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Numero d'incarto:
16.2000.93
Data decisione, Autorità:
20.11.2000, CCC
Incarto n.
16.2000.00093
Lugano
20 novembre
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20
settembre 2000 presentato nella forma dell'appello da
patr. __________
contro
la sentenza 11 settembre 2000 del Segretario
assessore della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a
procedura speciale in materia di contratto di
lavoro promossa con istanza 17 luglio 1998 da
__________ rappr. __________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di
fr. 12'500.- oltre interessi a titolo di
pretese salariali, domanda ridotta a fr. 3'963.15
e così accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
__________ è stata assunta alle dipendenze di __________ in qualità di
venditrice presso il negozio __________ di cui questi è titolare. L'attività
lavorativa, inizialmente prestata a tempo pieno, è stata ridotta a metà tempo a
far tempo dal 1° maggio 1996, con uno stipendio mensile lordo di fr. 1'250.-
(doc. A) corrispondenti a un salario netto di fr. 1'128.- (doc. 2). Il rapporto
di lavoro si è concluso il 31 dicembre 1997 a seguito della disdetta notificata
il 23 ottobre 1997 dal datore di lavoro (doc. C), disdetta che la dipendente ha
contestato il successivo 27 novembre 1997 ritenendola nulla in quanto
notificata durante un periodo di gravidanza (doc. D), conclusosi con la nascita
di un figlio il 28 aprile 1998 (doc. Q2).
- Con
istanza 17 luglio 1998 __________ ha convenuto in giudizio il suo ex datore di
lavoro __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 12'500.- a saldo
delle proprie pretese salariali, pretesa in seguito ridotta a fr. 3'963.15
lordi, corrispondenti al salario per i mesi da gennaio a ottobre 1998 (data per
la quale le é stata notificata regolare disdetta del rapporto di lavoro, doc.
3), dedotte le indennità di disoccupazione percepite. Il convenuto si è opposto
all'istanza contestando l'interpretazione data dalla dipendente allo scritto 23
ottobre 1997, non trattandosi cioè della disdetta unilaterale del contratto,
bensì di un accordo con il quale le parti hanno deciso di porre fine al loro
rapporto di lavoro per la fine di dicembre 1997.
3.Con il querelato giudizio il
segretario assessore ha accolto le pretese della lavoratrice nella misura di
fr. 3'963.15 lordi. Il primo giudice, facendo propria la tesi dell'istante
secondo la quale lo scritto 23 ottobre 1997 costituisce disdetta del contratto
e non un compromesso con il quale le parti avrebbero sciolto il contratto di
comune accordo, ne ha ritenuto la nullità siccome notificata in tempo
inopportuno (art. 336c cpv. 1 lett. c CO). Considerata la validità della
disdetta cautelativa del contratto di lavoro per la fine di ottobre 1998, ha
quindi riconosciuto le pretese dell’istante sino a quella data.
4.Con il presente tempestivo gravame -che
dev'essere trattato come ricorso per cassazione in virtù dell'art. 15 CPC-
__________ è insorto contro il predetto giudizio. Il ricorrente rimprovera al
primo giudice di aver erroneamente considerato lo scritto 23 ottobre 1997,
ossia alla stregua di una disdetta unilaterale del contratto di lavoro mentre
in realtà si tratterebbe di una modifica consensuale del medesimo, con
particolare riferimento alla sua durata, che le parti hanno deciso di stabilire
al 31 dicembre 1997.
Con
scritto 17 ottobre 2000 la controparte ha chiesto la reiezione del ricorso.
-
Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale è implicitamente
basato il gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF
126 I 170 consid. 3a).
-
Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il
rapporto di lavoro durante la gravidanza e nelle sedici settimane dopo il parto
della lavoratrice (art. 336c cpv. 1 lett. c CO), pena la nullità della disdetta
(art. 336c cpv. 2 CO). Si tratta di una disposizione cui non può essere
derogato a svantaggio del lavoratore mediante accordo, contratto normale o
contratto collettivo di lavoro (art. 362 CO). Allo stesso modo, l'art. 341 cpv.
1 CO prevede che il lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da
disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo, durante il
rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine. La contravvenzione di
questa norma comporta la nullità della rinuncia (Brühwiler, Kommentar zum
Einzelarbeitsvertrag, ed. 2, art. 341 CO, N. 7). La prassi ha tuttavia concesso
alle parti la possibilità di annullare convenzionalmente il contratto sulla
base dell'art. 115 CO (DTF 115 V 443), fermo restando che tale
compromesso, affinché non sia suscettibile di ricadere nell'ambito della
nullità prevista dall'art. 336c CO, rivesta chiaramente carattere transattivo,
ossia contenga concessioni reciproche delle parti (DTF 118 II 61; Brühwiler,
op. cit., art. 336c CO, II); in altre parole, l'accordo non deve costituire un
mezzo per eludere le disposizioni a protezione dalle disdette (DTF 115 V
cit.).
Nel
caso concreto, la valutazione operata dal primo giudice riguardo all'accordo di
cessazione anticipata del contratto in esame non è certamente arbitraria. Esso
infatti non appare per nessuna ragione come una transazione, ossia un
compromesso dove entrambe la parti si fanno reciproche concessioni; anzi, la
sola lettura dell'accordo/disdetta (doc. C) lascia intendere l'esclusivo
interesse del datore di lavoro all'interruzione del rapporto in essere. Mentre
egli (che ha evidentemente allestito il testo del documento), ancorché non
nasconda alla controparte il tempo inopportuno in cui l'accordo viene concluso
(con esplicito riferimento all'art. 336c CO), adduce fra le cause del medesimo l'attuale
precaria situazione del mercato, ossia -con tutta verosimiglianza- una sua
minore esigenza di personale di vendita, non è possibile capire quale sia la
contropartita della lavoratrice, né egli lo indica in causa. In particolare e
al proposito va inoltre osservato che -contrariamente alla fattispecie di cui
alla cennata sentenza DTF 118 II 60- non v'è nessun elemento concreto che
indichi, a dispetto dello stato interessante dell'istante- che essa fosse
impedita nella sua attività lavorativa per cui avrebbe dovuto porre in conto un
suo diritto al salario solo per tempo limitato, in virtù dell'art. 324a cpv. 1
e 3 CO. Anzi, di tale ipotetica circostanza non v'è accenno nemmeno nelle
allegazioni di parte, se non in senso contrario, ossia che all'inizio del 1998
l'istante aveva invano offerto a controparte la sua prestazione lavorativa
(doc. H). L'argomento del ricorrente secondo cui la dipendente avrebbe
accettato la disdetta per la fine dell'anno, percependo il relativo salario
senza dover prestare la propria attività lavorativa, oltre ad essere stato
sollevato per la prima volta in questa sede e quindi tardivamente (art. 321
cpv. 1 lett. b CPC), non trova alcun riscontro nelle risultanze istruttorie, né
probabilmente sarebbe bastato ai fini del presente giudizio.
-
Dal
momento che non v'è contenzioso sul fatto che il credito riconosciuto dal primo
giudice corrisponda a salari lordi, non esiste motivo, né norma di legge perché
questa Camera corregga quell'importo.
-
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il motivo di
cassazione invocato, dev'essere respinto.
Alla
resistente, il cui scritto 17 ottobre 2000, a prescindere dalla sua
tempestività, non può essere considerato alla stregua di un allegato di
osservazioni, non vengono assegnate ripetibili per questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art.
417 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 20 settembre 2000 __________ è respinto.
-
Non si prelevano spese né tassa di
giustizia.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di cassazione civile del
Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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