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Numero d'incarto:
16.2000.00125
Data decisione, Autorità:
16.02.2001, CCC
Incarto n.
16.2000.00125
Lugano
16 febbraio
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 4 dicembre 2000 presentato da
__________ (patr. dall'avv.
__________)
contro
la sentenza 13 novembre 2000 del Giudice di pace del circolo di
Vezia nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 11 maggio 2000
nei confronti di
con la quale l'istante ha chiesto che venisse fatto obbligo al
convenuto di spostare a distanza regolamentare la pianta di abete bianco
situata sul suo fondo a confine con la sua proprietà, domanda respinta dal primo
giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
è proprietaria della particella n. __________ __________ mentre __________ è
proprietario della contigua particella n. __________sulla quale si trova una
pianta di abete bianco che dista 60 cm dal confine del fondo vicino. Con
istanza 11 maggio 2000 __________ ha convenuto in giudizio __________ chiedendo
l'arretramento di questa pianta siccome situata a una distanza inferiore rispetto
a quella legale minima di 8 metri prevista dall’art. 155 LAC. Durante l'udienza
indetta per la discussione, il convenuto si è opposto alla richiesta avversaria
sostenendo che la pianta in discussione funge da siepe e che pertanto è
assoggettata unicamente al rispetto dell'altezza massima di 1,25 metri. Al
termine della discussione le parti hanno autorizzato il giudice a effettuare
senza di loro un sopralluogo onde accertare se la pianta in discussione
costituisse o no una siepe mista.
-
Con
il querelato giudizio il giudice di pace ha respinto l'istanza, basandosi sulle
risultanze istruttorie e in particolare su quelle del sopralluogo dalle quali è
emerso che l'abete costituisce una siepe e che come tale, essendo piantato a 0,60
m dal confine con la proprietà dell'istante e misurando 0,60/0,70 m di altezza,
ossequia le norme di legge (art. 139 e 140 LAC).
-
Con
il presente tempestivo ricorso __________ è insorta contro il predetto giudizio
chiedendone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle
lettere e) e g) dell'art. 327 CPC.
La
ricorrente rimprovera al primo giudice di aver violato le norme di procedura, e
più precisamente quelle che regolano lo svolgimento del sopralluogo e che
prevedono la partecipazione delle parti all'assunzione della prova, nonché
quelle che prevedono la convocazione delle parti al dibattimento finale,
ritenuto che il mancato ossequio di quest'ultima norma costituisce pure una
lesione del suo diritto di essere sentita, non essendole stato possibile
esprimersi sulle risultanze del sopralluogo. Nel merito rimprovera al primo
giudice di aver arbitrariamente valutato le prove attribuendo alla pianta del
convenuto la qualifica di siepe.
Con
scritto 5 gennaio 2001 la controparte ha formulato brevi osservazioni al
ricorso.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta
(o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid.
3a).
-
Per
quanto attiene alla censura relativa alla violazione di norme di procedura
inerenti lo svolgimento del sopralluogo (art. 242 CPC), l'art. 245 cpv. 2 CPC
prevede la possibilità per le parti di partecipare all'assunzione di questa
prova a meno che la natura del sopralluogo o la salvaguardia di un segreto non
vi si opponga. Nonostante la formulazione del testo di legge, le parti devono
essere convocate al sopralluogo se questo è destinato ad accertare fatti
controversi –come lo era nel caso concreto– a meno che la loro presenza non sia
richiesta a tutela di interessi preponderanti di terzi (Cocchi/Trezzini,
CPC–TI, ad art. 245, m. 1 e n. 744). Ciò non impedisce comunque alle parti di
rinunciare a partecipare all'assunzione della prova, rinuncia che in concreto
le stesse hanno espressamente formulato in occasione della discussione
dell'istanza. A fronte di questa esplicita rinuncia, non può in buona fede
essere mosso alcun rimprovero al primo giudice per non aver informato le parti
circa la data e l'ora del sopralluogo. Per contro, la rinuncia delle parti a
partecipare all'assunzione di questa prova non esonerava il giudice
dall'obbligo di informarle sulle risultanze della medesima, ciò che avrebbe dovuto
fare convocandole al dibattimento finale.
-
Giusta
l’art. 327 lett. e CPC, una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere
annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie
ragioni, ovvero se è stato leso il suo diritto di essere sentita nella causa
(art. 29 Cost). Per quanto attiene alla fattispecie, si osserva che scopo del
dibattimento finale –previsto dall'art. 297 CPC– è quello di permettere alle
parti di esprimere, oralmente o per scritto, le loro conclusioni in merito a
quanto è emerso nella fase istruttoria, dopo di che –e solo allora– il giudice
può procedere all’emanazione della propria decisione di merito. Nella procedura
inappellabile il dibattimento finale è indispensabile quando il processo comporta
l'assunzione di prove al di fuori di quelle prodotte all'udienza (Cocchi/Trezzini,
op.cit., ad art. 297, m. 2). Nel caso particolare, dalla rinuncia al
sopralluogo non può essere così dedotta anche la rinuncia al dibattimento
finale: in questo senso, dev'essere censurata la menzione in sentenza secondo
la quale l'udienza preliminare del giorno 8 settembre 2000 ha funto anche da dibattimento
finale. Infatti, dal verbale di quel contraddittorio, né da altri atti del
processo non risulta in alcun modo che le parti abbiano rinunciato a
quell'udienza conclusiva. Ne consegue che l'omissione del dibattimento finale,
oltre a concretizzare una violazione dell'art. 297 cpv. 1 CPC, realizza il
motivo di cassazione dell'art. 327 lett. e CPC, ciò che comporta la nullità
dell’atto emanato in dispregio del principio di essere sentiti, peraltro in
conformità con l’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC (Cocchi/Trezzini, op.cit.,
ad art. 297, m. 1).
Tale
sanzione processuale impone il rinvio degli atti al giudice di pace per nuovo
giudizio da emanare previa convocazione delle parti al dibattimento finale.
- Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato, in particolare quello dell'art. 327 lett. e CPC, deve
essere accolto.
A
dipendenza di quest'esito è del tutto inutile l'esame delle ulteriori censure
ricorsuali.
- Vista
la particolarità della fattispecie non si prelevano tasse e spese di giustizia
mentre le ripetibili sono a carico dello Stato dal momento che il ricorso,
accolto, è la conseguenza di un’iniziativa processualmente scorretta del primo
giudice (Cocchi/Trezzini, op.cit., art. 148, m. 18).
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia: 1. Il ricorso
per cassazione 4 dicembre 2000 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 13 novembre 2000 del Giudice di pace del circolo di
Vezia è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda
nel senso dei considerandi.
-
Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. Lo Stato del Cantone
Ticino verserà alla ricorrente fr. 100.– a titolo di ripetibili di questa sede.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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