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Numero d'incarto:
16.2000.59
Data decisione, Autorità:
06.06.2000, CCC
Incarto n.
16.2000.00059
Lugano
6 giugno 2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 28 febbraio 2000 presentato da
contro
la sentenza 16 febbraio 2000 del Giudice di pace supplente del
circolo di Lugano nella causa a procedura speciale in materia di locazione
promossa con istanza 16 agosto 1999 da
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 288.- oltre
interessi, nonché il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE
no. __________dell'UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 16 agosto 1999 __________ ha convenuto in giudizio __________ -con il
quale aveva concluso un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento
di sua proprietà nel Comune di __________ - al fine di ottenere il pagamento di
fr. 288.-, importo corrispondente al saldo dovutogli per spese sorte in relazione
al rapporto di locazione (mancato pagamento di bollette del telefono e spese di
pulizia);
che
con sentenza 16 febbraio 2000 il Giudice di pace supplente del circolo di Lugano,
giudicando sulla base della documentazione prodotta dall'istante, ha accolto la
domanda avendo quest’ultimo sufficientemente comprovato il suo credito, rimasto
incontestato dal convenuto che non ha presenziato al contraddittorio;
che
con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto
giudizio;
che
secondo l’art. 97 n. 3 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di
causa se esistono -rispettivamente se sono esistiti- i presupposti processuali
tra i quali la sua competenza per materia;
che
l’art. 5 cpv. 2 lett. b LOG esclude dalle competenze dei giudici di pace le
cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali
d’abitazione e commerciali e di affitto;
che
per cause riguardanti le controversie in materia di locazione -concetto che
deve essere interpretato in modo ampio (Cocchi, in: Il Ticino e il
diritto, edito dalla CFPG, 1997, pag. 292)- si intendono tutte le vertenze che
attengono alla "locazione" (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art.
404, N. 940), alle quali sono applicabili le norme di procedura di cui agli
art. 404 segg. CPC;
che
poiché la vertenza che oppone le parti ha per oggetto il preteso mancato pagamento
di spese derivanti dal rapporto di locazione, il giudice di pace non avrebbe
dovuto entrare nel merito dell’istanza dovendo preliminarmente dichiarare la
propria incompetenza per materia;
che
il motivo di cassazione dell’incompetenza del giudice che ha pronunciato la sentenza
(art. 327 lett. a CPC) è rilevabile d’ufficio quando si tratta di incompetenza
per ragione di materia o valore, indipendentemente cioè dal fatto di sapere se
il ricorrente abbia o meno sollevato la censura (Cocchi/Trezzini,
op.cit., ad art. 327, m. 5);
che
ciò corrisponde peraltro all'art. 142 cpv. 1 lett. a CPC che prevede la nullità
degli atti che emanano da un giudice cui difetta la competenza;
che,
rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla
controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può
essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);
che
vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio
impugnato, non si prelevano spese né tasse di giustizia, né si giustifica
l’assegnazione di un’indennità al ricorrente.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. La
sentenza 16 febbraio 2000 del Giudice di pace supplente del circolo di Lugano è
nulla.
-
Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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