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Numero d'incarto:
16.2001.67
Data decisione, Autorità:
28.01.2002, CCC
Incarto n.
16.2001.00067
Lugano
28 gennaio
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, vicepresidente,
Giani e Rusca (quest'ultimo in sostituzione del giudice Chiesa,
escluso)
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 4 settembre 2001 presentato da
Contro
la sentenza 27 agosto 2001 del Segretario assessore della Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura sommaria in tema
di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 30 maggio 2001 da
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria
delle opposizioni interposte dagli escussi ai PE no. __________ e no.
__________ dell’UEF di Locarno, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 30 maggio 2001 la __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria
delle opposizioni interposte dai coniugi __________ e __________ ai PE sopra
menzionati notificati per l'incasso da ciascuno di loro dell’importo di fr.
2'750.- oltre interessi;
che
a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto la convenzione sottoscritta
dalle parti il 1° settembre 1994 (doc. A) con la quale __________ e __________
hanno ceduto in locazione agli escussi l'inventario del __________ di
__________o gestito da quest'ultimi, per una pigione mensile di fr. 1'500.-
ridotta a far tempo dal mese di novembre 1998 a fr. 1'000.- (doc. B);
che
l'importo posto in esecuzione corrisponde alla quota parte di pigione
rivendicata dall'istante per il periodo dal 1° gennaio al 30 novembre 2000
(ovvero la metà del dovuto, pari a fr. 5'500.-), data per la quale il
contratto, rinnovato per accordo tacito delle parti, è stato disdetto (doc. F);
che
gli escussi si sono opposti all'istanza contestando l'esistenza di un valido
riconoscimento di debito oltre la data di scadenza del contratto, prevista per
il 31 agosto 1999 senza che essi abbiano mai manifestato l’intenzione di
prorogarne la durata;
che
con il querelato giudizio il segretario assessore, accertata la presenza di un
valido riconoscimento di debito nel contratto 1° settembre 1994 la cui durata
iniziale di 5 anni è stata tacitamente rinnovata tra le parti, avendo gli
escussi continuato a utilizzare l'inventario dell'esercizio pubblico oltre la
scadenza iniziale e meglio sino al 30 novembre 2000, ha accolto l'istanza salvo
per quanto attiene agli interessi scalari;
che
con il presente tempestivo gravame i coniugi __________ e __________ sono
insorti contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento: essi
rimproverano al segretario assessore di aver arbitrariamente valutato le prove
riconoscendo nel contratto di locazione 1° settembre 1994 un valido
riconoscimento di debito per il periodo successivo alla sua scadenza (31 agosto
1999) non avendo essi mai manifestato l'intenzione di rinnovare il contratto
contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice;
che
con osservazioni 24 settembre 2001 la controparte ha postulato la reiezione del
ricorso;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale è implicitamente basato il
ricorso, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove;
che nella procedura di rigetto dell’opposizione -al di là delle allegazioni
di parte- il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la
documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Staehelin
D., Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n.
50 ad art. 84);
che
nell’ambito di quest’accertamento il giudice deve stabilire se vi è identità
tra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e
nell’istanza, col creditore, il debitore e il credito risultanti dalla
documentazione prodotta (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition,
1980, § 17 e segg.);
che,
con riferimento al caso specifico, la persona del creditore che chiede il
rigetto dell'opposizione dev'essere identica a quella indicata nel riconoscimento
di debito e nel precetto esecutivo (Staehelin, op. cit., n. 67 ad art.
82; Panchaud/Caprez, op.cit., § 17);
che
se il credito appartiene a più creditori per i quali non è dato un vincolo di
solidarietà -vincolo correttamente escluso dal segretario assessore nel caso di
specie non trattandosi di un caso di applicazione dell'art. 150 CO (Schnyder,
in Commentario di Basilea, n. 1 ad art. 150 CO)- lo stesso deve essere
rivendicato da tutti i creditori congiuntamente (Staehelin D., op.cit.,
n. 69 ad art. 82 LEF; SJ 1988, 505);
che
ciò vale in particolare anche per un contratto di locazione sottoscritto da più
locatori senza alcuna indicazione sul rapporto interno fra loro (Panchaud/Caprez,
op. cit., § 17, n. 16);
che
nel caso di specie è evidente la mancanza di identità tra la procedente
__________ e il creditore indicato nella convenzione, ovvero la predetta
società unitamente a __________;
che
l'accertamento del primo giudice secondo il quale l'istante sarebbe legittimata
ad incassare la metà delle pigioni, non trova nessun riscontro nella
documentazione agli atti, in particolare non nel contratto di locazione dal
quale non risulta l'esistenza di un rapporto tale fra i locatori da
giustificare la rivendicazione dell'istante;
che
pertanto, dovendosi il giudice del rigetto basare sulla liquidità delle prove
offerte dalle parti senza che debba interpretarle (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 20 LALEF, m. 21), l'assenza di qualsiasi indicazione circa i
rapporti interni tra __________ e __________, in particolare circa la
suddivisione del credito per pigioni in ragione di un mezzo ciascuno, non
permette di attribuire al contratto di locazione (doc. A) la qualifica di
valido riconoscimento di debito per gli importi posti in esecuzione dalla sola
__________;
che
l'assenza di identità tra il creditore indicato nel riconoscimento di debito e
quello indicato nel PE rispettivamente nell'istanza, comporta la reiezione
della medesima (Panchaud/Caprez, op. cit., ibidem);
che
alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, ancorché per motivi diversi
rispetto a quelli addotti dai ricorrenti (circostanza della quale si terrà
conto nel calcolo delle indennità) dev'essere accolto;
che
data la necessità di una nuova pronuncia da parte di questa Camera (art. 332
cpv. 2 CPC), essa è determinata dall'assenza di un valido titolo di rigetto
relativo al credito posto in esecuzione;
che
le spese e le indennità di prima e di seconda istanza seguono la soccombenza
(art. 148 CPC), tenuto conto altresì che i ricorrenti nemmeno in prima sede
hanno goduto di patrocinio.
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC; per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 4 settembre 2001 di __________ e __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 27 agosto 2001 del Segretario assessore della Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città è annullata e sostituita dal seguente
giudicato:
-
L'istanza
è respinta.
-
Le spese e la tassa di giudizio di
complessivi fr. 200.-, da anticipare dall'istante, rimangono a suo carico con
l'obbligo di rifondere ai convenuti in solido un'indennità ridotta di fr.
100.-.
II. Tassa
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 120.–, già anticipate dai
ricorrenti, sono poste a carico della resistente la quale rifonderà ai
ricorrenti in solido l'importo di fr. 80.– a valere quale indennità per la sede
ricorsuale.
III. Intimazione
a:
– __________
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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