AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2000.00049
Data decisione, Autorità:
10.08.2000, CCC
Incarto n.
16.2000.00049
Lugano
10 agosto
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 9 maggio 2000 presentato da
contro
la sentenza 27 aprile (marzo) 2000 del Giudice di pace nella causa a
procedura inappellabile promossa con istanza 21 aprile 1999 nei confronti di
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'933.- oltre
accessori a titolo di risarcimento danni, domanda respinta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
- Con
istanza 21 aprile 1999 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine
di ottenere il pagamento di fr. 1'933.-, a valere quale risarcimento dei danni
subiti dal proprio motoveicolo a seguito di un incidente della circolazione
avvenuto la mattina del 17 novembre 1998 in territorio di __________. In quel
frangente il figlio dell'istante, che si trovava alla guida del motoveicolo,
giunto all'altezza di un cantiere della ditta convenuta ha perso il controllo
del mezzo a causa della presenza di ghiaccio sul sedime stradale, ghiaccio la
cui formazione sarebbe da addebitare all'anomala fuoriuscita di acqua dal
cantiere della convenuta, alla quale l'istante rimprovera per l'appunto di non
aver effettuato quanto necessario onde impedire l'avverarsi di questo pericolo.
La
convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando ogni sua responsabilità
in relazione all'incidente occorso al figlio dell'istante e quindi al danno
fatto valere da quest'ultimo. Contestato è in particolare il fatto che l'acqua
presente sul campo stradale provenisse dal suo cantiere.
-
Con
il querelato giudizio il giudice di pace ha respinto l'istanza non ritenendo
provata una responsabilità della convenuta in relazione al danno subito
dall'istante.
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le prove, in particolare per non aver ritenuto provata
la responsabilità della convenuta in relazione alla presenza di acqua,
rispettivamente di ghiaccio, sul campo stradale.
Con
osservazioni 22 maggio 2000 la controparte postula la reiezione del ricorso.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente
il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta
(o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 125 I 168 consid.
2a).
-
L’art.
41 CO, disposto sul quale l'istante ha implicitamente fondato la propria azione
così come proposta nei confronti della convenuta, concede alla parte lesa il
diritto di ottenere il risarcimento del danno patito a seguito di un agire
illecito di un terzo. L’onere della prova dei presupposti di quest’azione
risarcitoria, ovvero la prova di un illecito, della colpa del responsabile, di
un danno e di un nesso causale adeguato tra l’illecito ed il danno, spetta alla
parte danneggiata (Schnyder, in Comm. di Basilea, 1996, n. 3 e 15 ad
art. 41 CO).
Nella
fattispecie, mentre è pacifica l'esistenza di un danno (ossia di un pregiudizio
economico), peraltro non contestato dalla convenuta, controversa è l'illiceità
dell'agire della convenuta, nonché l'esistenza di un nesso causale adeguato tra
questo e il danno patito dall'istante.
Contrariamente
a quanto preteso dal ricorrente, la conclusione del primo giudice che non ha
ritenuto provati questi presupposti, non è arbitraria poiché è frutto di una
valutazione sostenibile delle prove e comunque non è contraria alle risultanze
istruttorie nel loro complesso. Infatti, dai documenti agli atti -esclusi
quelli prodotti da entrambe le parti in questa sede che devono essere estromessi
dall'incarto in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC- non risulta che la
formazione di ghiaccio all'origine dell'incidente sia da addebitare alla
convenuta per aver lasciato defluire sul campo stradale acqua proveniente dal
suo cantiere. In particolare, lo scritto 18 novembre 1998 del Comune di
__________ non prova, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, che
l'acqua che ha reso ghiacciato il fondo stradale provenisse proprio dal
cantiere della convenuta; da quel documento risulta unicamente che a seguito dell'incidente
che ci occupa, il Comune ha invitato la convenuta a impedire la fuoriuscita di
acqua di falda sulla strada, intervento che quest'ultima sostiene peraltro di
avere effettuato prima della caduta del giovane __________, nella misura a lei
possibile, ossia non escludendo il deflusso naturale di acqua verso la strada
oltre quella da lei incanalata e deviata (cfr. lettera __________ del 19
novembre 1998 e verbale 20 aprile 2000), ciò che corrisponde a un'adeguata
contestazione delle accuse rivoltele dall'istante. Né si può supporre che lo
scritto in esame, inviato alla convenuta dal Comune già il giorno successivo ai
fatti, possa fondarsi su accertamenti in merito alla causa della fuoriuscita
d'acqua, accertamenti peraltro nemmeno compiuti in seguito in sede di
istruttoria. Di nessun conforto alla tesi dell'istante non è neppure la
documentazione fotografica dalla quale non risulta (né potrebbe essere reso
visibile) che il ghiaccio sulla carreggiata sia in qualche modo da ricondurre a
una negligenza della convenuta. Ma nemmeno le deposizioni testimoniali; pur
limitando l'occasionale affioramento d'acqua sulla strada, già prima che la
convenuta istallasse il proprio cantiere, alla coincidenza con temporali, il
tecnico comunale di __________ ha confermato le opere di captazione dell'acqua
e del suo convogliamento nel tombino sottostante, lungo la strada cantonale,
messe in opera dalla convenuta, fin dall'inzio dei lavori.
Alla
luce di queste risultanze istruttorie, che non bastano per sostenere la tesi
dell'istante, non può essere considerata arbitraria la conclusione del giudice
di pace che non ha ritenuto provata la responsabilità della ditta convenuta.
Per
il che il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, dev'essere
respinto.
- Per
quanto attiene al dispositivo n. 2 della sentenza dedotta in cassazione, come
correttamente rilevato dal ricorrente, il giudice di pace avrebbe dovuto
indicare in sentenza l'ammontare della tassa di giustizia e delle spese. La
censura è corretta, tant'è che il supplente giudice di pace -con la
trasmissione dell'incarto- osserva al proposito che "non è stata ancora
emessa nessuna tassa in attesa della crescita in giudicato della sentenza 27
aprile". Sennonché l'art. 148 cpv. 1 CPC prevede che il giudice condanni
la parte soccombente al pagamento delle tasse, delle spese giudiziarie e delle
ripetibili. Quest'obbligo comporta anche quello di determinare queste poste nel
loro ammontare, così da permettere alla parte di impugnare se del caso la tassa
di giustizia mediante il rimedio dell’appello, rispettivamente della cassazione
(Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 148, m. 53; CCC 6 settembre
1999 in re B./S.), e le spese mediante reclamo al Dipartimento delle
istituzioni (art. 5 cpv. 1 LTG).
Nel
caso concreto, trattandosi della semplice applicazione della LTG e dovendosi
considerare il solo valore litigioso, questa Camera -in applicazione dell'art.
332 cpv. 2 CPC- ritiene di poter sanare l'omissione del primo giudice ponendo a
carico della parte soccombente il pagamento di una sportula di complessivi fr.
200.- (art. 14 cifra 1 lett. c LTG). Inoltre, le ripetibili, che per una parte
non patrocinata corrispondono a un'equa indennità per compensare il dispendio
di tempo (Cocchi/ Trezzini, op.cit., ad art. 150, m. 10), possono essere
riconosciute alla parte vincente anche se questa non ha formulato una precisa
richiesta in tal senso (Cocchi/ Trezzini, op.cit., ad art. 150, m. 2).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 9 maggio 2000 di __________ è parzialmente accolto.
II. Il dispositivo n. 2 della sentenza 27 aprile 2000 del supplente
Giudice di pace è annullato e sostituito dal seguente giudicato:
- La
tassa di giustizia e le spese di questa sede, per complessivi fr. 200.- sono
poste a carico dell'istante, con l'obbligo di rifondere alla convenuta
un'indennità di fr. 80.-.
III. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.- sono poste a carico del
ricorrente il quale verserà alla resistente un'indennità di fr. 50.-.
IV. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster