Civil cassation appeal dismissed as time-barred

16.2000.90Übriges Gericht26.09.2000Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed as inadmissible an employer's cassation appeal against a peace judge's judgment ordering payment of CHF 541.60 in outstanding wages and rejecting the counterclaim. The court held that, in employment actions, the cassation deadline is 10 days and is not suspended by judicial holidays. Since the appeal was filed after expiry of that period, it was time-barred. The court further noted that the absence of information on remedies in the lower-court judgment did not affect admissibility.

Omnilex-Regeste

Art. 398 cpv. 1, 398bis, 418, 313 bis CPC; termine di ricorso per cassazione nelle azioni derivanti dal contratto di lavoro e irrilevanza dell'indicazione dei rimedi di diritto: il ricorso è soggetto al termine perentorio di 10 giorni, non sospeso dalle ferie giudiziarie. L'omessa menzione dei rimedi di diritto nella sentenza civile non costituisce vizio formale determinante ai sensi dell'art. 285 cpv. 2 CPC. Ove il gravame risulti inammissibile, la Camera può statuire con motivazione succinta senza osservazioni della controparte (consid. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2000.90

Data decisione, Autorità: 26.09.2000, CCC

Incarto n. 16.2000.00090

Lugano 26 settembre 2000/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 28 agosto 2000 presentato da

contro

la sentenza 2 agosto 2000 del Giudice di pace supplente del circolo di Vezia nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 20 giugno 2000 da


(rappr. __________)

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 541.60 lordi oltre accessori, pretesa accolta dal primo giudice che ha invece respinto la domanda riconvenzionale della convenuta,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 20 giugno 2000 __________ ha convenuto in giudizio __________ A, titolare della __________ di __________ presso la quale ha lavorato in qualità di assistente di farmacia dal 1° dicembre 1999 al 20 febbraio 2000, al fine di ottenere il pagamento di fr. 541.60 a saldo delle proprie pretese salariali;

che con sentenza 2 agosto 2000 il Giudice di pace supplente del circolo di Vezia ha accolto le pretese dell’istante, mentre ha respinto quelle fatte valere in via riconvenzionale dalla datrice di lavoro a titolo salari pagati in eccedenza;

che con scritto 28 agosto 2000, confermato il 12 settembre 2000, __________ è insorta contro il predetto giudizio;

che giusta l’art. 398 cpv. 1 CPC, applicabile per il rinvio di cui all'art. 418 CPC, il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza prolata nell’ambito di una procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro è di 10 giorni, non sospesi dalle ferie giudiziarie (art. 398bis CPC);

che quindi al momento dell’inoltro del ricorso 28 agosto 2000 il termine ricorsuale di 10 giorni era già scaduto;

che in merito alla mancata indicazione dei rimedi di diritto nella sentenza del giudice di pace, occorre rilevare che, contrariamente a quanto vale -in linea di principio- nell’ambito del diritto pubblico, l’indicazione dei rimedi di diritto in procedura civile non è necessaria non trattandosi di un presupposto formale della sentenza ai sensi dell’art. 285 cpv. 2 CPC (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 285, m. 22);

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC

pronuncia: 1. Il ricorso 28 agosto 2000 __________ è irricevibile in quanto tardivo.

  1. Il presente giudizio è esente da tasse e spese.

  2. Intimazione:


Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

employment contractcassation deadlineinadmissibilityjudicial holidaysprocedural time limitremedies informationwage claim

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the cassation appeal filed on 28 August 2000 was timely against the 2 August 2000 judgment in an employment case.

Extrahierter Entscheid

No; the 10-day cassation deadline applied and had already expired when the appeal was filed.

Extrahierte Begründung

Art. 398(1) CPC, applicable via Art. 418 CPC, sets a 10-day deadline in employment actions, and the judicial holidays do not suspend it under Art. 398bis CPC.

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