Partial grant of debt enforcement objection after payment proven

16.1999.46Übriges Gericht03.08.1999Partially Granted

Zusammenfassung

The debtor appealed a peace judge’s decision granting definitive dismissal of his objection in enforcement proceedings for 1997 direct federal tax. He argued that he had already sent proof of payment of the CHF 642 principal before the hearing. The cassation court held that the receipt should have been considered and that refusing to do so could amount to excessive formalism, so the judgment was annulled as to the principal debt. However, the dismissal remained in force for CHF 19.60 interest. The debtor was treated as the losing party for first-instance costs because payment occurred only pending the case, while appellate costs were waived.

Regest

Art. 80-81 LEF; Art. 20 cpv. 2 LALEF; Art. 327 lett. g and 332 cpv. 2 CPC: in definitive debt-enforcement objection proceedings, the court must examine ex officio whether the enforcement title is valid and whether the debtor proves extinction of the debt by documents. Documentary proof of payment submitted before the contradictory hearing cannot be disregarded without risking an excess of formalism, where it incontrovertibly shows satisfaction of the principal claim. If, however, interest on arrears remains due, partial dismissal may be maintained to that extent. For costs, payment pendente lite leaves the debtor liable as unsuccessful party; appellate costs may nevertheless be waived in light of the case’s particular circumstances.

Gesamter Gesetzestext

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1999.46

Data decisione, Autorità: 03.08.1999, CCC

Incarto n. 16.99.00046

Lugano 3 agosto 1999/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 2 maggio 1999 presentato da


contro

la sentenza 26 aprile 1999 del Giudice di pace del circolo della Magliasina nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 2 aprile 1999 da


(rappr. __________)

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’escusso al PE no__________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 2 aprile 1999 la __________ per il tramite dell’Ufficio esazione e condoni, ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 642.– corrispondenti all’imposta federale diretta 1997, oltre a fr. 19.60 per interessi di ritardo;

che a valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la notifica di tassazione 9 febbraio 1998 regolarmente passata in giudicato;

che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo al quale l’escusso, assente al contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l’istanza;

che con il presente tempestivo ricorso __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: il ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver considerato la documentazione prodotta a comprova dell’estinzione del debito sebbene fatta pervenire alla giudicatura prima dell’udienza di contraddittorio (ricevuta di pagamento di fr. 642.–); contesta inoltre l’ammontare della tassa di giustizia;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80; DTF 113 III 9);

che di fronte a un valido titolo esecutivo, quale appare la documentazione prodotta dall’istante (art. 165 cpv. 3 LIFD), il giudice deve pronunciare il rigetto dell’opposizione a meno che il debitore provi con documenti che il debito è stato estinto (art. 81 LEF);

che a comprova dell’estinzione del proprio debito l’escusso ha fatto pervenire per posta alla giudicatura di pace, prima dell’udienza di contraddittorio fissata per il 21 aprile 1999 come reca la citazione a tergo dell’istanza (e non per il 14 aprile come erroneamente indicato in sentenza), copia della ricevuta che prova l’avvenuto pagamento dell’importo capitale di fr. 642.–;

che secondo l’art. 20 cpv. 2 LALEF è all’udienza di contraddittorio che le parti devono esporre verbalmente o per iscritto le loro domande, le eccezioni d’ordine e di merito ed è in quell’occa–sione che esse dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni;

che, impregiudicata la piena validità di questo principio procedurale, nel caso particolare e nell'ottica della cassazione, la decisione di accoglimento dell'istanza può senz'altro rappresentare un eccesso di formalismo, dovendo considerare che si tratta di un rigetto definitivo dell'opposizione, che il documento è giunto al giudice prima del contraddittorio e che esso incorpora la prova certa dell'avvenuto pagamento del credito posto in esecuzione, ciò che –di per sé– comporterebbe la reiezione dell'istanza in virtù dell'art. 81 cpv. 1 LEF;

che, per contro, l'istanza dev'essere accolta (a parziale conferma del giudizio impugnato) relativamente agli interessi di mora, per fr. 19.60;

che siccome il pagamento dell’importo posto in esecuzione è avvenuto pendente causa, il convenuto deve in ogni caso essere considerato parte soccombente (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 10 ad art. 148), di modo che le spese giudiziarie della prima sede, calcolate entro i limiti di cui all’art. 48 OTLEF, gli devono essere interamente accollate, mentre la particolarità del caso giustifica l’esenzione dal pagamento di tasse e spese per questa sede;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. e in particolare l'art. 332 cpv. 2 CPC; per le spese la OTLEF

pronuncia: I. Il ricorso 2 maggio 1999 __________ è parzialmente accolto.

Di conseguenza, la sentenza 26 aprile 1999 del Giudice di pace del circolo della Magliasina è annullata e –immutato il dispositivo n. 2– sostituita dalla seguente pronuncia:

  1. L'istanza è parzialmente accolta: l'opposizione interposta al precetto esecutivo __________dell'UE di Lugano è rigettata limitatamente all'importo di fr. 19.60 e a quello per interessi su fr. 642.– al 5% dall’11.11.1998 al 14.04.1999.

II. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

III. Intimazione a:


Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Magliasina.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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