AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2001.00040
Data decisione, Autorità:
18.09.2001, CCC
Incarto n.
16.2001.00040
Lugano
18 settembre
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 1° giugno 2001 presentato da
contro
la sentenza 17 maggio 2001 del Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di
esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 9 marzo 2001 nei confronti di
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta dall'escusso al PE n. __________ dell'UE di Lugano,
domanda parzialmente accolta dal
primo
giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 9 marzo 2001 __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta dall'ex marito __________ al PE sopra menzionato notificatogli per
l'incasso di fr. 3'482.– corrispondenti all'indicizzazione del contributo alimentare
dovuto a moglie e figli per il periodo dal 1996 al 2000;
che
a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la sentenza di divorzio
11 marzo 1994 del Pretore del Distretto di Vallemaggia (doc. B) nonché la
transazione giudiziale 2 settembre 1999 (doc. C);
che
con il querelato giudizio il segretario assessore, accertata la presenza di un
valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, ha accolto
l'istanza limitatamente all'importo di fr. 1'742.80:
il primo giudice, basandosi sulla transazione giudiziaria 2 settembre 1999, ha
infatti considerato l'indicizzazione degli alimenti per i figli __________ e
__________ unicamente a far tempo dal 1° settembre 1999 e senza effetto
retroattivo (per un totale di fr. 95.50), mentre per quanto attiene all'istante
ha ritenuto determinante la sentenza di divorzio 11 marzo 1994 che riconosceva
l'indicizzazione a far tempo da quella data (per un importo di fr. 1'647.30);
che
con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento: la ricorrente rimprovera al segretario
assessore di aver arbitrariamente valutato le prove documentali, in particolare
per non essersi attenuto al contenuto della sentenza di divorzio circa
l'indicizzazione degli alimenti per i figli, clausola alla quale le parti non
avrebbero inteso derogare con la transazione 2 settembre 1999;
che
le osservazioni 28 giugno 2001 di __________, così come la documentazione alle
stesse allegata, non possono essere considerate poiché tardive, il termine per
la loro presentazione essendo di 10 giorni dalla notifica del ricorso (art. 22
cpv. 1 LALEF), notifica in concreto avvenuta il 13 giugno 2001;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale è implicitamente basato il
ricorso, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove;
che
nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta
d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede
tutti i requisiti indispensabili perché possa
essergli
riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (D. Staehelin,
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad
art. 80; DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S. AG/B.);
che
mentre è pacifica la qualifica di titolo esecutivo della sentenza di divorzio
11 marzo 1994 (art. 80 cpv. 1 LEF) e della transazione giudiziale 2 settembre
1999 (art. 80 cpv. 2 cifra 1 LEF) nonché l'esigibilità del credito posto in
esecuzione (D. Staehelin, op.cit., n. 41 ad art. 80 LEF),
contestato è l'accertamento del primo giudice secondo il quale con la
sottoscrizione del punto B della transazione 2 settembre 1999 le parti
avrebbero inteso derogare all'obbligo precedentemente assunto dall'escusso di
provvedere all'indicizzazione degli alimenti per i figli sino a tale data, ovvero
che l'indicizzazione era da effettuarsi solo a far tempo dal 1° settembre 1999;
che
contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, l’interpretazione data dal segretario
assessore al punto B della transazione 2 settembre 1999, nel senso che
l’indicizzazione del contributo alimentare per i figli __________ e __________
era da effettuarsi unicamente a far tempo dal 1° settembre 1999 avendo le parti
implicitamente rinunciato a tale adeguamento per il periodo precedente, non è
arbitraria, ovvero insostenibile;
che
infatti, poiché la transazione è stata conclusa "a parziale modifica della
convenzione di divorzio", si deve ritenere che le parti abbiano
effettivamente voluto modificare quanto precedentemente pattuito;
che
nel caso specifico del contributo alimentare dovuto ai figli, per i quali la
sentenza di divorzio prevedeva l’indicizzazione annuale a far tempo da quella
data (cfr. punto 3 § doc. B), l’unica modifica pensabile leggendo il punto B
della transazione 2 settembre 1999 (doc. C), non poteva che essere la rinuncia
all’adeguamento per il periodo antecedente il 1° settembre 1999;
che
la conclusione impugnata è così almeno sostenibile, conseguendone che il ricorso,
in assenza di qualsiasi titolo di cassazione, in particolare di quello
dell'arbitraria valutazione delle prove documentali da parte del primo giudice,
deve essere respinto;
che
le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC),
mentre al resistente non vengono riconosciute ripetibili per questa sede vista
l'inconcludenza delle sue osservazioni, poiché tardive.
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso
1° giugno 2001 di __________ è respinto.
-
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 120.–, già
anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster