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Numero d'incarto:
16.2000.69
Data decisione, Autorità:
25.09.2000, CCC
Incarto n.
16.2000.00069
Lugano
25 settembre
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 30 giugno 2000 presentato da
(patr. dall'avv. __________)
contro
la sentenza 14 giugno 2000 del Pretore della giurisdizione di
Locarno–Campagna nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 17
maggio 2000 nei confronti di
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 4'055.– oltre
accessori nonché il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no.
__________ dell'UEF di Locarno, domande respinte dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Con
istanza 17 maggio 2000 la ditta __________ ha convenuto in giudizio __________
al fine di ottenere il pagamento di fr. 4'055.–, a saldo di fatture emesse nei
mesi di settembre e ottobre 1999 per la fornitura di materiale da costruzione
e il noleggio di un'intonacatrice (doc. B–G). Il convenuto si è opposto alla
pretesa avversaria contestando la sua legittimazione passiva, avendo egli
acquistato e noleggiato la merce non per sé, ma per conto della sua datrice di
lavoro __________.
-
Con
il querelato giudizio il pretore ha respinto l'istanza. Pur ammettendo che il
convenuto non avesse espressamente indicato di agire in qualità di
rappresentante della sua datrice di lavoro, ha nondimeno ritenuto che l'istante
avrebbe dovuto dedurre dalle circostanze l'esistenza di un rapporto di
rappresentanza, perché dal 1996 il convenuto lavorava in qualità di dipendente
di ditte che si erano servite da lei e perché è usuale che siano i dipendenti a
effettuare le ordinazioni di materiale per conto del datore di lavoro.
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente
applicato il diritto sostanziale, in particolare le norme sulla rappresentanza,
e di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie dalle quali emerge
che il convenuto ha agito a titolo personale e comunque non ha in alcun modo
manifestato o lasciato intendere l’esistenza di un rapporto di rappresentanza a
favore della sua datrice di lavoro.
Al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta
(o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 125 I 168 consid.
2a).
-
La
prova dell’esistenza di un rapporto di rappresentanza compete alla parte che se
ne prevale (art. 8 CC; II CCA 12 febbraio 1996 in re A.SpA c/T. SA; Watter,
in Comm. di Basilea, 1996, n. 34 ad art. 32 CO) ovvero, nel caso concreto, al
convenuto.
Le premesse della rappresentanza diretta sono: una procura del
rappresentato
al rappresentante e l’agire del rappresentante in nome del rappresentato (art.
32 cpv. 1 CO; Zäch, Berner Kommentar, n. 2 e segg. ad art. 32 CO; Guhl,
Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, pag. 149 e segg.; Von
Thur/ Peter, Allgemeiner Teil del Schweizerischen Obligationenrechts, 3.
edizione, vol. 1, pag. 348 e 349).
Affinché
sia data una valida rappresentanza, il rappresentante deve far in modo che la
controparte riconosca che egli intende far nascere nel rappresentato e non in
sé stesso gli effetti del negozio giuridico in questione. La volontà di fungere
da rappresentante può essere comunicata esplicitamente al terzo, oppure può
essere desumibile dalle circostanze o dovrebbe esserlo per un partner
contrattuale in buona fede, di modo che l’effetto della rappresentanza si attua
ugualmente (Watter, op.cit., n. 16 e 17 ad art. 32 CO). Se questo sia il
caso, si decide interpretando il comportamento del rappresentante e della
controparte contrattuale secondo il principio dell’affidamento, badando in
particolare a ciò che per la controparte era riconoscibile al momento della
stipulazione (art. 32 cpv. 2 CO, art. 18 CO; DTF 90 II 285 consid. 1b a
pag. 289; Zäch, op. cit., n. 45 ad art. 32 CO; Guhl, op. cit.,
pag. 152; Von Thur/Peter, op. cit., pag. 386 e segg.).
- Nella
fattispecie, contrariamente a quanto concluso dal pretore, non risulta che il
convenuto – oltre a non aver dimostrato di fruire di una procura da parte di
__________– abbia in qualche modo manifestato o lasciato intendere alla controparte
di agire per conto di una terza persona, e più precisamente per conto della sua
datrice di lavoro.
Al
contrario, dalle prove documentali agli atti si evince che egli si è sempre
espresso a titolo personale senza mai far alcun riferimento all’effettiva
destinataria della merce acquistata e noleggiata. In particolare, egli ha
sottoscritto a titolo personale i bollettini di consegna della merce e ha
fornito il suo indirizzo privato per l'invio delle fatture; per di più non ha
mai reagito al ricevimento delle fatture e tantomeno a quello del richiamo di
pagamento, o perlomeno non vi è traccia agli atti di una reazione in tal senso.
Da questo comportamento del convenuto, l'istante non poteva quindi in
nessun modo dedurre che questi non agisse a titolo personale bensì per conto di
terzi.
Ne
discende che la conclusione del pretore secondo la quale l’istante avrebbe dovuto
in buona fede dedurre dalle circostanze che il convenuto agiva in qualità di rappresentante
della sua datrice di lavoro, è arbitraria poiché è frutto di una valutazione manifestamente
erronea della fattispecie, relativamente al diritto sulla rappresentanza.
- Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato, deve essere accolto.
Accogliendo
il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC,
la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia con il conseguente
integrale accoglimento della pretesa di parte istante, non contestata nel suo
ammontare.
Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), osservando che nella
fissazione delle ripetibili del ricorso torna applicabile la TOA a dipendenza
del patrocinio della ricorrente per il tramite di un avvocato.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 30 giugno 2000 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 14 giugno 2000 del Pretore della giurisdizione di Locarno–Campagna
è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1
L'istanza è accolta.
Di
conseguenza __________ è condannato a pagare a __________ l'importo di fr.
4'055.– oltre interessi del 5% dal 30 novembre 1999.
- È
rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE n. __________dell'UEF
di Locarno.
3
Non si prelevano tasse di giustizia né spese. __________ verserà all'istante
un'indennità di fr. 150.–.
II. Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
già
anticipate dalla ricorrente, sono poste a carico di __________ il quale
rifonderà a __________ l'importo di fr. 400.– a titolo di ripetibili di questa
sede.
III. Intimazione a:
–
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Campagna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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