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Numero d'incarto:
16.2000.00131
Data decisione, Autorità:
29.03.2001, CCC
Incarto n.
16.2000.00131
Lugano
29 marzo 2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 7 dicembre 2000 presentato da
(patr. dall'avv. __________)
contro
la sentenza 23 novembre 2000 del Giudice di pace del circolo di
Sonvico nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti
promossa con istanza 12 ottobre 2000 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta dall’escussa al PE no. __________dell’UE di Lugano,
domanda respinta dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Con
istanza 12 ottobre 2000 il __________ di __________ ha chiesto il rigetto in
via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato
notificatole per l’incasso di fr. 1'674.40 oltre interessi e spese, importo
corrispondente a quanto dalla stessa dovuto a titolo di conguagli e di anticipo
sui contributi (fr. 1'181.– + fr. 493.40) nell'ambito della procedura di raggruppamento
terreni nel Comune di __________ che ha interessato la sua particella n.
__________A valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la risoluzione
20 agosto 1991 con la quale è stato approvato in via definitiva il progetto di
nuovo riparto dei fondi del raggruppamento terreni nel Comune (doc. C),
l'estratto del nuovo riparto relativo alla part. 738 di proprietà dell'escussa
(doc. D), nonché le richieste di pagamento 8 novembre 1999 (doc. E) e 9
febbraio 2000 (doc. F). L'escussa si è opposta alla pretesa avversaria
eccependo l'intervenuta prescrizione del credito di fr. 493.40 non avendo
peraltro mai ricevuto eventuali richiami di pagamento in relazione a
quest'importo, mentre per la pretesa di fr. 1'181.– ha contestato l'esistenza
di un titolo esecutivo.
-
Con
il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza, non potendo
attribuire alla documentazione prodotta la qualifica di valido titolo esecutivo
ai sensi dell'art. 80 LEF.
-
Con
il presente tempestivo gravame il __________ è insorto contro il primo giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC. Il ricorrente eccepisce innanzitutto la nullità della sentenza
in quanto non notificata per lettera raccomandata così come impone l'art. 124
CPC. Nel merito rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le
prove ed erroneamente applicato il diritto, non riconoscendo alla
documentazione allegata all'istanza la qualifica di valido titolo esecutivo al
quale l'escussa non ha opposto nessuna valida eccezione ai sensi dell'art. 81
LEF.
Al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
- Per
quanto attiene alle modalità di notifica della sentenza, l'art. 124 cpv. 1 CPC
–che il ricorrente pretende essere stato violato dal primo giudice– prevede che
la stessa avvenga, di regola, mediante invio postale raccomandato. Poiché tale
modalità di notifica non è resa obbligatoria, non può certo essere censurato
l'operato del giudice di pace che ha spedito la sentenza con invio semplice.
Ciò a maggior ragione perché –nella fattispecie– la nullità della sentenza
(art. 124 cpv. 7 CPC) potrebbe essere sollevata unicamente dalla parte che
contesta di aver ricevuto l'atto senza che l’autorità riesca ad apportare la
prova contraria (Cocchi/ Trezzini, CPC–TI, ad art. 124 N. 427), ciò che
non è evidentemente il caso in concreto avendo il ricorrente ricevuto la
sentenza del giudice di pace, tant'è che contro la medesima ha interposto
tempestivo ricorso.
Su
questo punto il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto senza
ulteriori approfondimenti.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta
(o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid.
3a).
-
Nella
procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio
ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i
requisiti perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi
dell’art. 80 LEF (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80).
Simile
carattere è riconosciuto, oltre alle sentenze, anche alle decisioni delle
autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico
in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive (art. 80 cpv.
2 cifra 3 LEF). Nel nostro Cantone simile parificazione è prevista per le
decisioni definitive di autorità amministrative e giudiziarie cantonali,
comunali o d’altra natura riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico
(art. 28 LALEF).
-
Contrariamente
a quanto sembra pretendere il ricorrente, il fatto che l'art. 46 della Legge
sul raggruppamento e la permuta dei terreni (RL 7.3.2.1) parifichi a titolo esecutivo
le bollette d'incasso dei contributi e dei crediti risultanti dai conguagli,
non significa che queste bollette possano rivestire una qualsiasi forma, ovvero
che qualsiasi richiesta di pagamento del __________ costituisca titolo
esecutivo. Infatti, per poter giustificare il rigetto definitivo
dell'opposizione, la richiesta di pagamento dell'ente pubblico deve essere
oggetto di una decisione, ossia di un provvedimento adottato dall'autorità
"iure imperii", in un caso concreto, inteso a costituire, modificare
o sopprimere diritti e obblighi dell'amministratore fondati sul diritto
pubblico o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (cfr. art.
55 cpv. 1 PAmm; RDAT II–1994, n. 8 e 16; Borghi/Corti, Compendio
di procedura amministrativa ticinese, Lugano, 1997, n. 4 ad art. 1 Pamm; Scolari,
Diritto amministrativo, Parte generale, n. 200; D. Staehelin, op.cit.,
n. 112, 116 e 119).Questa decisione deve inoltre aver assunto carattere
definitivo, nel senso che contro la medesima non deve essere più proponibile un
rimedio di diritto ordinario, ciò che deve risultare dall'attestazione del suo
passaggio in giudicato (Knapp/Hertig in BlSchK 1986, p. 131; D. Staehelin,
op.cit., n. 110 segg.).
-
Nel
caso concreto, come correttamente concluso dal primo giudice, dalla documentazione
prodotta dall'istante non risulta alcun documento che adempia ai requisiti
sopra menzionati.
L'estratto
del nuovo riparto dei fondi (doc. D che si riferisce unicamente all'importo di
fr. 1'181.–) non può essere considerato titolo esecutivo, trattandosi della
descrizione dell'estensione e del valore del fondo dell'escussa dopo il RT,
mentre nel medesimo non figura nessuna indicazione atta ad orientare la destinataria
sul carattere vincolante del documento (D. Staehelin, op.cit., n.
120). Inoltre, mancando nell'estratto una qualsiasi indicazione circa i rimedi
di diritto contro il calcolo del
conguaglio posto a carico dell'escussa, non è neppure
possibile concludere al carattere definitivo del medesimo (Staehelin,
op.cit., n. 127). Lo stesso dicasi per la richiesta di pagamento 8 novembre
1999 (doc. E) e per l'estratto conto relativo alla rata di fr. 493.40 (doc. F),
ai quali non può essere attribuita la qualifica di valido titolo esecutivo ai
sensi dei principi sopra esposti (D. Staehelin, op.cit., n. 120).
Contrariamente
a quanto sostenuto dal ricorrente, il fatto che la procedura di raggruppamento
terreni nel Comune di __________ si sia conclusa e che l’assegnazione dei
terreni abbia assunto carattere definitivo (doc. C e D) come sembra essere il
caso in concreto, non esonerava il Consorzio dall'obbligo di munirsi di un
valido titolo esecutivo prima di procedere nei confronti dell'escussa, tant'è
che lo stesso art. 46 della Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni
prevede la necessità di emanare una bolletta per l'incasso dei contributi.
- Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo
di cassazione in particolare non quello dell'arbitraria valutazione delle prove
documentali e dell'errata applicazione dell'art. 80 LEF da parte del primo
giudice, deve essere respinto.
Tasse
e spese seguono la soccombenza mentre alla controparte che non ha formulato
osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili.
- A
titolo abbondanziale, con riferimento alle disposizioni di legge indicate dal
primo giudice, va rilevato che indipendentemente dal richiamo all'art. 68 LEF
che non concerne la fattispecie, il primo giudice ha correttamente basato il
proprio giudizio sull'art. 80 LEF e, escludendo la presenza agli atti di un
valido titolo esecutivo, ha giustamente respinto l'istanza rendendo pertanto
superfluo l'esame del benfondato delle ulteriori eccezioni sollevate
dall'escussa sulla base dell'art. 81 LEF.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso
per cassazione 7 dicembre 2000 __________ è respinto.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr.150.–, già anticipate dal
ricorrente, rimangono a suo carico.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Sonvico.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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