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Numero d'incarto:
16.2001.00033
Data decisione, Autorità:
22.05.2001, CCC
Incarto n.
16.2001.00033
Lugano
22 maggio
2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8
maggio 2001 presentato da
contro
la sentenza 30 aprile 2001 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa a procedura
inappellabile promossa con istanza 24 marzo 2001 nei confronti di
__________ rappr. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di
fr. 2'120.- oltre accessori nonché il
rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta
al PE no. __________ dell'UE di Lugano,
domande respinte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 24 marzo 2001 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di
ottenere il pagamento di fr. 2'120.- a saldo della fattura 16 settembre 1998
(doc. B) emessa per prestazioni eseguite a favore di quest'ultima, per conto
della quale egli risulta aver organizzato trasferimenti aerei;
che la
convenuta si è opposta alla pretesa avversaria sostenendo di aver pagato tutte
le prestazioni fornite dall'istante;
che con
sentenza 30 aprile 2001 il segretario assessore ha respinto l'istanza avendo la
convenuta comprovato mediante pezze giustificative non contestate dall'istante,
l'avvenuto pagamento di tutte le prestazioni ricevute da quest'ultimo;
che
con scritto 8 maggio 2001 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che
preliminarmente deve essere estromessa dall'incarto la documentazione prodotta
per la prima volta con il ricorso, ostandovi l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che
vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o
eccezioni;
che
il ricorrente rimprovera in sostanza al primo giudice di aver arbitrariamente
valutato le prove, in particolare per aver ritenuto provato il saldo della
fattura emessa 16 settembre 1998 di complessivi fr. 4'000.- nonostante la
convenuta non abbia provato di aver pagato tale cifra in data successiva
all'emanazione della fattura, l'acconto di fr. 2'000.- essendogli pervenuto il
14 dicembre 1998;
che
contrariamente a quanto preteso dal ricorrente la valutazione delle prove
effettuata dal segretario assessore non può essere considerata arbitraria
poiché né di fronte alle allegazioni della convenuta né preso atto della documentazione
prodotta a dimostrazione di aver pagato complessivi fr. 9'050.- per cinque voli
organizzati dall'istante, quest'ultimo non ha sollevato nessuna contestazione,
in particolare non ha sostenuto e tantomeno provato che, nonostante questi
pagamenti della convenuta, rimaneva un saldo a suo favore di fr. 2'000.-;
che
quindi, in assenza di qualsiasi contestazione delle allegazioni e delle prove
documentali prodotte dalla convenuta, la conclusione del primo giudice non può
essere considerata arbitraria ai sensi dell'art. 327 lett. g CPC;
che
quindi il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione tantomeno
quello dell'arbitraria valutazione delle prove da parte del giudice, deve
essere respinto;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o
manifestamente infondato;
che
le tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso 8 maggio 2001 __________ è respinto.
- Le
spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 50.–. sono
poste a carico del
ricorrente.
- Intimazione
a:
–
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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