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Numero d'incarto:
16.1999.8
Data decisione, Autorità:
04.06.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00008
Lugano
4 giugno 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 21 gennaio 1999 presentato da
__________ patr. __________
Contro
la
sentenza 31 dicembre 1998 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2 nella
causa a procedura inappellabile promossa con petizione 6 settembre 1994
nei confronti di
__________ patr. __________
con la
quale l’istante ha chiesto la costituzione di una servitù di passo necessario a
favore della sua part. no. __________ __________ e a carico della particella
no. __________ di proprietà dei convenuti, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in
diritto:
- __________ è
proprietario della particella no__________ __________ sulla quale è edificata
una casa di tre appartamenti, mentre i coniugi __________ __________ sono
comproprietari della confinante particella no__________.
Dopo lo stralcio della
procedura provvisionale promossa da __________ per vedersi garantita la
possibilità di libero accesso al suo fondo (cfr. decreto 9 agosto 1994),
quest’ultimo ha inoltrato il 6 settembre 1994 un’azione giudiziaria con la
quale ha chiesto che venisse accertata e costituita a favore del suo fondo e a
carico di quello dei coniugi __________ una servitù di passo necessario, da
esercitarsi a piedi sulla striscia di terreno che conduce alla porta di
ingresso del suo stabile, sita sul lato ovest dell’edificio.
A sostegno della sua
domanda l’istante ha allegato il fatto che al momento dell’acquisto della sua
proprietà, avvenuto con atto notarile 12 agosto 1982, i precedenti proprietari
__________ e __________ gli avevano garantito la possibilità di utilizzo della
striscia di terreno controversa che essi avevano ceduto a titolo gratuito ai
convenuti il 28 luglio 1980 a seguito di una rettifica confini (doc. A).
L’istante ha inoltre sempre utilizzato questa striscia di terreno e ciò sino
alla primavera 1992 quando i convenuti hanno chiesto e ottenuto il permesso di
procedere alla recinzione della loro proprietà (doc. 11). A comprova
dell’esistenza di un diritto di passo l’istante ha inoltre richiamato
l’iscrizione avvenuta nel 1971 di una servitù reciproca di passo pedonale a
carico e a favore delle particelle 704 (v.n. 560) e 276 (v.n. 557) che allora appartenevano
a un unico proprietario (doc. B).
I convenuti si sono
opposti alla richiesta avversaria contestandone gli estremi, in particolare
hanno contestato l’effettiva necessità per l’istante di dover transitare sul
loro fondo per accedere alla sua proprietà, la quale gode peraltro di un
accesso diretto alla strada pubblica. Essi hanno inoltre rilevato che la
superficie sulla quale l’istante intende esercitare il diritto di passo è stata
loro ceduta dai precedenti proprietari del fondo dell’istante, a comprova del
fatto che essi non necessitavano del passo controverso per accedere alla loro
proprietà. In merito alla servitù iscritta nel 1971, hanno richiamato la
successiva rettifica e cancellazione effettuata dall’Ufficio dei registri (doc.
10).
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie
dalle quali è emerso che il fondo dell’istante dispone di un accesso
sufficiente alla strada pubblica, ha respinto la petizione non essendo dati i
presupposti d’applicazione dell’art. 694 CC. In merito all’opposizione dei
convenuti, il pretore ha lasciato aperta la questione a sapere se la stessa
potesse costituire abuso di diritto, ritenuto che anche in caso di risposta
affermativa il diritto di passo non sarebbe stato concesso non essendone dati i
presupposti di legge.
-
Con il presente
tempestivo ricorso __________ è insorto contro il predetto giudizio sulla base
del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente
rimprovera al primo giudice di aver respinto la sua domanda di passo
necessario, nonostante il carattere abusivo dell’opposizione dei convenuti. In
altre parole, il ricorrente individua arbitrio nella decisione del pretore per
avere ammesso un abuso di diritto da parte dei convenuti, senza tuttavia
concludere in loro sfavore; anzi, sostenendo che l'abuso di diritto non
consente di ovviare alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art.
694 CC. Ravvede una lesione dell'art. 2 cpv. 2 CC negli atti compiuti dalle
controparti in quanto intesi esclusivamente a nuocere e ad arrecare molestie al
vicino, definendo tale atteggiamento come un "capriccio". Per il
rimanente riprende le tesi già esposte in prima sede, ricordando in particolare
l'incomodo che gli creerebbe la mancata concessione del passo necessario.
Con osservazioni 12
febbraio 1999 la controparte postula la reiezione del ricorso.
-
Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF
122 III 316 consid. 4a).
-
In virtù dell'art.
694 cpv. 1 CC iI proprietario che non abbia un accesso sufficiente dal suo fondo
a una strada pubblica può pretendere che i vicini gli consentano il passaggio
necessario dietro piena indennità. La concessione del passo necessario
presuppone che il proprietario del fondo si trovi in uno stato di necessità: se
cioè manca o è gravemente intralciato il congiungimento con la strada pubblica,
necessario secondo i bisogni economici del fondo (Rey in Commentario di
Basilea, Schweizerisches Zivilgesetzbuch II, 1998, n. 6 ad art. 694 CC; Caroni,
Der Notweg, 1969, pag. 55). Tenuto conto del pregiudizio che la servitù può
arrecare al fondo gravato, il diritto di passo necessario va concesso restrittivamente,
per cui non si può concedere per il semplice miglioramento di condizioni di
transito imperfette (Rep 1989 142; DTF 120 II 186 consid. 2a, 117
II 36 consid. 2; Meier-Hayoz in Berner Kommentar, n. 49 e 54 ad art. 694
CC; Caroni, op.cit., 1969, pag. 68 e 69). Inoltre,
l’art. 694 CC parla di
accesso al fondo e non a sue singole parti per cui l’esigenza del passo
necessario presuppone che il fondo come tale e non nella sua totalità non abbia
accesso sufficiente alla via pubblica, mentre il proprietario non può
pretendere il passo per questioni di comodità o perché la soluzione gli è
economicamente più conveniente (Meier-Hayoz, op.cit., n. 49 e 53 ad art.
694 CC; DTF 84 II 614; Rep 1989 141).
- Esposte per
completezza queste indicazioni di diritto, occorre anzitutto puntualizzare che
il ricorrente non censura l'applicazione dell'art. 694 CC, né gli accertamenti
riguardanti l'attuazione concreta dei presupposti di legge; in buona sostanza,
il ricorso considera iniqua la sentenza impugnata per non aver tenuto conto
dell'abuso di diritto messo in atto dai convenuti.
Sennonché -a ben vedere-
non corrisponde al vero che il pretore abbia accertato un abuso di diritto a
carico dei convenuti; egli, seguendo almeno in parte l'opinione dell'istante
secondo cui l'atteggiamento assunto dai convenuti lascerebbe almeno sorgere
perplessità, conclude: "... si volesse anche ammettere l'abuso di diritto
...", non vi sarebbe motivo che consentirebbe l'applicazione dell'art. 694
CC. Inoltre, per quanto riguarda ciò che il ricorrente rimprovera alle
controparti, bisogna comunque distinguere fra quello che può apparire come un
comportamento non conciliante, o persino ostruzionistico, e ciò che invece
configura abuso di diritto. Questo concetto infatti non comprende ogni atto che
non può essere condiviso dalla parte: infatti, se così fosse, ne verrebbe
compromessa la sicurezza del diritto (Merz H., in Comm. di Berna, 1966, art.
2 CC, N. 40). Nel concreto, commette abuso di diritto chi vanta un diritto in
conformità con una norma positiva ma contravvenendo allo scopo della stessa (Huwiler
B., La génèse de l'interdiction de l'abus de droit, in Abus de droit et bonne
foi, Friborgo 1994, p. 35). In questo senso il giudice deve verificare se, nel
caso particolare, l'invocazione di una norma di legge appare manifestamente
contraria alla buona fede, laddove -nel dubbio- prevale il diritto formale (Tuor
/ Schnyder / Schmid, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, ed. 11, p. 54).
Orbene, nella fattispecie
in esame, alla pretesa dell'istante che formalmente chiede il riconoscimento di
un passo necessario ma in sostanza si batte per il riconoscimento
dell'esistenza di una preesistente servitù/diritto di passo, i convenuti
oppongono diritti propri in un campo (quello dei diritti reali e del registro
fondiario) che lascia ben poco spazio a verifiche se pretese divergenze fra ciò
che risulta dagli atti e ciò che invece viene ritenuto costituire la realtà. Al
proposito è sintomatico il tenore dell'introduzione all'istanza (petizione) 6
settembre 1994: "La parte attrice era, è e rimane assolutamente convinta
che il passo già esiste e che quindi necessitava unicamente di conferma"
(punto 6). E ciò a fronte di elementi concreti posti alla base della tesi dei
convenuti: così in particolare l'atto pubblico di rettifica dei confini 28
luglio 1980 col quale i precedenti proprietari dell'immobile (ora dell'istante)
hanno ceduto ai convenuti una superficie di mq 18 per permettere un miglior
accesso alla loro proprietà, senza riferimento alcuno -relativamente alla
stessa porzione di terra- all'esistenza o alla costituzione di una servitù di
passo (doc. A), nonché la presenza agli atti di una versione corretta del
Registro pegni e pignoramenti (estratto del RFP di __________ (doc. B) in cui
risulta cancellata -sub b- la servitù reciproca di passo pedonale a carico e a
favore dei mappali di proprietà delle parti in causa (doc. 10). Quanto
descritto basta per escludere la presenza dei presupposti del preteso abuso di
diritto.
- Il giudizio sulle
spese e le ripetibili segue la soccombenza del ricorrente.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
vigente LTG
pronuncia: 1. Il ricorso 21 gennaio
1999 __________ è respinto.
-
Le spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 200.-, anticipati dal ricorrente,
restano a suo carico. Egli rifonderà alla controparte l’importo di fr. 300.- a
titolo di ripetibili di questa sede.
-
Intimazione a:
- __________ -
_________ Comunicazione alla
Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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