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Numero d'incarto:
16.2000.85
Data decisione, Autorità:
05.10.2000, CCC
Incarto n.
16.2000.00085
Lugano
5 ottobre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10
agosto 2000 presentato da
patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 12 luglio 2000 del Pretore della
giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura inappellabile
promossa con istanza 10 febbraio 2000 da
__________ patr. dall'avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di
fr. 5'977.65 oltre accessori nonché
l'iscrizione di un'ipoteca legale definitiva a
carico delle quote di PPP __________ e
__________del fondo base n. __________ RFD
_________ di proprietà della
convenuta, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Con istanza 10 febbraio 2000 la Comunione dei comproprietari del
Condominio __________ a ha convenuto in giudizio __________ -proprietaria delle
quote di PPP __________ (appartamento) e
_________ (autorimessa) del fondo base n. __________RFD __________ - al fine di
ottenere il pagamento di fr. 5'977.75 corrispondenti al saldo delle spese
condominiali dalla stessa dovute per il 1998 e 1999 (importo residuo dovuto per
il 1998 e acconto 1999). L'istante ha parimenti chiesto l'iscrizione di
un'ipoteca legale a garanzia di questi crediti.
-
Con
il querelato giudizio il pretore, accertata preliminarmente l'assenza della
convenuta all'udienza ancorché regolarmente citata, ha accolto l'istanza sia
per quanto attiene alla richiesta di pagamento dei contributi condominiali
-fissati in una decisione assembleare non contestata e quindi vincolante per i
condomini- sia relativamente all'iscrizione di un'ipoteca legale definitiva a
garanzia dei medesimi.
-
Con
il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 16 agosto 2000, __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle
lettere e), f) e g) dell'art. 327 CPC. La ricorrente si duole innanzi tutto
della lesione del suo diritto di essere sentita per
il fatto
che il pretore, anziché evadere la sua richiesta di nomina di un difensore
d'ufficio contenuta nel suo scritto 23 giugno 2000, l'ha ignorata proseguendo
nella trattazione della lite senza la sua partecipazione, ciò che configura
anche una lesione dell'art. 39 cpv. 2 e cpv. 3 CPC. Contesta inoltre la
legittimazione alla rappresentanza dell'istante da parte dell'avv. __________,
nonché l'esistenza dell'autorizzazione a stare in lite a favore
dell'amministrazione della Comunione dei comproprietari. Da ultimo rimprovera
al pretore di aver accolto l'istanza nonostante manchi la prova del benfondato
del credito fatto valere in giudizio.
Con
osservazioni 20 settembre 2000 la controparte postula la reiezione del gravame.
-
Innanzi tutto deve essere estromessa dall'incarto la
documentazione prodotta per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1
lett. b CPC), così come deve essere respinta la richiesta di richiamo degli
incarti OA.96.30, OA 98.189.e OA 96.140 della Pretura, siccome estranea al
rimedio della cassazione.
-
Giusta l’art. 327 lett. e CPC una sentenza del Pretore o del
Giudice di pace può essere annullata quando la parte non è stata posta in grado
di far valere le proprie ragioni.
La
ricorrente ravvisa tale violazione nel fatto per il pretore di non averle
nominato un difensore d'ufficio.
Con
ordinanza 5 maggio 2000 il pretore, informato dell'avvenuta revoca del mandato
all'avv. __________ da parte della convenuta, ha rinviato tutte le udienze che
interessavano quest'ultima al 28 giugno 2000 così da permetterle di trovare un
nuovo patrocinatore, comunicandole nel contempo che nessun ulteriore rinvio le
sarebbe stato concesso. A questo punto la convenuta, che disponeva di un lasso
di tempo sicuramente sufficiente per incaricare un legale di rappresentarla
nella causa che ci occupa (causa peraltro di nessuna complessità fattuale o
giuridica particolare), anziché attivarsi in tal senso, si è limitata a inviare
un fax il 23 giugno 2000 al pretore, chiedendogli il nominativo di tre avvocati
"rinomati" della piazza di Locarno che fossero pronti a rappresentare
i suoi interessi. L'udienza, già fissata per pochi giorni dopo senza
possibilità di rinvio, è andata così deserta dalla convenuta. Orbene, contrariamente
a quanto preteso dalla ricorrente, il fatto che il pretore non abbia aderito a
questa richiesta, a prescindere dalla sua tardività, non configura una
violazione dell'art. 39 CPC e, di conseguenza, del suo diritto di essere
sentita. La nomina di un avvocato da parte del giudice comporta infatti una
restrizione della capacità processuale della parte e dev'essere operata solo
eccezionalmente. In questo senso, l'intervento del giudice si giustifica solo
in presenza di particolari circostanze, oggettive o soggettive, che egli valuta
facendo capo al suo potere d'apprezzamento (Rep. 1989 pag. 168, 1988
pag. 376 consid. a con richiamo di giurisprudenza; CocchiTrezzini,
CPC-TI, ad art. 39, m. 5). D'altra parte, non vi sono indizi che la ricorrente
non fosse in grado di difendersi o di procedere essa stessa alla scelta di un
patrocinatore; la sua istanza al pretore appare così come una via di comodo per
non interessarsi della questione, adducendo genericamente -nello stesso fax del
23 giugno 2000- che ogni studio legale del Locarnese si spaventa appena viene a
conoscenza di tutti i pregiudizi e di tutte le prevenzioni (o conflitti
d'interesse) legati a questo caso: ciò che - considerata la poca concretezza
del motivo - contrasta evidentemente con la ratio della norma in esame.
La circostanza poi che la ricorrente avesse altre cause pendenti in Pretura per
vertenze analoghe e che in quest'ambito avesse già avuto contatti professionali
sia con l'avv. __________, sia con l'avv. __________, esclude l'arbitrio del
primo giudice nel non aver proceduto alla nomina di un avvocato d'ufficio.
- Secondo
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove.
La censura ricorsuale secondo la quale all'avv. __________
difetterebbe la legittimazione alla rappresentanza dell'istante (presupposto
processuale che il giudice è tenuto a verificare in caso di dubbio, art. 97
cifra 4 CPC) è destituita di fondamento e rasenta la temerarietà. Alla
convenuta era infatti sicuramente noto che l'avv. _________ agiva in qualità di
rappresentante dell'istante, tant'è che all'assemblea condominiale 25 aprile
1998 (doc. H) ha presenziato quest'ultima in luogo e vece dell'istante così
come lo ha fatto per le altre procedure giudiziarie che oppongono le parti,
rapporto di rappresentanza che la ricorrente ha sempre accettato senza nulla
eccepire. Del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento della legittimazione
alla rappresentanza dell'istante da parte dell'avv. __________ è il fatto che
la procura agli atti (doc. I) sia stata sottoscritta il 26 aprile 1996, ossia
prima che fossero esigibili i contributi condominiali in discussione, e
unicamente a favore dell'avv. __________. Innanzi tutto, la procura 26 marzo
1996 prevede la facoltà di subdelega, ragione per la quale l'intervento
dell'avv. __________, collaboratrice dell'avv. i, è sicuramente
legittimo e coperto da questa procura. Lo stesso dicasi per la causa che oppone
le parti e che ha per oggetto l'incasso dei contributi condominiali per il 1998
e l'acconto 1999. Infatti, a dipendenza del contenuto generico della procura
doc. I ("pratica Condominio __________ / "), che non
risulta essere stata revocata dalla mandante, la causa trattata nella sentenza
dedotta in cassazione rientra sicuramente tra quelle contemplate dalla procura.
-
Altrettanto infondata è la censura ricorsuale secondo la quale
mancherebbe in concreto l'autorizzazione a stare in lite a favore
dell'amministrazione della comunione dei comproprietari (art. 712t cpv. 2 CC).
Dal verbale dell'assemblea condominiale 24 aprile 1999 (doc. C) si evince
infatti il conferimento all'amministrazione dell'incarico di procedere al
recupero delle spese condominiali scadute (ovvero quelle del 1998 e l'acconto
1999, esigibile nel mese di maggio 1999) e all'iscrizione di un'ipoteca legale
a garanzia dei medesimi (doc. C, trattande 4 e 5 lett. c).
-
Per
quanto attiene alla prova del credito fatto valere in giudizio, a prescindere
dalla tardività della contestazione contenuta nel ricorso, come correttamente
concluso dal pretore l'istante ha sufficientemente comprovato la sua pretesa
sulla base della decisione assembleare 24 aprile 1999, non contestata dalla
convenuta (art. 712m cpv. 2 e 75 CC).
-
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessuno dei
titoli di cassazione invocati, deve essere respinto con il carico della spese
alla parte soccombente (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione 10 agosto 2000 di __________ è respinto.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 300.-, già anticipate dalla
ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di versare alla controparte
fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di cassazione civile del
Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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