ del
fondo base n. __________ di __________, appartenenti a __________; in ossequio
all'art. 279 cpv. 1 LEF, ossia a convalida del sequestro, il provvedimento è
stato seguito dalla notifica di un precetto esecutivo per lo stesso importo cui
l'escusso ha interposto opposizione.
-
Con
istanza 23 maggio 2001 __________, __________, __________ e __________ hanno
chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna il rigetto
definitivo dell’opposizione, indicando come titolo esecutivo il decreto 24 febbraio
2000 del Landgericht di __________ (doc. E). Opponendosi all’istanza, l'escusso
ha contestato anzitutto la competenza territoriale della Pretura di Locarno,
nonché la regolarità della sua citazione al contraddittorio. Nel merito ha
eccepito sia carenza di identità tra le creditrici indicate nel titolo e
__________, sia la mancanza di carattere esecutivo della decisione tedesca su
cui è fondata l'istanza. In particolare ha proposto tutta una serie di
argomenti attinenti al diritto applicabile e ai presupposti di esecutività
della sentenza straniera di cui si dirà nel seguito.
-
Con
il querelato giudizio il pretore, accertata preliminarmente la sua competenza
territoriale in virtù dell'art. 52 LEF, ha accolto l’istanza. Respinte le
eccezioni relative all'identità tra il creditore indicato nel titolo esecutivo
e le procedenti, nonché quella concernente la regolarità della citazione al
contraddittorio dell'escusso, ha poi affrontato le questioni attinenti il
riconoscimento della sentenza estera, decidendo così come esposto
dettagliatamente nel seguito, esaminando le censure ricorsuali di __________.
-
Con
il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 15 novembre 2001, __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente
applicato il diritto materiale, ritenendo applicabile alla fattispecie la
Convenzione di Lugano (CL) e non la LDIP, così come imporrebbe il suo domicilio
in uno Stato non contraente; normativa questa che avrebbe comportato la
reiezione dell’istanza di rigetto. Di ogni altra censura si dirà nei punti seguenti.
Con
osservazioni 14 dicembre 2001 le istanti postulano la reiezione del ricorso.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi:
per essere definita arbitraria una violazione dev’essere manifesta e riconosciuta
(o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile,
così che è possibile scostarsi da questa scelta solamente se la soluzione
censurata appare insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF
126 I 170 consid. 3a).
-
Il
primo dei quattro motivi di cassazione proposti dal ricorrente concerne
l'applicabilità alla fattispecie della CL. Al proposito vale la pena di
ricordare il principio secondo cui il titolo III della Convenzione (Del
riconoscimento e dell'esecuzione) prende in considerazione la relazione
internazionale (l'internazionalità) esistente fra lo Stato in cui una decisione
è oggetto di riconoscimento e lo Stato che la stessa ha emanato, dove –a
prescindere dalla denominazione usata– deve intendersi come tale qualsiasi
decisione resa da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente, ivi compresa
la determinazione delle spese giudiziali (art. 25 CL). Per l'applicabilità
della Convenzione in questo ambito giurisdizionale il domicilio delle parti non
è pertanto determinante (Kropholler., Europäisches Zivilprozessrecht,
ed. 6, art. 25 CL, N. 4; Broggini, La Convenzione di Lugano, in CFPG
n. 9, pag. 19; Patocchi, Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze
straniere secondo la CL, in CFPG cit., N. 15).
All'interno
del regime convenzionale, per quanto riguarda specificatamente l'esecuzione di
sentenze estere è previsto il foro esclusivo dei giudici dello Stato contraente
nel cui territorio ha luogo l'esecuzione (art. 16 n. 5 CL), atteso che l'art. 3
CL non esclude che l'esecuzione preceduta da sequestro venga promossa –in
conformità con l'art. 52 LEF– nel luogo in cui si trova l'oggetto sequestrato (DTF
120 III 93–94; SJ 1995, 204; Schmid, in Comm. di Basilea,
vol. 1, art. 52 LEF, N. 13). Con particolare riferimento al caso concreto,
ossia trattandosi di una procedura di rigetto definitivo dell'opposizione,
l'art. 16 n. 5 CL trova applicazione e ciò indipendentemente dal domicilio
delle parti, in particolare del convenuto, che pertanto può trovarsi anche in
uno Stato non contraente (Messaggio sulla CL, in FF 1990, vol. II, pag.
237; ZR 1998, N. 14, lett. d; Staehelin in Comm. di Basilea, art.
84 LEF, N. 23). Risultato identico si otterrebbe applicando l'art. 32 n. 2 CL
attinente alla procedura di exequatur (in concreto non richiesta, né adottata)
dove, se la parte escussa non è domiciliata in uno Stato contraente, la competenza
è comunque determinata dal luogo dell'esecuzione.
Se
ne deduce che, contrariamente alla tesi del ricorrente, esaminando pregiudizialmente
la questione del riconoscimento della sentenza estera prodotta come titolo del
rigetto definitivo, si applica la Convenzione di Lugano poiché –in conformità
con l'art. 26 cpv. 1 CL sia la Germania, sia la Svizzera hanno sottoscritto
quel trattato, entrato in vigore nel Paese estero il 1° marzo 1995 e in
Svizzera il 1° gennaio 1992.
- Nell'ambito
dello stesso motivo di cassazione, il ricorrente eccepisce che comunque le
disposizioni convenzionali non si attagliano al caso concreto poiché l'art. 54
CL prevede l'applicabilità solo alle azioni proposte posteriormente alla sua
entrata in vigore (ricorso, pag. 4), mentre l'azione principale è stata
proposta in Germania il 22 luglio 1992. Orbene, prescindendo dal fatto che la
data indicata non è quella della petizione ma della sentenza tedesca di primo
grado, alla fattispecie dev'essere applicato l'art. 54 cpv. 2 CL poiché la
decisione prodotta in causa è sì stata resa dopo l'entrata in vigore della CL
in entrambi i Paesi convenzionati, ma dipende da un'azione proposta prima di
tali date, così che essa può essere riconosciuta ed eseguita conformemente al
titolo III CL, solo se le norme di competenza applicate sono conformi a quelle
previste dal titolo II o da una convenzione in vigore tra lo Stato di origine e
lo Stato richiesto al momento della proposizione dell'azione. In altre parole,
le regole di competenza applicate devono essere paragonabili a quelle della CL
(Messaggio, FF cit., pag. 262).
L'eccezione
di inapplicabilità della Convenzione relativa all'aspetto intertemporale non è
stata sollevata davanti al giudice del rigetto, ma trattandosi
dell'applicabilità di diritto sostanziale, va considerata anche in sede di
ricorso. In concreto basta tuttavia constatare, al di là delle carenti
motivazioni del ricorrente, che non vi sono elementi per non concludere che la
causa di merito in Germania non sia già stata trattata da giudice territorialmente
competente in conformità con le norme del titolo II della CL. Infatti, tenuto
conto che durante quel processo, __________ figurava domiciliato a __________
(doc. B e C) rispettivamente in Germania (doc. C), la conformità con la Convenzione
può fondarsi sull'art. 5 n. 1 della stessa (che prevede il foro di uno Stato
contraente diverso da quello dello Stato contraente in cui il convenuto è
domiciliato) poiché la vertenza era di natura contrattuale e concerneva
pacificamente un'obbligazione che doveva essere eseguita in Germania, ossia la
liberazione da parte dei convenuti a favore delle attrici di una somma di
denaro depositata presso il conto bancario di un notaio tedesco, a dipendenza
dell'avvenuta esecuzione di ulteriori rapporti pattizi fra le parti e fra le
stesse e terze persone, tutti comunque attinenti a un ambito debitorio
(commerciale) interno tedesco (cfr. doc. B e C). Ciò basta per respingere la
censura ricorsuale in esame (cfr. Kropholler, op. cit., art. 54 CL, N.
7).
- Il
secondo motivo di cassazione concerne il fatto di non essere stato citato
regolarmente negli Stati Uniti per l'udienza che ha portato all'emanazione
della decisione 24 febbraio 2001 (recte 2000) e la circostanza della mancata
notifica della stessa al suo domicilio. Sennonché la censura è presentata come
un'errata applicazione di disposti della LDIP, ciò che –per quanto esposto ai
punti precedenti– ne rende in sé inutile l'esame. A proposito della decisione
tedesca in discussione può tuttavia essere precisato, con riferimento a quanto
anticipato (consid. 6) e a conferma delle considerazioni del pretore, che un
decreto di determinazione dei costi (Kostenfestsetznungsbeschluss),
com'è la decisione in esame, sta sempre in un rapporto di connessione con una
procedura principale (si tratta cioè di una cosiddetta Annexentscheidung),
così che il principio del contraddittorio basta che sia stato rispettato in
quella fase del processo (Kropholler, op. cit., art. 27 CL, N. 21). Ciò
che in concreto non è contestato.
A
proposito della notifica della decisione, dalla stessa risulta l'intimazione
allo studio Rechtsanwälte Bau u. Koll., Heidelberg, LG–Fach 107 (doc.
E), ossia ai patrocinatori che avevano rappresentato il ricorrente sia davanti
al tribunale tedesco di prima istanza, sia davanti all'autorità d'appello (doc.
B e C). Il che basta a indicare la corretta notifica poiché il ricorrente non
dimostra, né rende verosimile, l'eventuale revoca del mandato a quello studio.
Quanto sostenuto poi in questa sede contrasta con quanto affermato davanti al
pretore ovvero che verosimilmente l'avv. __________ non lo rappresentava
più (sic !). E nemmeno basta al proposito la dichiarazione scritta prodotta
(doc. B) secondo cui l'avv. __________ di __________ dichiara che lo studio
__________ in sé non esisterebbe più dall'inizio del 1999, in seguito a fusione
con lo studio __________; afferma di essere uscito dallo studio alla fine del
1999 e non ricorda di aver ricevuto personalmente la decisione concernente
__________. Non esclude tuttavia né che il decreto sia stato notificato a un
altro legale dello studio, né che sia avvenuta una regolare notifica. D'altra
parte è pienamente condivisibile quanto osserva il Pretore, ovvero che sia per
l'avvocato, sia per il rappresentato la causa tedesca non poteva considerarsi
conclusa fino alla pronuncia sulle spese che, secondo le norme procedurali di
quel Paese, è oggetto di giudizio separato dalla sentenza merito (Thomas/Putzo,
ZPO, ed. 20, § 103, N. 1 e 4), ciò che induce alla presunzione della
continuazione del mandato di patrocinio almeno fino a quel momento.
- Come
ulteriore motivo di cassazione il ricorrente rimprovera al primo giudice di
aver applicato erroneamente l'art. 20 cpv. 3 LALEF per aver ammesso il richiamo
dell'intero incarto EF.2000.358, relativo alla procedura di sequestro, decisa
dallo stesso Pretore. Il richiamo ammesso dal giudice del rigetto avrebbe
compromesso i diritti del ricorrente.
Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, che lamenta di non
aver potuto preparare convenientemente la propria difesa, l’istanza di rigetto
dell'opposizione non deve necessariamente essere corredata dalla documentazione
che la suffraga, ritenuto che la parte procedente può produrre anche solo
all’udienza tutta la documentazione a sostegno della sua domanda (art. 20 cpv.
2 LALEF). Per quanto concerne il richiamo di documenti o di incarti, la
giurisprudenza cantonale ammette la prova in sé, limitandola tuttavia a seconda
delle circostanze pratiche, in conformità con il carattere della procedura
sommaria; in particolare il richiamo verrà ammesso alla condizione che le prove
documentali che ne sono oggetto siano facilmente e velocemente reperibili (Cocchi/
Trezzini, CPC–TI, art. 20 LALEF, m. 12). Ciò che è stato sicuramente il
caso in concreto, trattandosi di un incarto della medesima autorità
giudiziaria. D'altra parte, il richiamo in esame, regolarmente preannunciato
nell'istanza scritta, non avrebbe potuto essere negato alla parte istante, non
risultando quale pregiudizio l'ammissione della prova avrebbe arrecato al
ricorrente (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ibidem, m. 11).
- Da
ultimo, per quanto attiene alla contestazione circa il tasso di cambio proposto
dalle istanti e applicato dal pretore, l’art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF prevede che
nella domanda di esecuzione debba essere indicato l’ammontare del credito in
valuta legale svizzera, determinante per il cambio essendo il giorno della
domanda di esecuzione (Staehelin, op.cit., art. 80 LEF, N. 52 e art. 67,
N. 40). Nel caso di specie, la decisione di cui viene chiesto il riconoscimento
pone a carico del convenuto il pagamento di DM 5.612.– oltre interessi del 4%
dal 9 febbraio 2000 (doc. E). Quest’importo è stato calcolato al tasso di
cambio in vigore al 12 maggio 2000 (fr. 4'455.90, doc. F) oltre a spese, il
tutto per complessivi fr. 7'000.– posti in esecuzione. Orbene, se è vero che le
istanti non hanno prodotto la domanda di esecuzione, è altrettanto vero che
sulla base del decreto di sequestro 12 luglio 2000 richiamato e dato che la domanda
di esecuzione a convalida del sequestro deve essere inoltrata nel termine di 10
giorni dalla notifica del relativo verbale, quindi –in concreto– al più presto
il 22 luglio 2000, il convenuto ha avuto la possibilità di calcolare il
controvalore di DM 5.612.– in franchi svizzeri. In ogni caso, a prescindere
dalla maggiore o minore rilevanza della differenza di cambio, è corretto
concedere il rigetto definitivo dell'opposizione, tenendo conto del cambio al
28 luglio 2000, ciò che attesta il credito capitale in fr. 4'447.50.
Il
giudizio pretorile deve invece essere cassato relativamente alla differenza fra
l'importo posto in esecuzione (fr. 7'000.–) e il credito fondato sull'accennata
decisione estera poiché il primo giudice, in manifesto contrasto con l'art. 80
LEF (art. 327 lett. g CPC), non ha rilevato che per quella somma l'istante non
ha prodotto nessun titolo che permettesse di concedere il rigetto definitivo dell'opposizione.
D'altra parte, le spese esecutive, per legge, sono a carico del debitore (art.
68 cpv. 1 LEF).
- Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), che per entrambe le
sedi può essere suddivisa tra le parti in ragione dei 2/3 a carico del
convenuto e la rimanenza a carico delle istanti in solido.
Motivi
per i quali motivi
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 9 novembre 2001 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 26 ottobre 2001 del Pretore della giurisdizione di Locarno–Campagna
è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
- L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________ dell’UEF
di Locarno è rigettata in via definitiva limitatamente all’importo di fr.
4'447.50 oltre gli interessi del 4 % dal 9 febbraio 2000 e le spese esecutive.
- Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 230.–, da anticipare dalle
istanti, rimangono a loro carico in solido per 1/3 mentre la rimanenza è posta
a carico del convenuto che rifonderà alle istanti, in solido, fr. 250.– a
titolo di ripetibili parziali.
II. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 300.–, già anticipate dal
ricorrente, rimangono a suo carico per 2/3 mentre la rimanenza di 1/3 è posta a
carico delle istanti in solido, alla quali il ricorrente verserà fr. 200.– a
titolo di ripetibili parziali di questa sede.
III. Intimazione
a:
–
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Locarno–Campagna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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