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Numero d'incarto:
16.1999.77
Data decisione, Autorità:
19.08.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00077
Lugano
19 agosto 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 13 agosto 1999 presentato da
contro
la
sentenza 11 agosto 1999 del segretario assessore della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio sud promossa con istanza 25 febbraio 1998 dal ricorrente contro
chiedente il versamento a titolo di risarcimento danni di una somma
imprecisata;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, a seguito di un
incidente della circolazione avvenuto nel 1992, l'istante si considera
creditore nei confronti della compagnia d'assicurazioni per una serie di poste
di danni da lui sofferti;
che almeno parte del
credito da lui vantato è stato tacitato dalla convenuta, come attesta il
formulario sottoscritto dall'istante il 7 luglio 1994 (doc. 1) e come lui
stesso ammette;
che, con la sentenza
impugnata, il segretario assessore della Pretura ha considerato che, in assenza
dell'istante dal contraddittorio, non è stato possibile chiarire il contenuto
della sua domanda giudiziale, mentre la documentazione da lui prodotta si è
rivelata in parte incomprensibile e, per altra parte, inidonea a comprovare
qualsiasi credito dell'istante;
che la lettera 13 agosto
1999 di __________ (seguita da successivi esposti alla Pretura di Mendrisio-sud
e a questa Camera), nel dubbio, può essere considerata alla stregua di un
ricorso per cassazione;
che tuttavia, la fitta
prosa del ricorrente, non configura in modo evidente nessun motivo di
cassazione fra quelli esaustivamente previsti dall'art. 327 CPC;
che l'unico accenno a una
pretesa irregolarità del processo può essere individuata nell'opinione che
"una sentenza dovrebbe essere trattata dopo opportuni contatti dalle
parti" (pag. 4);
che, per contro, non
risulta affatto che il giudice abbia disatteso il diritto delle parti di essere
sentite (art. 4 Cost);
che infatti, le parti sono
state regolarmente e tempestivamente citate al contraddittorio per il 4 maggio
1998, rispettivamente per il 13 maggio, dopo l'accoglimento di un'istanza di
rinvio della __________
che comunque, malgrado la
sua assenza dall'udienza, l'istante aveva già proposto le sue allegazioni in
forma scritta con l'allegato introduttivo;
che, ciò nonostante,
tenuto conto dell'oggettiva incomprensibilità dell'istanza, ci si poteva
attendere da parte del primo giudice una prudente applicazione dell'art. 115
cpv. 3 CPC, affinché le generiche pretese dell'istante fossero chiarite e
presentate conformemente alle indicazioni dell'art. 292 CPC;
che, in ogni modo, avendo
il segretario assessore dovuto constatare che l'allegato in esame non
corrisponde alle esigenze processuali né per la forma, né nella sostanza, ma
comunque sottintende l'intenzione di chiedere un risarcimento danni a seguito
di un incidente sul quale non esistono dubbi, s'imponeva l'applicazione dell'art.
39 cpv. 2 CPC, norma di carattere imperativo a garanzia della regolarità del
processo;
che, in presenza di una
simile fattispecie, la sentenza e tutti gli atti di procedura vanno annullati
se il vizio ha causato alla parte sprovvista di patrocinatore un pregiudizio
cui si può rimediare solo con l'annullamento (art. 143 cpv. 1 CPC) (Cocchi /
Trezzini, art. 39 CPC, n. 5);
che tale pregiudizio si
individua nella decisione pretorile di reiezione dell'istanza, pronunciata
sulla sola base degli atti, in seguito all'assenza dell'istante dalla
discussione;
che si giustifica pertanto
il rinvio della causa alla Pretura affinché notifichi all'istante la diffida di
legge;
che, rilevata d'ufficio
l'irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla controparte per
eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso
senz'altro (CCC 23 giugno 1993, in re P. / S.);
che, vista la
particolarità del caso, non si prelevano spese né tassa di giustizia, né si
giustifica l'assegnazione di un'indennità al ricorrente.
Per i quali motivi,
pronuncia:
-
La sentenza 11
agosto 1999 del Segretario assessore della pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
è annullata.
-
L'incarto è
ritornato alla stessa autorità perché proceda nel senso dei considerandi.
-
Non si prelevano
tassa né spese per il presente giudizio.
-
Intimazione: -__________
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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