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Numero d'incarto:
16.2000.56
Data decisione, Autorità:
20.09.2000, CCC
Incarto n.
16.2000.00056
Lugano
20 settembre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione
__________ __________ 2000 presentato da
__________ __________, __________
contro
la sentenza __________ __________ 2000 del Giudice di
pace supplente del circolo di __________ nella causa a procedura inappellabile
promossa con istanza __________ da
__________ __________, __________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di
fr. 730.80 oltre accessori nonché il
rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta dal convenuto al PE n. __________dell'UE
di __________, domande parzialmente accolte dal
primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Con
istanza __________ __________ 2000 __________ __________ ha convenuto in
giudizio __________ __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 600.- a
saldo della fattura emessa il ____________________ 1999 (doc. A) per lavori di
giardinaggio eseguiti per conto di quest'ultimo, e meglio per quattro ore di
lavoro (fr. 160.-), per la fornitura di __________sacchi di __________ di
__________ (fr. 405.-), __________ e __________ (fr. 35.-), oltre a fr. 130.80
quale partecipazione alle spese legali da lui sostenute per tentare di
incassare il suo credito in via extra giudiziaria. Il convenuto si è opposto
alla pretesa avversaria, contestando la corretta esecuzione dell'incarico
affidato all'istante, al quale ha rimproverato di non aver ultimato i lavori
pattuiti, che prevedevano anche l'eliminazione dell'erba cresciuta tra la
corteccia e la sostituzione di quattro piante di tuia piantate dall'istante nel
__________ 1998 e nel frattempo morte. Egli ha inoltre contestato l'ammontare
della fattura ____________________ 1999, non avendo sottoscritto nessun
rapporto di lavoro, né bollettino di consegna della merce.
-
Con
il querelato giudizio il giudice di pace, respinte in quanto non comprovate le
contestazioni del convenuto, in particolare quella secondo la quale l'incarico
affidato all'istante comprendeva anche l'eliminazione dell'erba e la
sostituzione delle piante di __________nonché quella attinente alla carente
esecuzione dei lavori da parte dell'istante, ha accolto la richiesta di
pagamento dell'importo di fr. 600.- di cui alla fattura ____________________
-
Egli ha invece respinto, in quanto non comprovata, la richiesta di
pagamento delle spese legali avanzata dall'istante.
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ __________ è insorto contro il
predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione
di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di
aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare per non aver considerato
la sua contestazione circa la carente esecuzione dei lavori affidati
all'istante. Pure contestata è la mancata considerazione da parte del giudice
dell'accordo concluso dalle parti che prevedeva una mercede di complessivi fr.
500.-.
Al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una
decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di
un diritto certo (DTF 125 I 168 consid. 2a).
-
Per
quanto attiene alla mancata assunzione da parte del giudice delle prove
proposte dall'istante, in particolare del sopralluogo, va rilevato che la
semplice indicazione delle prove nell'istanza non comporta alcun obbligo di
assunzione da parte del giudice, ritenuto che è all'udienza che le parti devono
notificare i mezzi di prova di cui intendono valersi (art. 294 cpv. 2 CPC; Cocchi/
Trezzini, CPC-TI, ad art. 294, n. __________). Nel caso concreto, mentre
l'istante ha implicitamente rinunciato a valersi delle prove indicate nella sua
istanza, il convenuto non ha offerto nessuna prova a sostegno delle sue
argomentazioni, tantomeno ha chiesto il sopralluogo o l'assunzione di testimoni
ai quali fa riferimento nel ricorso in particolare per provare la pattuizione
di una mercede inferiore a quella richiesta, ragione per la quale egli non può
dolersi in questa sede della mancata assunzione di prove mai proposte.
-
Pure
da respingere, in quanto sollevata tardivamente (art. __________ cpv. 1 e 370
cpv. 2 CO) e non comprovata, è la contestazione del convenuto circa la carente
esecuzione dei lavori da parte dell'istante, così come appare infondato
l'addebito mosso al primo giudice di non aver ritenuto provata la pattuizione
di una mercede di complessivi fr. 500.- (argomento peraltro non proposto in
prima sede) relativamente ad altri interventi rispetto a quelli fatturati,
pattuizione effettivamente non provata dal convenuto al quale -su questo punto
della lite- incombeva il rispettivo onere processuale (art. 8 CC).
Il
ricorso deve per contro essere accolto nella misura in cui il convenuto
rimprovera al giudice di pace di aver ammesso talune pretese dell'istante,
nonostante l'assenza di prove a loro sostegno. L'art. 8 CC, che il giudice di
pace ha in parte almeno disatteso, pone infatti a carico della parte che
intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di
provare detta circostanza, ritenuto che la mancanza di questa prova impone al
giudice di decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer,
Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). In concreto, a fronte delle
contestazioni del convenuto in merito al dispendio orario esposto dall'istante,
spettava a quest'ultimo provare di aver effettivamente prestato 4 ore di
lavoro, prova che l'istante non ha fornito essendosi limitato a produrre la
fattura ____________________ 1999. Diversa è invece la situazione per quanto
riguarda la fornitura e l'uso di __________ di __________: al proposito infatti
la contestazione del convenuto, in sé generica, non è nemmeno sufficientemente
chiara. Le allegazioni di contraddittorio fanno riferimento in parte almeno
allo scambio di corrispondenza agli atti; dalla stessa emerge che il
ricorrente, indicando il motivo del suo malcontento nella morte di alcune
piante di __________ e nella crescita di erba laddove il terreno era pur stato
ricoperto con __________ di __________, ammette che "l'unico lavoro che è
stato fatto è stato quello di posare la __________ " (doc. 2). Poca
chiarezza che trova riscontro anche in questa sede laddove il ricorrente,
ribadendo che il lavoro non era stato svolto a regola d'arte, afferma che
"i 27 sacchi sarebbero stati insufficienti" (ricorso, ad a).
Alla luce
di questo principio generale che regola l’onere della prova, deve pertanto
essere considerata arbitraria la decisione del primo giudice che ha
riconosciuto la pretesa dell'istante riguardante 4 ore di lavoro (fr. 160.-),
nonostante le contestazioni del convenuto e l'assenza di prove (Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 183, m. 1). Al limite - e in via equitativa proprio perché
comunque la corteccia è stata posata - si riconosce un'ora di lavoro, pari a
fr. 40.--. La pretesa di fr. 35.- per la fornitura di __________ e __________
deve per contro essere confermata non essendo stata contestata dal convenuto,
così come il costo del materiale per fr. 405.-
- Accogliendo
parzialmente il ricorso, per quanto abbia evidenziato il titolo di cassazione
invocato, e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC,
la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia con il conseguente
accoglimento dell'istanza nella misura descritta, oltre interessi del 5% dal
____________________ 1999, prima messa in mora agli atti.
Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che nella
sede ricorsuale il credito di fr. 130.80 per spese legali non è più
controverso.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione ____________________ 2000 di __________
__________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza ____________________ 2000 del Giudice di pace supplente
del circolo di __________ è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
- L'istanza è parzialmente accolta.
Conseguentemente
__________ __________ è condannato a pagare a __________ __________ l'importo
di fr. 480.- oltre interessi del 5% dal ____________________ 1999.
-
È
rigettata in via definitiva, limitatamente a fr. 480.- oltre interessi del 5 %
dal 19 novembre 1999, l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di
__________.
-
La
tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese postali di fr. 20.- (totale fr.
70.-), da anticipare dalla parte istante, rimangono a suo carico per 1/3 e per
2/3 a carico del convenuto. Questi ha l'obbligo di rifondere alla controparte
un'indennità di fr. 50.-.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-,
già anticipate dal ricorrente, restano a suo carico per 3/4 e per il resto sono
poste a carico di __________ __________.
III. Intimazione a:
__________ __________, __________;
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di __________
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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