AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1999.50
Data decisione, Autorità:
07.09.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00050
Lugano
7 settembre 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 14 maggio 1999 presentato da
__________ (patr. __________
contro
la
sentenza 26 aprile 1999 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord nella
causa a procedura speciale in materia di locazione promossa
con istanza 24 dicembre 1997 nei confronti di
__________ e
(tutti
patr. __________)
con la
quale l’istante ha chiesto l’accertamento della nullità delle disdette
notificategli rispettivamente il 9 maggio 1997 e il 17 novembre 1997, in via
subordinata il loro annullamento, domande parzialmente accolte dal primo
giudice,
letti ed esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in
diritto:
- Dagli
anni ‘60 sino al suo decesso, avvenuto nel mese di gennaio 1993, __________ ha
occupato e lavorato il fondo agricolo particella n. a __________ in
località “ ”, di proprietà della comunione ereditaria composta da
__________ e __________ (cfr. doc. F e deposizione __________). Dopo la sua
morte il fondo è stato affittato al figlio __________.
Il
9 maggio 1997 __________ e __________ hanno notificato a quest’ultimo la disdetta
del contratto per l’11 novembre 1998 (doc. A). Questa disdetta è stata confermata
il 17 novembre 1997 dal nuovo proprietario del fondo, __________, che lo ha
acquistato con atto notarile 14 novembre 1997.
Con
istanza 24 dicembre 1997 __________ ha impugnato la disdetta 9 maggio 1997
nonché quella notificatagli da __________ il 17 novembre 1997 chiedendo in via
principale che venisse accertata la loro nullità. L’istante ritiene infatti
abusive le disdette notificategli prima della scadenza del contratto, al solo
scopo di impedire che egli avesse ad esercitare il diritto legale di prelazione
di cui all’art. 47 LDFR. Con riferimento alla disdetta 17 novembre 1997 di
__________, ne contesta la legittimità ritenuto che al momento della sua
notifica quest’ultimo non era ancora iscritto a RF quale proprietario del
fondo. In via subordinata l’istante ha chiesto che le disdette venissero
annullate siccome intempestive poiché notificate per un termine non corrispondente
a quello della scadenza del contratto. Sostiene che per determinare questa
scadenza occorre riferirsi al contratto concluso dal padre (al quale egli è
subentrato nel mese di gennaio 1993) negli anni ‘60 e per il quale la legge
presume quale inizio la primavera del 1973 (art. 60 cpv. 2 LAAgr). Considerata
la durata minima di tre anni prevista dalla vecchia LAAgr e quella di sei anni
prevista dalla nuova LAAgr nonché il rinnovo del contratto pattuito dalle parti
il 21 ottobre 1987, si ha quale data di scadenza quella dell’11 novembre 2002.
La
domanda di protrazione del contratto formulata in via ancor più subordinata
dall’istante è stata sospesa in occasione della discussione 26 marzo 1998.
I
convenuti, sostenendo la conclusione di un contratto di affitto con __________
a far tempo dall’11 novembre 1992 (doc. 1), si sono opposti alle richieste
avversarie ritenendo valida e tempestiva la disdetta 9 maggio 1997 per l’11
novembre 1998, ossia per il termine legale di scadenza del contratto.
- Con
il querelato giudizio il primo giudice, accertata l’applicabilità alla
fattispecie della Legge federale sul diritto fondiario rurale (LFDR) e della
Legge federale sull’affitto agricolo (LAAgr), non ha ritenuto contrario alla
legge il fatto per i proprietari di aver alienato il fondo agricolo prima della
scadenza del periodo legale d’affitto (sei anni), e neppure ha ritenuto abusiva
la disdetta 9 maggio 1997 (doc. A), atti giuridici questi che contrariamente a
quanto preteso dall’istante non sono contrari all’art. 47 cpv. 2 LFDR
(diritto di prelazione dell’affittuario). Per quanto attiene allo scritto 17
novembre 1997 di __________ (doc. B), il pretore non l’ha considerato perché
non è possibile desumere dal medesimo la volontà di disdire il contratto di
affitto, e perché lo stesso è superfluo essendo __________ subentrato nella
stessa posizione in cui si trovavano i venditori e precedenti locatori (art. 14
LAAgr).
In
merito alla data di scadenza della disdetta 9 maggio 1997, il pretore ha
ritenuto determinante lo scritto 22 gennaio 1993 (doc. 1) al quale ha
attribuito la qualifica di contratto di affitto vincolante tra le parti a far
tempo dalla data della sua sottoscrizione, essendo escluso l’effetto
retroattivo nello stesso previsto. In considerazione della durata legale minima
del contratto di sei anni (art. 7 cpv. 1 LAAgr) -con scadenza quindi al 22
gennaio 1999- nonché il termine annuale di disdetta (art. 16 cpv. 2 LAAgr), il
pretore ha concluso all’efficacia della disdetta 9 maggio 1997 per l’11 novembre
1999, prima scadenza legalmente valida.
- Con
il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 19 maggio 1999, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g
CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato
le prove ed erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per
aver attribuito allo scritto 22 gennaio 1993 la qualifica di nuovo contratto di
affitto, qualifica contraria alle disposizioni della LAAgr e che nel suo
risultato configura un abuso di diritto che non può essere tutelato con
particolare riferimento alla violazione del diritto legale di prelazione
dell’art. 47 LDFR che la stessa configura. A mente dell’insorgente l’unico
contratto vincolante tra le parti è quello a suo tempo concluso dal padre, con
scadenza all’11 novembre 2002.
Con
osservazioni 9 giugno 1999 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando
viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o
quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316
consid. 4a).
Malgrado ciò che può apparire da alcuni atti processuali della prima
sede, la competenza di questa Camera è data poiché l'art. 8 CPC indica che, in
materia di locazione o di affitto, il valore di causa si determina cumulando i
canoni di locazione relativi al periodo controverso. In concreto, l'affitto
annuo è di fr. 600.- (doc. 1), mentre il periodo controverso si estende dall'11
novembre 1998 all'11 novembre 2002: ciò che dà un valore della controversia di
fr. 2'400.-
- Sulla
determinazione della data di conclusione del contratto di affitto che vincolava
__________ a __________ e __________ a, in un primo tempo, e in seguito a
__________, il pretore, facendo propria la tesi dei convenuti, ha ritenuto
vincolante esclusivamente lo scritto 22 gennaio 1993 (doc. 1) attribuendogli
la qualifica di nuovo contratto di affitto; il ricorrente, per contro, ritiene
determinante il contratto a suo tempo concluso dal padre, al quale sarebbe
subentrato dopo il suo decesso. Al proposito il pretore ha considerato che,
poiché il canone d'affitto è un elemento essenziale del contratto, la sua
modifica (aumento da fr. 500.- a fr. 600.- annui) comporta il venire in essere
di una nuova pattuizione. Sennonché, come osserva il ricorrente, questa conclusione
costituisce un manifesto errore nell'applicazione del diritto sostanziale; in
particolare una simile modifica di contenuto -che non concerne l'identità del
rapporto contrattuale- non comporta novazione (Gonzenbach R., in Comm.
di Basilea, ed. 2, art. 116 CO, N. 3). Né le norme sul fitto agricolo escludono
la modifica consensuale delle condizioni contrattuali all'infuori dei casi
previsti dagli art. 10 segg. LAAgr, senza la necessità di una nuova pattuizione
(Studer / Hofer, Das landwirtschaftliche Pachtrecht, Brugg 1987, p. 94),
fatte salve le disposizioni a tutela dell'affittuario (cfr. Paquier-Boinay,
Le contrat de bail à ferme agricole, Losanna 1991, p. 164 - 165) che qui non
sono di alcuna rilevanza.
Nel
caso concreto, l'accordo 22 gennaio 1993, sottoscritto dalle parti in calce al
testo di un precedente rinnovo del medesimo contratto, addirittura
esplicitamente allude alla continuazione di quello stesso rapporto, malgrado il
subingresso di __________ in luogo del padre __________, deceduto. Ciò che
peraltro si contrappone al diritto di disdetta in seguito alla morte dell'affittuario,
previsto dall'art. 18 LAAgr.
- Poiché
agli atti non vi è nulla che permetta di stabilire il contenuto delle
precedenti pattuizioni intervenute tra le parti in merito all’occupazione del
fondo agricolo dei convenuti, occorre riferirsi all’unico contratto agli atti,
ovvero quello concluso dal defunto __________ il 21 ottobre 1987 (doc. 1), al
quale -come riconosciuto anche dai convenuti- l’istante è subentrato.
In
merito al contenuto di questo contratto va innanzitutto rilevata la nullità
della clausola n. 3 che limita la durata del suo "rinnovo" (cifra 1)
a tre anni: infatti, la legge (LAAgr in vigore dal 20 ottobre 1986) prevede una
durata minima di sei anni, fatta salva la possibilità di ottenere
un’autorizzazione per un periodo inferiore, la quale non è però stata richiesta
nel caso concreto (Studer/ Hofer, op. cit., p. 80) e il rinnovo per
ulteriori sei anni, salva -anche in questo caso- l'approvazione dell'autorità
per un tempo ridotto (art. 8 cpv. 1 e 2 LAAgr). Dal carattere cogente della
normativa dipende la nullità della pattuizione in esame (Studer / Hofer,
op. cit., art. 29, p. 183 e 184).
- Secondo
l’art. 16 cpv. 2 LAAgr. la disdetta può essere notificata con il preavviso di
un anno. Se la disdetta non è data per la scadenza contrattuale, ad esempio
perché notificata per un termine diverso da quello previsto, la stessa è
comunque valida per il prossimo termine consentito (Studer/Hofer,
op.cit., p. 130).
Nel caso concreto,
accertata la scadenza del contratto per l’11 novembre 1999 (due volte sei anni
dall’11 novembre 1987: cfr. doc. 1, pto 1), la disdetta 9 maggio 1997
notificata per l’11 novembre 1998 è valida per l’11 novembre 1999 come correttamente
concluso dal primo giudice, ancorché sulla base di una diversa valutazione
delle risultanze istruttorie. Ciò che evidentemente non comporta cassazione del
giudizio impugnato, data unicamente se la decisione è arbitraria nel suo
risultato e non solamente nella sua motivazione (DTF 120 Ia 369 consid.
3a).
- Per quanto attiene
alla validità di questa disdetta, che il ricorrente ritiene nulla siccome
abusiva, va rilevato che colui che si avvale della lesione delle regole della
buona fede e dell’abuso di diritto (art. 2 CC) –pur ammettendo che le stesse
vanno applicate d’ufficio– deve addurre in modo convincente le circostanze che
permetterebbero al giudice di applicarle (Tuor/Schnyder/ Schmid, Das
Schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. Auflage, 1995, p. 55 e 56; Riemer,
Die Einleitungsartikel des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 1987, p. 92, n.
44).
Nella fattispecie,
l’istante non ha fornito elementi sufficienti dai quali dedurre il preteso
abuso di diritto dei convenuti.
In
particolare non può essere considerato abusivo il fatto per i convenuti di aver
esercitato un loro diritto in particolare per quanto attiene alla notifica
della disdetta 9 maggio 1997 (art. 16 LAAgr). Con riferimento al diritto di
prelazione dell’istante, a prescindere dal fatto di sapere se ne fossero dati i
presupposti di cui all’art. 47 cpv. 2 LDFR (questione rimasta estranea alla
lite), l’eventuale violazione del diritto, che egli peraltro sostiene di aver
esercitato in data 2 febbraio 1998 (doc. E), non è certo proponibile in una
procedura di contestazione della disdetta, ma può semmai essere fatta valere in
altra sede. In concreto, il termine di validità della disdetta non è in grado
di compromettere l'esistenza del diritto legale di prelazione, rispettivamente
la possibilità di un corretto esercizio del medesimo.
- Il
ricorso, che non ha evidenziato i titoli di cassazione invocati, deve così
essere respinto con il carico di tasse e spese alla parte soccombente (art. 148
CPC).
Per i quali
motivi,
richiamati gli
art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 14 maggio 1999 __________ è respinto.
- Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 50.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 100.–
già
anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione
a:
–
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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