AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2001.00064
Data decisione, Autorità:
05.09.2001, CCC
Incarto n.
16.2001.00064
Lugano
5 settembre
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 28 agosto 2001 presentato da
(patr. dall'avv. __________)
contro
il decreto 20 agosto 2001 del Pretore del Distretto di Riviera nella
causa a procedura sommaria in materia di sequestro promossa con istanza 13
agosto 2001 nei confronti di
__________)
(patr. dallo studio legale __________)
con la
quale l'istante ha chiesto il sequestro della somma contante fr. 7'500.–
depositata presso la stessa Pretura di Riviera, domanda respinta dal primo
giudice;
ricorrente la
società istante che chiede l'annullamento del decreto impugnato;
esaminati gli
atti,
considerato
in fatto e in
diritto: che nell'ambito di un'esecuzione (n. __________UEF di
Riviera) promossa da __________ nei confronti di __________ per complessivi fr.
110'000.– e meglio nel corso della procedura di opposizione cambiaria, le parti
hanno sottoscritto una transazione a tenore della quale, in caso di ritiro
dell'esecuzione, un importo di fr. 7'500.– depositato da __________ presso la
Pretura del distretto di Riviera sarebbe stato liberato in favore del
procedente, presso lo studio dei suoi patrocinatori;
che
a seguito dell'effettivo ritiro della procedura esecutiva da parte del
creditore, con decreto 10 maggio 2001 il pretore ha stralciato la causa dai
ruoli decidendo la liberazione a favore di quest'ultimo dell'importo di fr.
7'500.– non appena fosse passato in giudicato lo stesso decreto di stralcio;
che,
impugnata da __________ la decisione di stralcio, la Camera di esecuzione e
fallimenti di questo tribunale, con sentenza 30 luglio 2001, ne ha confermato
la validità, accertando l'esistenza dell'accordo in merito alla liberazione
dell'importo di fr. 7'500.– depositato in pretura;
che
con istanza 13 agosto 2001 __________ ha chiesto il sequestro di detto importo
sulla base dell'art. 271 cpv. 1 cifra 4 LEF;
che
con sentenza 20 agosto 2001 il pretore ha respinto l'istanza, non avendo l'istante
reso verosimile l'esistenza del credito dalla stessa vantato nei confronti di
__________ i;
che
con il presente tempestivo gravame la società istante è insorta contro il
predetto giudizio, postulandone l'annullamento sulla base del titolo di
cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo
giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il
diritto sostanziale, in particolare per non aver ammesso la verosimiglianza del
suo credito, ovvero ponendo esigenze eccessive in merito alla verosimiglianza
del presupposto nell'ambito di un sequestro;
che
contro la decisione che respinge una domanda di sequestro, assente qualsiasi
specifica norma positiva di diritto federale o cantonale, la giurisprudenza
cantonale della Camera esecuzione e fallimenti ammette il rimedio dell'appello
anche nel regime successivo alla revisione della LEF (Rep, 1996, n. 99;
1997 n. 81; Cocchi/Trezzini, CPC–TI, art. 22 LALEF, m. 12);
che,
pur non essendosi mai autonomamente espressa sulla possibilità di presentare
ricorso per cassazione contro una decisione negativa di un'istanza di
sequestro, questa Camera –esimendosi da qualsiasi considerazione di merito sull'accennata
giurisprudenza (che comunque trova consensi in dottrina: Staehelin/Bauer/Staehelin,
SchKG III, 1998, art. 272 LEF, N. 53)– considera opportuno, soprattutto
nell'ottica della sicurezza del diritto, di allinearsi sulla scelta operata per
le cause il cui valore non supera l'importo di fr. 8'000.–;
che
la presente decisione di ammissibilità, trattandosi di procedura sommaria (Staehelin/Bauer/Staehelin,
op. it., ibidem, N. 46), può fondarsi sull'art. 17 LALEF;
che,
comunque, giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice
di pace può essere annullata solo quando è stata manifestamente violata una
norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione
manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che
contestato dalla ricorrente è il mancato riconoscimento da parte del pretore della
verosimiglianza di un credito dell'istante come presupposto del sequestro (art.
272 LEF);
che
il grado di verosimiglianza dell'esistenza del credito, cui appartiene anche
l'esigibilità (Staehelin/Bauer/Staehelin, op. cit., art. 272 LEF, N. 2),
è oggetto di dottrina discordante (cfr. al proposito CEF 3 maggio
2001 in re K.O.Co Ltd/D.I.T. Ltd e V.E. Srl; Amonn/Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs– und Konkursrechts, 6. ed., 1997, §51 n. 40; Gilliéron,
BlSchK 1995, p. 132; Stoffel, in Kommentar zum Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 4 ad art. 272 LEF; Cometta, Assistenza giudiziaria internazionale in
materia esecutiva, Collana CFPG rossa, vol. 20, 1999, p. 166, n. 2.2.6.2;
rispettivamente Piégai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau
droit du séquestre, 1997, p. 174–175; SJ 2000 I 332, cons. 2);
che
proprio a dipendenza di queste diverse opinioni dottrinali e dei limitati
poteri d'intervento del giudice di cassazione, non può essere considerato
errato e tantomeno arbitrario il fatto che il pretore abbia condiviso la tesi
che esige un alto grado di verosimiglianza del credito per il quale è chiesto
il sequestro (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad art. 327, m. 16);
che
in ogni caso, la conclusione del primo giudice meriterebbe conferma anche nell'ottica
di un grado di verosimiglianza più favorevole alla ricorrente;
che
infatti, contrariamente a quanto essa sostiene, dalle prove documentali agli
atti non è comunque possibile dedurre l'esistenza di un suo credito nei confronti
del convenuto, mentre, semmai, appare più probabile la situazione contraria;
che
ciò appare sia a dipendenza del testo della transazione giudiziale 30 aprile 2001 che ha condotto allo stralcio della procedura di cui
all'inc. EF.2001.67 della Pretura del distretto di Riviera (cfr. sentenza CEF
30 luglio 2001), sia dal complesso della documentazione versata agli atti che
attesta la qualità di debitrice della ricorrente e non della
controparte: così i vaglia cambiari all'ordine di __________ che non risultano
essere stati compilati in fasi successive come preteso dalla ricorrente, le
convenzioni con le quali le parti hanno concordato le modalità di restituzione
degli importi oggetto dei vaglia, le ricevute sottoscritte dal convenuto (doc.
H – L), nonché i versamenti bancari (doc. M – O) che attestano la parziale
rifusione di detti importi da parte della ricorrente;
che
a fronte di questa documentazione, il fatto che il legale del convenuto si sia
rivolto all'amministratore unico della ricorrente anziché direttamente a
quest'ultima per ottenere il pagamento degli importi garantiti dai vaglia
cambiari (doc. E), non basta certo per escludere la qualità di debitrice della
ricorrente;
che
alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo
di cassazione invocato, dev'essere respinto;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni
qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che
tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i
quali,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 28 agosto 2001 di __________ è respinto.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.–, sono poste a carico
della ricorrente.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Riviera.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster