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Numero d'incarto:
16.1999.98
Data decisione, Autorità:
21.10.1999, CCC
Incarto n.
16.1999.00098
Lugano
21 ottobre 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per
cassazione 9 ottobre 1999 presentato da
contro
la sentenza 4 ottobre 1999
del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa
con istanza 23 giugno 1999 da
con la quale l’istante ha
chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dall’escusso
al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che
il 23 ottobre 1998 __________ e __________ hanno sottoscritto un contratto di
locazione avente per oggetto locali commerciali di proprietà di quest’ultimo a
Taverne;
che
con istanza 23 giugno 1999 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli
per l’incasso di pigioni rimaste scoperte;
che
a valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto il contratto di
locazione (doc. B);
che
l’escusso ha mantenuto la propria opposizione al PE ponendo in compensazione al
credito avversario una propria pretesa di fr. 4'706.25 per lavori di miglioria
effettuati nell’ente locato;
che
con il querelato giudizio il segretario assessore, accertata la presenza agli
atti di un valido riconoscimento di debito nel contratto di locazione, ha
accolto l’istanza non avendo l’escusso reso sufficientemente verosimile
l’esistenza del credito posto in compensazione;
che
con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento: il ricorrente rimprovera al primo giudice
di aver concesso il rigetto dell’opposizione per fr. 3’900.– nonostante
l’istante abbia limitato la sua richiesta a fr. 2’600.–, lamenta inoltre il
fatto per il primo giudice di non aver considerato la documentazione prodotta a
sostegno dell’eccezione di estinzione del debito per compensazione che ripropone
in questa sede;
che
in presenza di un valido titolo di rigetto dell’opposizione, quale è
indubbiamente il contratto di locazione prodotto dall’istante (Staehelin in
Basler Kommentar zum SchKG, 1998, vol. II, N. 114 e 116 ad art. 82 LEF), il
giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il
debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da
invalidare il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF);
che
come correttamente rilevato dal primo giudice, spetta all’escusso dimostrare la
verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio, ritenuto che queste non
solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate
in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni debbono
esserci riscontri oggettivi (II Corte civile del Tribunale federale nella
sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c/ H.SA in Rep 1987 p. 150–151);
che
trattandosi come in concreto dell’eccezione di estinzione del debito per
compensazione, questa deve essere accolta nella misura in cui il credito posto
in compensazione sia reso attendibile (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition,
1980, § 36 n. 7 p. 80), ciò che impone all’escusso di rendere verosimile non
solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di
giustificativi, la causa e l’importo del credito (Panchaud/ Caprez, op.
cit., § 36 n. 1 e 2 p. 81);
che
nel caso di specie, come ha concluso il primo giudice, poiché la documentazione
prodotta dal convenuto risulta allestita dal medesimo e contestata da
controparte, dev'essere considerata alla stregua di un’allegazione di parte e
non può assumere valore probatorio, rispettivamente non è in grado di rendere verosimile
agli occhi del giudice il credito dell'escusso;
che
di conseguenza, non può essere considerato errato e tantomeno arbitrario il
giudizio impugnato che ha respinto l'eccezione in esame;
che
la sentenza impugnata deve nondimeno essere censurata laddove il primo giudice
ha pronunciato il rigetto dell’opposizione per un importo superiore a quello
chiesto dall’istante;
che
di conseguenza il rigetto dell’opposizione deve essere concesso unicamente per
l’importo di fr. 2’600.– richiesto correttamente dall’istante e corrispondente
alle pigioni rimaste scoperte per i mesi di maggio e giugno 1999;
che
in considerazione dell'esito del ricorso e delle ragioni del parziale
accoglimento del ricorso, le spese processuali possono essere stabilite in
misura ridotta, mentre non si giustifica l'attribuzione di indennità;
che,
rilevata l'evidente inesattezza del giudizio in merito all’importo posto in
esecuzione (verosimilmente dovuta a una svista del primo giudice), il ricorso
–che per il resto appare manifestamente infondato– può essere deciso prescindendo
dalla notifica alla controparte in applicazione dell'art. 313bis CPC e in virtù
del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: I. Il
ricorso 9 ottobre 1999 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza il dispositivo no. 1 della sentenza 4 ottobre 1999 del Segretario
assessore della Pretura del distretto di Lugano, sezione 5 è annullato e
sostituito dal seguente giudicato:
- L’istanza
è accolta nel senso che l’opposizione interposta al PE no. __________dell’UE di
Lugano è rigettata in via provvisoria, limitatamente all’importo di fr. 2’600.–
oltre interessi del 5% dal 1° maggio 1999 su fr. 1’300.– e dal 1° giugno 1999
su fr. 1’300.–.
II. Le
spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 80.–, da anticipare dal
ricorrente, restano a suo carico.
III. Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile
del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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