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Numero d'incarto:
16.2000.00113
Data decisione, Autorità:
10.01.2001, CCC
Incarto n.
16.2000.00113
Lugano
10 gennaio
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 1° novembre 2000 presentato da
contro
la sentenza 30 ottobre 2000 del Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti
promossa con istanza 21 settembre 2000 da
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell’opposizione interposta dall’escusso al PE no. __________ dell’UE di
Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 21 settembre 2000 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli
per l’incasso di fr. 4'950.55 corrispondenti al saldo scoperto sull'utilizzo
della __________ no. __________ (doc. __________);
che
a valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto l’attestato
carenza beni rilasciatole dall’UE di Lugano il 5 agosto 1999 (doc. B);
che
con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l'istanza, accertando la
presenza agli atti di un valido titolo di rigetto dell’opposizione
nell’attestato carenza beni al quale l'escusso non ha opposto nessuna valida
eccezione, non avendo presenziato al contraddittorio;
che
con atto ricorsuale 1° novembre 2000, trasmesso per competenza a questa Camera
dalla Camera dei ricorsi penali alla quale il ricorso è stato erroneamente
indirizzato, __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il
motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che
nel caso concreto il contenuto dello scritto 1° novembre 2000 del ricorrente
non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso
per cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche esclusivamente attinenti
alla decisione del pretore, il ricorrente si duole di ingiustizie di vario
genere che sostiene aver subito;
che
è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un eventuale annullamento
del giudizio impugnato, tanto più che l'allegazione del ricorrente di cui al
suo scritto 29 ottobre 2000 –a prescindere dalla sua proponibilità non essendo
stata formalizzata al contraddittorio– secondo la quale egli avrebbe pagato il
debito posto in esecuzione, non è stata minimamente resa verosimile;
che
abbondanzialmente, in merito allo scritto 29 ottobre 2000 con il quale il
ricorrente comunicava alla Pretura la propria impossibilità a partecipare al
contraddittorio per motivi di salute, a prescindere dal fatto che la
documentazione medica allegata a questo scritto non comprova che egli non
potesse essere presente in Pretura il 30 ottobre 2000, va rilevato che è stato
spedito solo il 30 ottobre 2000 ed è quindi pervenuto alla Pretura il giorno
successivo, ovvero quando l'udienza aveva già avuto luogo, di modo che tale
scritto non poteva neppure essere considerato come una valida richiesta di
rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 136 CPC;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato;
che
in considerazione della particolarità del caso non si prelevano, eccezionalmente,
tasse né spese di giustizia.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso 1° novembre 2000 __________ è nullo.
-
Non
si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
-
Intimazione
a:
–
__________.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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