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Numero d'incarto:
16.2001.72
Data decisione, Autorità:
08.02.2002, CCC
Incarto n.
16.2001.00072
Lugano
8 febbraio
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 31
agosto 2001 presentato da
(rappr. dall'avv. __________)
contro
la sentenza 10 agosto 2001 del Giudice di pace
supplente del circolo di Vezia nella causa a procedura inappellabile promossa
con istanza 31 gennaio 2001 da
con la quale gli istanti hanno chiesto la condanna
della convenuta al pagamento di fr. 170.- oltre interessi, nonché il rigetto in
via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di
Lugano, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in
diritto:
La presente vertenza concerne l'incasso della
quota parte di spesa per lo sgombero della neve da una strada di comune accesso
a diverse particelle, ritenuta di spettanza della convenuta. In sostanza gli
istanti affermano __________, proprietaria del fondo n. __________ RFD di
__________, debba addossarsi il 22,5% della spesa complessiva, così come
stabilito in una convenzione fra proprietari del 1987 quando -per quello stesso
fondo- si era impegnato in tal senso il proprietario precedente. Riparto sempre
rispettato sia da quest'ultimo, sia dagli altri proprietari interessati; non
però più dalla convenuta che ha acquistato l'immobile nel 1998.
Oggetto
dell'istanza, presentata da tutti i proprietari interessati al riparto, è così
la quota parte calcolata in base alla fattura 27 dicembre 1999 di fr. 430.-
emessa dalla ditta __________ di __________ e relativa a un intervento di
sgombero della neve del 26 dicembre 1999 (doc. B). L'importo posto a giudizio
di fr. 170.- si costituisce dell'accennata quota parte e delle spese esecutive
e d'incasso nei confronti della convenuta, tenuto conto di quanto da lei
versato (fr. 29.70) in base a un proprio conteggio. Opponendosi all'istanza,
essa ha in particolare precisato di non essere al corrente di un rapporto
qualsiasi -in particolare connesso con la proprietà della strada- che la leghi
agli istanti e di aver sì acquistato con il proprio fondo anche una parte della
strada, ma solamente in corrispondenza al fronte del proprio terreno. In
sostanza essa non riconosce la ripartizione della spesa così come a suo tempo
accettata dal precedente proprietario.
Con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulla chiave di riparto
delle spese di sgombero della neve allestita dagli istanti, ha ritenuto equo il
criterio da loro adottato, considerandoli "coattivanti": ha così
accolto l'istanza, ancorché limitatamente all'importo di fr. 113.- richiesto
con la notifica del PE.
- Con
il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente
data per acquisita la legittimazione attiva degli istanti partendo dall'errato
presupposto che la strada privata a confine con i fondi delle parti in causa
sia una coattiva per la regolamentazione della quale valgono le norme sulla
comproprietà. Contestato è inoltre l'accertamento del primo giudice secondo il
quale la convenuta -a mezzo del pagamento di una parte del dovuto- avrebbe
implicitamente aderito al principio della ripartizione dei costi di
manutenzione della strada.
Alcuni
istanti hanno presentato osservazioni, proponendo la reiezione del ricorso.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una
decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro e indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi: per essere definita arbitraria una violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile, così che è possibile scostarsi da questa
scelta solamente se la soluzione censurata appare insostenibile, in
contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione
oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
-
Prima
di affrontare il tema del ricorso, esaminando i presupposti processuali -ciò
che il giudice è tenuto a fare d'ufficio e in ogni stadio della causa (art. 97
CPC)- si rileva che l'istanza è stata sottoscritta unicamente da __________ per
sé e come rappresentante di nove litisconsorti. Sennonché, tale rapporto di
rappresentanza non è accertato da nessun atto formale di procura, né trova
conforto in altra documentazione o atteggiamento riferibili all'affermato
mandato processuale, fatta eccezione per la presenza alla discussione davanti
al giudice di pace di __________; conseguendone per gli altri istanti la
mancanza del presupposto processuale riguardante la legittimazione al processo
del loro rappresentante (art. 97 n. 4 CPC) e quindi la reiezione dell'istanza
(art. 99 cpv. 2 CPC).
Ma tant'è, poiché -anche prescindendo da questa
carenza di natura processuale- la legittimazione attiva nella vertenza in esame
compete, per il merito, unicamente a __________. Infatti, oggetto della lite
non è in concreto la definizione della chiave di riparto delle spese di
manutenzione dell'accesso comune fra tutti i proprietari interessati, ma
esclusivamente il recupero delle spese per lo sgombero della neve durante la
stagione invernale 1999 nei confronti della convenuta, spese complessivamente
fatturate al solo istante __________ ("responsabile annuale" secondo
un turno stabilito fra i proprietari) e da questi ricuperate dai vicini (plico
doc. A, doc. B e C). Il credito posto a giudizio esiste pertanto esclusivamente
fra la convenuta e __________, ritenuto come la legittimazione attiva è un
presupposto di merito, concernente cioè la corretta applicazione del diritto
sostanziale e che, come tale, dev'essere verificata anch'essa d'ufficio (DTF
123 III 60, consid. 3a; DTF 125 III 82, consid. 1; Cocchi/ Trezzini,
CPC-TI, ad art. 38 N. 147; ad art. 97 m. 1 e 2; ad art. 181 N. 641).
-
L'istante ha posto a fondamento della sua azione la premessa che
la strada che collega i fondi nella zona __________ di __________ sia una
proprietà coattiva nell'ambito della quale i comproprietari avrebbero pattuito
il riparto in questione. Tesi che è stata implicitamente ammessa dal giudice di
pace, ma che non corrisponde alle risultanze del Registro fondiario dove si
evince che la strada in discussione appartiene a ogni singolo proprietario per
una determinata superficie e non per quote, come sarebbe se si trattasse di una
coattiva. Ne consegue che, come sostiene la ricorrente, per la manutenzione
della strada non tornano applicabili le norme sulla comproprietà, in
particolare l'art. 649 CC secondo il quale, salvo patto contrario, le spese
derivanti dalla comproprietà sono sopportate dai comproprietari in proporzione
alle loro quote. In concreto, non trovando la sua legittimazione nell'ambito di
una deroga alle norme sulla comproprietà, l'accordo di ripartizione delle spese
per lo sgombero della neve, avrebbe potuto fondarsi sull'esistenza di servitù e
sulle regole di manutenzione dei fondi attinenti alle medesime (art. 741 CC).
Tuttavia ciò non è il caso poiché la controversa chiave di ripartizione ha
esclusivamente carattere obbligatorio nel senso che vincola personalmente solo
le parti che l'hanno implicitamente o esplicitamente pattuita, ciò che non è il
caso per la convenuta. Né una volontà in tal senso, contrariamente a quanto
sembra affermare il primo giudice, può essere dedotta dal fatto che la
convenuta abbia parzialmente pagato l'importo richiestole.
-
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato, in particolare l'arbitraria valutazione delle risultanze
istruttorie e la conseguente immotivata conclusione, deve essere accolto e la
sentenza annullata.
Accogliendo
il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC,
la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia con la conseguente
integrale reiezione dell'istanza.
Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327
segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 10 agosto 2001 del Giudice di pace supplente del
circolo di Vezia è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L'istanza è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 31.70, da
anticipare dagli istanti, rimangono a loro carico con
l'obbligo di rifondere alla convenuta un'indennità di fr. 100.-.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-,
già
anticipate
dalla ricorrente, sono poste a carico degli istanti che rifonderanno inoltre
alla ricorrente l'importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III.
Intimazione a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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