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Numero d'incarto:
16.2000.106
Data decisione, Autorità:
23.11.2000, CCC
Incarto n.
16.2000.00106
Lugano
23 novembre
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
Segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 22 ottobre 2000 presentato da
Contro
la sentenza 10 ottobre 2000 del Segretario assessore della Pretura
della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura sommaria in tema
di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 5 settembre 2000 da
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell'UEF di
Mendrisio, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 5 settembre 2000 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli
per l'incasso di fr. 2'078.10;
che
con il querelato giudizio il segretario assessore, accertata la presenza agli
atti di un valido riconoscimento di debito nello scritto 29 giugno 2000 con il
quale l'escusso si è riconosciuto debitore nei confronti di __________ della
somma posta in esecuzione, ha accolto l'istanza, peraltro rimasta incontestata
dal convenuto che non ha presenziato al contraddittorio;
che
con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento: il
ricorrente
eccepisce soltanto l'incompetenza territoriale del giudice adito, ritenuto che
nel contratto concluso con la ditta __________ di __________ -per conto della
quale agirebbe l'istante- le parti hanno previsto quale foro competente quello
di __________;
che
la censura ricorsuale è del tutto infondata ritenuto che il riconoscimento di
debito sul quale si basa la presente esecuzione non è il contratto che il
ricorrente sostiene di aver concluso con la ditta __________ bensì l'impegno
che lo stesso ha sottoscritto il 1° luglio 2000 direttamente con la procedente
e nel quale ha riconosciuto di dovere a quest'ultima la somma di fr. 2'078.10
(importo esigibile a dipendenza del mancato puntuale pagamento delle rate
pattuite);
che
anche qualora l'esecuzione si fosse fondata su un contratto concluso con la
ditta __________ che prevedesse il foro di __________, va rilevato che simile
proroga varrebbe unicamente per le cause ordinarie, ma non per quelle sommarie
di rigetto dell'opposizione per le quali l'art. 46 LEF prevede quale foro
esclusivo quello del domicilio del debitore (D. Staehelin, in Kommentar
zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 18 e 19 ad art. 84
LEF);
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 22 ottobre 2000 di __________ è respinto.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.-, già anticipate dal
ricorrente, rimangono a suo carico.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla Pretura
della gurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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