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Numero d'incarto:
16.2001.00014
Data decisione, Autorità:
05.04.2001, CCC
Incarto n.
16.2001.00014
Lugano
5 aprile 2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 21 febbraio 2001 presentato da
(patr. dall'avv. __________)
contro
il decreto di stralcio 9 febbraio 2001 del Giudice di pace del
circolo di Taverne nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti promossa con istanza 14 dicembre 2000 da
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell'opposizione interposta dall'escussa al PE n. __________dell'UE di Lugano,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 14 dicembre 2000 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole
per l'incasso di fr. 1'650.– oltre accessori a titolo di risarcimento danni;
che
in occasione del contraddittorio, al quale ha preso parte unicamente la parte
convenuta, l'istante ha fatto pervenire alla Giudicatura di pace uno scritto
(fax) con il quale ha dichiarato di ritirare l'istanza di rigetto salvo per
quanto attiene all'importo di fr. 200.– "come da lettere di riconoscimento
di debito della convenuta del 3 agosto 2000 e 25 settembre 2000";
che
in merito a questa riduzione della domanda l'escussa si è dichiarata
"d'accordo di accettare la proposta di transazione con fr. 200.– però nei
termini delle 2 lettere e non altrimenti";
che
con il querelato decreto il primo giudice, ritenendo intervenuta tra le parti
una transazione in virtù della quale la vertenza tra le parti veniva liquidata
con l'impegno da parte della convenuta di versare all'istante l'importo di fr.
200.–, ha stralciato la causa dai ruoli;
che
con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all'art. 327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie concludendo allo stralcio
della lite per intervenuta transazione, transazione che invece non sarebbe mai
stata raggiunta, di modo che il giudice avrebbe dovuto esprimersi sul merito
dell'istanza di rigetto dell'opposizione respingendola in assenza di un valido
riconoscimento di debito;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
poiché oggetto di impugnativa non è la dichiarazione di stralcio bensì
l'esistenza stessa della situazione processuale che ha portato allo stralcio,
il ricorso è ricevibile in ordine (Cocchi/
Trezzini, CPC–TI, ad art. 352, m. 2);
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che
nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in
ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito (Staehelin D., Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84);
che
nell’ambito di quest’accertamento il giudice deve stabilire se vi è identità
tra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e
nell’istanza, col creditore, il debitore e il credito risultanti dalla
documentazione prodotta (Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l’opposition,
1980, § 163);
che
nella fattispecie –ridotto a fr. 200.– il credito posto in esecuzione– è
evidente la mancanza di identità tra il titolo del credito indicato nel PE e
nell'istanza (risarcimento danni) con quello indicato dall'istante nello
scritto di parziale desistenza 8 febbraio 2001: riconoscimento di debito
della convenuta del 3 agosto 2000 e 25 settembre 2000, di modo che, già
solo per questo motivo, l'istanza di rigetto avrebbe dovuto essere respinta;
che
a prescindere da questa carenza di natura formale, l'istanza avrebbe comunque
dovuto essere respinta in assenza di un valido riconoscimento di debito per
l'importo di fr. 200.–;
che
infatti dagli scritti testé indicati non risulta nessuna dichiarazione di
volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta a interpretazione con la
quale la convenuta si sarebbe impegnata a pagare all'istante la somma di fr.
200.– (Staehelin, op.cit., n. 21 ad art. 82 LEF),
che,
in particolare, un riconoscimento di debito condizionato legittima il rigetto
dell'opposizione solo se è provato l'adempimento della condizione (Staehelin,
op.cit., n. 36 ad art. 82 LEF);
che
in concreto la proposta di pagamento di fr. 200.– da parte della convenuta era
condizionata al mantenimento di determinati contratti con l'istante (doc. E),
proposta che la convenuta ha successivamente revocato, a dipendenza della
mancata accettazione della condizione posta (doc. F);
che
quindi, in assenza di un valido riconoscimento di debito, l'istanza avrebbe dovuto
essere respinta e non invece stralciata dai ruoli, com'è avvenuto ad opera del
giudice di pace che applicato in modo manifestamente errato l'art. 352 CPC;
che
di conseguenza il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato,
dev'essere accolto;
che,
data la necessità di una nuova pronuncia da parte di questa Camera (art. 332
cpv. 2 CPC), essa è determinata dall'assenza di un valido titolo di rigetto
relativo alla somma di fr. 200.–;
che
le spese e le indennità di prima e di seconda istanza seguono la soccombenza
(art. 148 CPC).
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 21 febbraio 2001 di __________ è accolto.
Di
conseguenza il decreto di stralcio 9 febbraio 2001 del Giudice di pace del
circolo di Taverne è annullato e sostituito dal seguente giudicato:
-
L'istanza
di rigetto dell'opposizione 14 dicembre 2000 di __________ è respinta.
-
L'istante verserà a __________, la
somma di fr. 40.– a titolo di indennità.
II. Tassa
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.–, da anticipare dalla
ricorrente, sono poste a carico di __________ __________ la quale rifonderà
alla controparte fr. 150.– a titolo di ripetibili della sede ricorsuale.
III. Intimazione
a:
– __________ del
circolo di Taverne.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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