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Numero d'incarto:
16.2000.00133
Data decisione, Autorità:
11.01.2001, CCC
Incarto n.
16.2000.00133
Lugano
11 gennaio
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 7 dicembre 2000 presentato da
contro
la sentenza 10 novembre 2000 del Giudice di pace supplente del
circolo del Ceresio nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti promossa con istanza 13 marzo 1997 da
(ora avv. __________)
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell'opposizione interposta dall'escussa al PE no. __________dell'UE di Lugano,
domanda accolta dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 13 marzo 1997 –nel frattempo deceduta– ha chiesto il rigetto
in via provvisoria dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra
menzionato notificatole per l'incasso di fr. 1'000.– corrispondenti alle spese
relative a inserzioni pubblicitarie richieste dall'escussa nella pubblicazione
"", domanda alla quale quest'ultima si è opposta
contestando la sua legittimazione passiva;
che
con il querelato giudizio il giudice di pace, accertata la presenza agli atti
di un valido riconoscimento di debito nella fattura 31 luglio 1995 sottoscritta
dall'escussa, ha accolto l'istanza;
che
con atto ricorsuale 7 dicembre 2000 __________ è insorta contro il predetto
giudizio;
che
giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una
sentenza prolata nell’ambito di un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10
giorni;
che
il termine ricorsuale decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione
della decisione (art. 131 cpv. 1 CPC);
che
nel caso concreto, poiché da dichiarazione dell'Ufficio postale di __________
risulta che la ricorrente ha personalmente ritirato la decisione querelata il
16 novembre 2000, al momento dell’invio del ricorso (7 dicembre 2000 come
risulta dal timbro postale), il termine di 10 giorni era già scaduto, donde la
tardività del presente gravame;
che
alla fattispecie può essere applicato l'art. 313 bis CPC, conforme anche alla
procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1
CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza
notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi
inammissibile o manifestamente infondato,
che
in considerazione della particolarità della fattispecie non si prelevano tasse
né spese per il presente giudizio.
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso 7 dicembre 2000 __________ è irricevibile in quanto tardivo.
-
Non
si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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