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Numero d'incarto:
16.2000.54
Data decisione, Autorità:
19.06.2000, CCC
Incarto n.
16.2000.00054
Lugano
19 giugno
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Zali (in sostituzione di Giani, assente)
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 23 maggio 2000 presentato da
contro
la
sentenza 11 maggio 2000 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2 nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 23
marzo 2000 da
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 4'095.90 oltre accessori,
domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 23 marzo 2000 l'avv.
__________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento
di fr. 4'095.90 a saldo della nota emessa il 19 gennaio 2000 per le prestazioni
professionali svolte a favore di quest'ultima (doc. C);
che
all'udienza di discussione dell'istanza la convenuta non ha fatto atto di comparsa,
al suo posto essendosi presentato il figlio;
che
con il querelato giudizio il segretario assessore, accertata preliminarmente la
carenza di legittimazione del rappresentante della convenuta (contestata
dall'istante), giudicando sulla base della sola documentazione prodotta dalla
parte istante, ha accolto la domanda avendo quest’ultima sufficientemente comprovato
il suo credito;
che
con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento: la ricorrente rimprovera al primo giudice
di non averle concesso la possibilità di sanare il vizio relativo alla carenza
di legittimazione alla rappresentanza del figlio, mentre nel merito si duole di
un’errata applicazione del diritto da parte del segretario assessore il quale
avrebbe dovuto sospendere la causa in attesa della tassazione della nota
professionale dell'istante da parte del Consiglio di moderazione;
che,
nell'ambito dell'eventuale accertamento preliminare dei presupposti e delle eccezioni
processuali, l'art. 99 cpv. 3 CPC, invocato dalla ricorrente, permette al giudice
di assegnare alla parte un termine per sanare un difetto se ciò può avvenire in
tempi brevi;
che
la legittimazione del rappresentante della parte (art. 97 n. 4 CPC) costituisce
un presupposto processuale che il giudice deve verificare d'ufficio e in ogni
stadio di causa, ritenuto che la sua assenza comporta la nullità degli atti
compiuti dal rappresentante indebito (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art.
64, m. 3);
che quindi, l'art. 99 cpv. 3 CPC non trova applicazione nel caso di
specie poiché la carenza di legittimazione alla rappresentanza del figlio della
convenuta non è frutto di una dimenticanza, di un errore o di un'altra
circostanza suscettibile di sanatoria, ma dipende dalla pretesa del diritto di
agire in giustizia per il tramite di persona che non detiene tale facoltà, non
rientrando in nessuna delle categorie di cui agli art. 64 e 64bis CPC;
che
le argomentazioni e contestazioni sul merito della vertenza proposte dalla ricorrente,
nonché la documentazione allegata al ricorso, non possono essere ritenute
siccome proposte per la prima volta in questa sede, quindi tardivamente (art.
321 cpv. 1 lett. b CPC);
che
ciò nondimeno, poiché già dalla documentazione prodotta dall'istante (doc. D,
F e H) -la sola che il segretario assessore era tenuto ad esaminare, esclusa
essendo la presa in considerazione dello scritto 17 aprile 2000 trasmesso dalla
convenuta alla Pretura prima dell'udienza (art. 294 cpv. 2 CPC)- risulta che la
convenuta aveva contestato l’onorario dallo stesso esposto, chiedendo in
particolare dettagli circa le ore fatturate, il segretario assessore avrebbe
dovuto sospendere la procedura e trasmettere gli atti al Consiglio di
moderazione (Rep 1998 pag. 313);
che
spetta infatti a quest'autorità giudicare inappellabilmente come istanza unica
le controversie tra avvocati e clienti in materia di applicazione della tariffa
dell’Ordine degli avvocati (art. 36 LAvv), ritenuto che il suo giudizio vincola
il giudice civile il quale non può, come lo ha fatto il segretario assessore
nel caso di specie (cfr. consid. 3 sentenza), esprimersi circa la conformità
della nota alla TOA (Bernasconi, Il diritto di esigere un giudizio di
moderazione nel Ticino, in Rep 1991, pag. 305);
che
se la ricorrente –come sostiene– contemporaneamente all'inoltro del presente
ricorso avesse adito ella stessa il Consiglio di moderazione, il primo giudice
dovrebbe attendere l’esito della procedura di tassazione, dopo di che potrebbe
emanare la sua sentenza di condanna, fermo restando che la convenuta non potrà
più esprimersi sulle modalità di esecuzione del mandato da parte dell'istante
in quanto preclusa;
che
pertanto la sentenza dedotta in cassazione deve essere annullata (art. 327
lett. a e 142 cpv. 1 lett. a CPC) essendosi il segretario assessore pronunciato
su una contestazione sottratta alla sua competenza funzionale (Rep 1998
313);
che,
rilevata la nullità della sentenza impugnata, la notifica del ricorso alla
controparte per osservazioni perde significato e il gravame può essere evaso
senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);
che
in considerazione della particolarità della fattispecie, non si prelevano tasse
né spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili alla ricorrente,
che peraltro non ha formulato nessuna richiesta in tal senso.
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 23 maggio 2000 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 11 maggio 2000 del Segretario assessore della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2, è annullata.
§ L’incarto è
ritornato al segretario assessore perché proceda nel senso dei considerandi.
-
Non
si prelevano spese e tasse di giustizia, né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
–
__________;
–
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera di
cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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