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Numero d'incarto:
16.2000.82
Data decisione, Autorità:
09.10.2000, CCC
Incarto n.
16.2000.00082
Lugano
9 ottobre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 3
agosto 2000 presentato da
contro
la sentenza 14 luglio 2000 del Giudice di pace del
circolo del Ticino nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti promossa con istanza 24 maggio 2000 da
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta dall'escusso al PE no. __________dell’UEF di
Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 24 maggio 2000 lo __________, per il tramite dell'Ufficio esazione e
condoni, ha chiesto il rigetto definitivo dell'opposizione interposta da
__________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 470.–,
corrispondenti all'importo residuo sulla multa inflittagli con decreto 17
aprile 1998 della Sezione della circolazione;
che
all’udienza di contraddittorio l’escusso si è opposto all’istan–za sostenendo
di non aver ricevuto il decreto di multa sul quale l’istante basa la propria
pretesa, in quanto assente all'estero;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la regolarità della
notifica del decreto di multa 17 aprile 1998 e il suo carattere esecutivo (con
la dichiarazione di crescita in giudicato), ha accolto l’istanza;
che
con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto
sospensivo con decreto 8 agosto 2000, __________ è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all’art. 327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice anzitutto
di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale e procedurale,
riconoscendo al decreto di multa carattere esecutivo sulla base di
documentazione estranea agli atti processuali, ovvero assunta d'ufficio
all'incarto; in secondo luogo di non aver tenuto conto dell'irregolarità della
notifica dello stesso decreto, da lui mai ritirato presso l'ufficio postale;
che
con osservazioni 8 settembre 2000 la controparte postula la reiezione del
ricorso;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che
nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta
d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede
tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere
esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF
13.03.1990 in re S. AG/B.);
che
quest’esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto
e la documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo e il benfondato di
eventuali obiezioni opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in
base all’art. 81 cpv. 1 LEF;
che
sono parificate a sentenze esecutive legittimanti il rigetto definitivo dell’opposizione
le decisioni delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul
diritto pubblico in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze
esecutive (art. 80 cpv. 2 cifra 3 LEF), in particolare, nel nostro Cantone, le
decisioni definitive di autorità amministrative e giudiziarie cantonali,
comunali o d’altra natura riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico
(art. 28 LALEF);
che
fra queste decisione trova posto il decreto di multa 17 aprile 1998, purché
regolarmente passato in giudicato;
che la
contestazione del ricorrente in merito alla regolarità della notifica del
decreto di multa (e quindi al suo carattere definitivo) non può essere presa in
considerazione siccome sollevata per la prima volta in questa sede, ossia in
contrasto con l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC;
che
infatti dinanzi al primo giudice, dopo aver accennato all'irregolarità
dell'intimazione, l'escusso ha sostanziato la fattispecie con due argomenti:
con il fatto di non aver potuto ritirare il plico poiché assente all'estero e
sostenendo di aver preventivamente provveduto a informare verbalmente della sua
assenza sia l'ufficio postale di _________ (suo domicilio), sia l'Ufficio
giuridico della circolazione;
che in
tal modo egli non ha mosso nessun rimprovero al mittente del decreto di multa
quanto alla regolarità della notifica, ma si è fondato soltanto sulle
circostanze che gli avrebbero impedito di prenderne conoscenza;
che
per costante giurisprudenza del Tribunale federale un invio dell’autorità
spedito per lettera raccomandata vale come notificato al destinatario al
momento della consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato a
domicilio né ritirato alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali
rimane depositato presso l’ufficio postale (DTF 123 III 492, 113 Ib 89
consid. 2b; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124, m. 1);
che
in caso di assenza del destinatario dal proprio domicilio per un certo periodo,
spetta a quest’ultimo assumere le necessarie misure per assicurarsi il ricevimento
della corrispondenza che gli è indirizzata al fine di poter tempestivamente
tutelare i propri interessi (DTF 113 Ib 90);
che
in quest'ottica, spettava quindi al convenuto mettere in atto ogni misura tale
da assicurargli il ricevimento della corrispondenza anche durante la sua
assenza dal domicilio (Cocchi / Trezzini, CPC-TI, art. 120, m. 9): se
poi, in concreto, le sue preventive indicazioni a terzi non hanno avuto buon
fine, non può che dolersene con sé stesso per aver eventualmente mancato in
tale compito, attinente alla propria organizzazione interna a difesa dei suoi
interessi;
che
comunque, nel caso di specie, l'informazione della sua assenza, passata
all'ufficio postale e, in particolare, a un giurista dell'Ufficio giuridico
della circolazione, è rimasta allo stadio del puro parlato;
che la
censura ricorsuale secondo la quale il giudice di pace avrebbe violato norme di
procedura e il diritto di essere sentito del ricorrente per aver assunto agli
atti documenti non prodotti dalle parti, può rimanere irrisolta in diritto, dal
momento che quei documenti provano la regolare notifica all'escusso del decreto
di multa per plico raccomandato, ciò che -come già specificato- non è stato
contestato davanti al primo giudice e avrebbe pertanto potuto essere presunto;
che
di conseguenza il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto con
il carico di tutte le spese alla parte soccombente.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso
per cassazione 3 agosto 2000 di __________ è respinto.
- Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.–,
sono
poste a carico del ricorrente il quale rifonderà allo __________ un’indennità
di fr. 100.–.
- Intimazione
a:
–
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo del Ticino.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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