Late new defense and forum clause upheld on cassation

16.1999.59Übriges Gericht10.08.1999Dismissed

Zusammenfassung

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed the debtor's cassation appeal against a Lugano judgment ordering payment of CHF 3,045.40 and removal of the opposition to enforcement. The appellant invoked, for the first time on appeal, an alleged bankruptcy and Art. 206 SchKG, but the court held this new defense untimely and in any event unsubstantiated. The court also upheld Lugano venue on the basis of a contractual forum clause in the general terms. Given the circumstances, no court fees or costs were imposed.

Regest

Art. 206 SchKG; Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; Art. 22 cpv. 1 lett. a CPC; Art. 313 bis CPC; Art. 331 cpv. 1 CPC; new objections on cassation are inadmissible if raised for the first time and, in any event, require substantiation. A contractual prorogation clause in the general conditions validly establishes venue. Under Art. 313bis CPC, the cassation court may summarily reject an appeal that is inadmissible or manifestly unfounded, without hearing the opposite party. Mere reference to bankruptcy, unsupported by documents and without rendering statutory prerequisites plausible, does not bar the civil action nor the enforcement-related claim.

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1999.59

Data decisione, Autorità: 10.08.1999, CCC

Incarto n. 16.99.00059

Lugano 10 agosto 1999/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 7 giugno 1999 presentato da


contro

la sentenza 25 maggio 1999 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 12 aprile 1999 da


con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’045.40 oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. ____________________ dell’UE di Ginevra, domande accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 12 aprile 1999 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’045.40 oltre accessori, a saldo dello scoperto per l’utilizzo della carta VISA no. __________di cui ella è titolare;

che con il querelato giudizio il pretore, accertata la fondatezza della pretesa dell’istante sulla base della documentazione prodotta alla quale la convenuta non ha opposto nessuna contestazione non avendo presenziato all’udienza, ha accolto l’istanza;

che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: la ricorrente, basandosi sull’art. 206 LEF, sostiene l’impropo–nibilità della procedura esecutiva promossa dall’istante essendo stato pronunciato il suo fallimento in data 26 maggio 1998;

che quest’argomentazione difensiva non può essere ritenuta siccome proposta per la prima volta in questa sede, quindi tardivamente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);

che comunque, ancorché la data del fallimento non sia comprovata da nessun documento, la relativa procedura non è in grado né di sospendere la causa civile in esame (avviata quasi un anno più tardi), né di richiamare l’applicazione dell’art. 206 LEF: la ricorrente non ha infatti nemmeno reso verosimili i presupposti con particolare riferimento all’art. 206 cpv. 2 LEF;

che per quanto attiene al motivo per il quale la ricorrente è stata convenuta in giudizio a Lugano e non al suo domicilio nel Cantone __________si richiama la clausola di proroga di foro contenuta nelle condizioni generali che costituiscono parte integrante del contratto sottoscritto dalle parti (clausola n. 7 doc. C; art. 22 cpv. 1 lett. a CPC);

che il ricorso, a prescindere dalla sua redazione in lingua francese e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, deve pertanto essere respinto;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 372 segg. CPC

pronuncia: 1. Il ricorso 7 giugno 1999 __________ è respinto.

  1. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

  2. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Schlagwörter

bankruptcyforum clauselate objectioncassationopposition removalsummary dismissalcourt costs