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Numero d'incarto:
16.2001.00019
Data decisione, Autorità:
05.06.2001, CCC
Incarto n.
16.2001.00019
Lugano
5 giugno 2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 14 marzo 2001 presentato da
__________ (patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 21 febbraio 2001 del Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa a procedura inappellabile
promossa con istanza 16 gennaio 2001 nei confronti di
con la quale l'istante ha chiesto il
pagamento di fr. 2'180.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di
Lugano, domande respinte dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- Con
istanza 16 gennaio 2001 __________ ha convenuto in giudizio l'impresa di costruzioni
__________, alla quale si era rivolta per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione
di un autolavaggio a __________, destinati in particolare a eliminare infiltrazioni
di acqua, al fine di ottenere il pagamento di fr. 2'180.- a saldo della fattura
emessa il 1° settembre 2000 (doc. B). L'importo rivendicato dall'istante
corrisponde alla spesa che questa sostiene aver dovuto affrontare per procedere
all'impermeabilizzazione di una canaletta e al fissaggio di una pedana che la
convenuta non aveva eseguito a regola d’arte.
All'udienza
di discussione è comparsa unicamente la parte convenuta la quale si è opposta
alla pretesa avversaria contestando che gli interventi oggetto della fattura
rientrassero tra quelli oggetto del contratto di appalto concluso con
l’istante, tant’è che essa non li ha eseguiti e neppure fatturati.
-
Con
il querelato giudizio il segretario assessore, che in occasione dell'udienza di
discussione dell'istanza aveva respinto siccome tardiva e non motivata la
richiesta di rinvio dell'udienza presentata dall‘istante, ha pure respinto
l'istanza non avendo la parte istante provato che tra i lavori appaltati alla
convenuta rientrassero anche l’impermeabilizzazione della canaletta e la posa
della pedana, lavori per i quali l’istante non avrebbe comunque notificato tempestivamente
i pretesi difetti.
-
Con
il presente gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g)
dell'art. 327 CPC. La ricorrente si duole innanzi tutto della lesione del suo
diritto di essere sentita per non aver potuto partecipare al contraddittorio,
non essendole stato concesso il rinvio dell'udienza e non avendo neppure ricevuto
tempestivamente una comunicazione in tal senso. Rimprovera inoltre al
segretario assessore di aver trattato l'istanza nonostante le carenze che
questa presentava non adempiendo ai requisiti imposti dall'art. 292 CPC,
carenze dalle quali il giudice avrebbe inoltro dovuto dedurre la necessità di diffidarla
a munirsi di un patrocinatore ai sensi dell'art. 39 cpv. 2 CPC. La ricorrente
rimprovera poi al segretario assessore di non avere accertato la carenza di
legittimazione dei rappresentanti della convenuta, ciò che comporterebbe la
nullità dell’udienza. Nel merito essa censura la decisione impugnata poiché il
primo giudice avrebbe valutato le prove arbitrariamente, in particolare per non
aver dedotto dalla documentazione agli atti il benfondato della sua pretesa.
Al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
-
Preliminarmente,
per quanto attiene alla pretesa violazione del diritto di essere sentito della
ricorrente a dipendenza del mancato accoglimento della sua domanda di rinvio
dell'udienza, rispettivamente della mancata tempestiva comunicazione di questa
decisione, la censura ricorsuale (art. 327 lett. e CPC) è infondata. Qualora la
parte (o il suo rappresentante) sia impossibilitata per motivi gravi -quali
malattia, infortunio, servizio militare, un impegno parlamentare o la comparsa
davanti a un tribunale- di partecipare all’udienza, essa può chiederne il
rinvio (art. 136 cpv. 1 CPC). La richiesta di rinvio, oltre a essere motivata,
dev'essere presentata tempestivamente così da permettere al giudice di
determinarsi sulla fondatezza o no della stessa e, in caso di accoglimento
della domanda, di notificare in tempo utile alla controparte il rinvio
dell’udienza (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 136, m. 7). Il giudice
respinge quindi la domanda processuale in esame se la ritiene non giustificata,
intempestiva o incompatibile con le necessità del proseguimento del processo
(art. 136 cpv. 2 CPC). Sulle modalità di notifica di tale decisione, se l'art.
136 cpv. 3 CPC impone al giudice di pronunciarsi formalmente, ovvero con
ordinanza, scopo della norma è anche quello di permettere alla parte che ha
chiesto il rinvio di essere tempestivamente informata sull'esito della sua
domanda (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 136, m. 8). In concreto la
fattispecie è caratterizzata dal fatto che la domanda di rinvio è giunta al
giudice il giorno stesso dell’udienza e quindi, oltre ad essere in sé manifestamente
tardiva, ha impedito al giudice -per questo stesso motivo- di informare l'istante
sull'esito negativo della domanda. Ne consegue che la ricorrente, che ha presentato
una domanda processuale oltre ogni termine di tempo oggettivamente ammissibile,
non può in buona fede rimproverare al giudice di non averla tempestivamente
informata. Ammettere una simile tesi equivarrebbe ad accogliere di fatto ogni domanda
di rinvio, al di là dei motivi della stessa e del giorno di presentazione. Comunque,
proprio in relazione a casi del genere, la giurisprudenza ha stabilito l'obbligo
dell'istante di farsi diligente e di preoccuparsi dell'esito della propria
domanda (Cocchi / Trezzini, op. cit., art. 136, m. 9). Né può
essere in alcun modo censurata la decisione di respingere la domanda di rinvio,
sia a causa della sua tardività, ossia perché non avrebbe permesso al giudice
né di organizzare diversamente l'andamento del processo, né di informarne in
tempo utile le parti, sia perché immotivata, data l'esigenza, in concreto non
corrisposta, di comprovare il motivo del rinvio (Cocchi / Trezzini, op.
cit., art. 136, m. 6); motivo che nemmeno la ricorrente sostiene essere sorto
da un giorno all'altro, così da impedirle di agire con il dovuto anticipo e che
palesemente non può essere ammesso per rinviare l'udienza, già a dipendenza
della possibilità della società di farsi rappresentare da altri, in primis dall'amministratore
che aveva sottoscritto l'atto introduttivo della lite.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta
(o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid.
3a).
-
L’art.
292 CPC, che la ricorrente pretende essere stato disatteso dal primo giudice,
elenca quali sono i punti essenziali che devono essere contenuti nell’istanza.
Scopo di questa norma è quello di garantire alla parte convenuta e al giudice
la comprensione dell'oggetto e dell'entità della richiesta, tramite un
contenuto minimo dell'atto introduttivo della lite (Cocchi/ Trezzini,
op.cit., art. 292, m.1). In concreto, il fatto stesso che la convenuta così
come il segretario assessore abbiano chiaramente individuato il senso
dell'istanza dimostra che l'allegato scritto era sufficiente nella sua
sostanza; comunque, ancorché molto succintamente motivato, esso corrisponde ai
presupposti formali della norma invocata. Certo la parte avrebbe potuto
proporre altre prove, ma ciò avrebbe dovuto avvenire in sede di contraddittorio
(art. 294 cpv. 2 CPC) al quale la ricorrente non ha partecipato -come già osservato-
per colpa propria. E' comunque singolare e ai limiti dell'abuso di diritto nel
processo che sia la stessa parte che ha prodotto l'allegato scritto a
lamentarsi perché il giudice ha ammesso quel suo atto processuale, atto che -a
posteriori ovvero dopo aver preso atto della propria soccombenza- essa
considera formalmente insufficiente. La censura deve pertanto essere respinta,
mancando di qualsiasi fondamento. Né peraltro la norma prevede sanzioni
obbligatorie in caso di contravvenzione, lasciando al giudice la competenza
esclusiva di giudicare la sufficienza formale di un atto (Cocchi / Trezzini,
op. cit. art. 292, m. 2), né le caratteristiche dell'istanza sono apparse determinanti
per l'esito della controversia.
-
Pure
da respingere è la censura secondo la quale il segretario assessore avrebbe
dovuto dedurre dal contenuto dell’istanza e della richiesta di rinvio,
l’incapacità dell’istante a difendersi in modo conveniente e diffidarla a
munirsi di un patrocinatore (art. 39 cpv. 2 CPC). Infatti, la possibilità del
giudice, a determinate condizioni, di togliere la capacità processuale a una
parte, in particolare quando si riveli inetta a condurre convenientemente la
causa (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, ed. 3, pag. 132),
implica il verificarsi di circostanze concrete, oggettive e soggettive,
relative alla lite o alla personalità della parte, laddove la valutazione delle
stesse spetta al giudice di quello stesso processo che, al proposito, gode di
ampio potere d'apprezzamento (Cocchi / Trezzini, op., cit., art. 39, m.5).
In concreto, ancorché la ricorrente pretenda di essere incapace di discutere la
causa con sufficiente chiarezza, fa esclusivo riferimento alle precedenti
censure di ricorso, ossia alle caratteristiche del proprio allegato di istanza
e all'insuccesso della sua istanza di rinvio dell'udienza. Sennonché
quest'ultimo accenno è già prima facie irrilevante poiché, discutendo di
quella domanda processuale, la ricorrente –a ben vedere– rimprovera al giudice
di non aver tenuto conto che chi avrebbe dovuto rappresentarla al contraddittorio
non era un legale e non che l'insuccesso di quell'incidente fosse indizio di soggettiva
incapacità di gestire il processo. Mentre il riferimento all'allegato di
istanza non poteva offrire al giudice elementi di giudizio per dubitare della
capacità processuale della parte istante (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad
art. 39, m. 5), proprio per quanto qui affermato sub 6. Osservando, anche su
questo punto, che la soccombenza della ricorrente non appare causata dalla sua
pretesa incapacità di gestire in proprio il processo.
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Pretestuosa
è poi la censura che pretende la nullità dell'udienza di discussione a
dipendenza della carenza di legittimazione alla rappresentanza della convenuta
da parte del signor __________ presupposto processuale: art. 97 n. 4 CPC).
Orbene, ammesso come effettivamente questi non sia organo della __________, al
contraddittorio questa società è comparsa nelle persone dei signori __________o
e __________, quest'ultimo nella sua qualità di membro del Consiglio di amministrazione
con firma individuale (cfr. risultanze del Registro di commercio), quindi con
piena facoltà di rappresentanza processuale nella forma della rappresentanza legale ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 CPC.
-
Relativamente
al merito della vertenza, la ricorrente definisce assurda la conclusione
del primo giudice secondo cui la prestazione dell'istante non sarebbe mai stata
commissionata alla convenuta, facendo riferimento alla fattura 22 ottobre 1999
(doc. H) con cui quest'ultima avrebbe esposto anche un importo di fr. 2'866.50 per
l'esecuzione di una canaletta con telaio e griglia carrozzabile (ricorso,
pag. 6). Il documento è tale; tuttavia va ricordato che l’art. 8 CC impone a
chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di
provarla. Conseguenza di questa norma fondamentale è che la mancanza di prova
delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a
decidere in sfavore di chi se ne prevale (Kummer, Berner Kommentar, n.
20 ad art. 8 CC). In concreto, a fronte delle contestazioni della convenuta,
spettava all'istante non solo provare che fra i lavori appaltati alla convenuta
rientrava anche l'impermeabilizzazione della canaletta e la posa o fissaggio
della pedana, ma anche che questi lavori non sono stati eseguiti a regola
d'arte: fatto che invece non è stato accertato, così come la circostanza
secondo cui l'intervento di impermeabilizzazione oggetto della fattura 1°
settembre 2000 si sia reso necessario per ovviare a eventuali difetti
dell'intervento della convenuta. Per quanto attiene al fissaggio della pedana
(cfr. doc. B), dalla documentazione agli atti non risulta che l'intervento
fosse già stato commissionato alla convenuta e che comunque presentasse difetti
ai quali si sia dovuto ovviare con il lavoro oggetto della fattura 1° settembre
-
Le conclusioni del segretario assessore non sono pertanto arbitrarie e il
ricorso, anche su questo punto, non merita accoglimento.
-
Riassumendo,
alla luce di quanto sopra esposto il ricorso non ha evidenziato nessuno dei
motivi di cassazione invocati.
Tasse
e spese seguono la soccombenza della ricorrente (art. 148 CPC), mentre alla
controparte non vengono assegnate ripetibili, non avendo formulato osservazioni
al ricorso.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 14 marzo 2001 di __________ è respinto.
- Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.-
b)
spese fr. 50.-
fr.
250.-
già
anticipate dalla ricorrente rimangono a suo carico.
- Intimazione
a:
–
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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