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Numero d'incarto:
16.1999.43
Data decisione, Autorità:
12.08.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00043
Lugano
12 agosto 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 4 maggio 1999 presentato da
contro
la
sentenza 14 aprile 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3, nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 17 luglio 1997 da
avv.
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’038.40 oltre interessi nonché
il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UE
di Lugano;
domande accolte
dal primo giudice;
letti ed esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in
diritto:
- Con
istanza 17 luglio 1997 l’avv. __________ ha convenuto in giudizio __________ al
fine di ottenere il pagamento di fr. 2’038.40 a saldo delle note emesse per
prestazioni professionali da lui svolte in suo favore.
La
convenuta, assente dalla discussione e morosa quanto alla produzione della documentazione
in suo possesso, ha partecipato al solo dibattimento finale, opponendosi
all'istanza. Il segretario assessore, sulla base delle allegazioni dell'istante
e della documentazione prodotta, ha concluso essere incontestabile che
l'istante abbia patrocinato la convenuta nei tre procedimenti indicati
(divorzio, __________ e penale __________), mentre non è stata provata la
cattiva esecuzione dei mandati, così come sostenuta dalla convenuta: ha
pertanto accolto integralmente l'istanza.
- Con
tempestivo ricorso __________ impugna la sentenza del segretario assessore,
sollevando molteplici censure e richiamando i motivi di cassazione di cui alle
lettere e, f, g dell'art. 327 CPC. In un dettagliatissimo esposto relativo ai
tre mandati citati, rimprovera all'avv. __________ in generale di non essersi
attenuto alle sue istruzioni, di aver proceduto negligentemente o addirittura
di non aver dato seguito alle sue richieste d'intervento nei confronti delle
controparti e del giudice, di non averla tenuta al corrente sulle diverse fasi
delle procedure, di averle fornito informazioni errate, di averle rifiutato
colloqui telefonici, di averle inviato scritti offensivi, ecc.: insomma ritiene
l'avvocato gravemente inadempiente nell'esecuzione degli incarichi professionali
affidatigli. Per quanto riguarda in particolare il mandato penale per presentare
denuncia contro __________, la ricorrente sostiene che l'istante non ha versato
agli atti la documentazione relativa che si trovava tutta in suo possesso,
rispettivamente che egli l'avrebbe tolta clandestinamente dall'incarto della
pretura. In una seconda parte dell'allegato ricorsuale la ricorrente censura il
dettaglio delle note professionali in esame, esponendo inoltre per ognuno dei
mandati i danni da lei sofferti che cifra in complessivi fr. 54'109.70: al
pagamento di questa somma chiede a questo giudice la condanna dell'istante. Da
ultimo, lamenta che nella procedura svoltasi davanti al pretore le è stato
negato il diritto di esprimersi e di produrre regolarmente la documentazione in
suo possesso, indicando diverse irregolarità, a suo dire commesse dal
segretario assessore.
L'avv.
__________, con scritto 28 maggio 1999, pur opponendosi al ricorso, ha rinunciato
a presentare formali osservazioni.
- Per
quanto riguarda l'art. 327 lett. g CPC, una sentenza del pretore o del giudice
di pace può essere cassata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
degli atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale
una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro e indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi: per essere definita come arbitraria la violazione dev'essere manifesta
e riconosciuta o riconoscibile a prima vista. E' doveroso scostarsi dalla
soluzione impugnata solamente se essa appare insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva
di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).
Nel
ricorso non è ipotizzata una simile fattispecie, ma, in buona sostanza, la convenuta
si limita a esporre tutti gli argomenti di merito per contrastare l'istanza,
ossia a sostegno della sua tesi di inadempienza del contratto. Sennonché, un
simile tipo di impugnazione non può trovare riscontro positivo per almeno due
motivi: perché ha carattere chiaramente appellatorio, ossia non si attiene ai
possibili motivi di cassazione previsti esaustivamente dalla legge (art. 327
CPC), ma pretende un inammissibile riesame del merito della vertenza (Cocchi
/ Trezzini, art. 329 CPC, N. 2), e perché gli argomenti proposti compaiono
qui per la prima volta in questo processo, ossia in contrasto con l'art. 321
CPC, applicabile per analogia (Cocchi / Trezzini, art. 331 CPC, N. 2).
Al proposito va osservato che, a prescindere dalla mancata firma del relativo
verbale, la ricorrente aveva partecipato alla discussione finale tenutasi il 15
gennaio 1999 e in quella sede (all'appoggio di un riassunto scritto) aveva
contestato l'istanza e aveva criticato l'attività professionale del legale,
ritenendolo inadempiente; anzi, considerando la mancanza agli atti della documentazione
necessaria per provare il lavoro da lui svolto, aveva ipotizzato la sua totale
inattività in suo favore. Tuttavia, tenuto conto dell'assenza della ricorrente
dall'udienza di contraddittorio, tali allegazioni di merito sono anch'esse
tardive poiché proposte in contrasto con la massima eventuale secondo cui tutte
allegazioni delle parti, le proposte di prova e le eccezioni devono essere
esposte al giudice contemporaneamente (art. 294 cpv. 2 CPC).
-
Pure
nuove e quindi inammissibili in questa sede sono ulteriori censure della ricorrente:
sia quella relativa alla pretesa sparizione di documentazione dall'incarto di
cui non vi sono (né sono indicati) indizi; sia la richiesta di risarcimento
danni nei confronti dell'istante. Questione che esula dalle competenze della
Camera di cassazione civile che può fungere unicamente da istanza di ricorso (art.
327 CPC, prima frase). Volesse seriamente formulare tali domande, la ricorrente
dovrebbe presentare separata petizione al giudice competente per il merito
della vertenza.
-
In
relazione alle cesure concernenti l'art. 327 lett. e CPC, si osserva che una
sentenza del pretore o del giudice di pace dev'essere annullata se una parte
non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni, ciò che contrasta
con il suo diritto di essere sentita, garantito dall'art. 4 Cost.
Nel
caso concreto, indetta l'udienza di contraddittorio per il 9 settembre 1997, il
3 settembre la ricorrente ha presentato al giudice un'istanza di rinvio della
stessa con allegato il certificato medico 27 agosto 1997 del dott. __________
di __________. Il certificato è del seguente tenore: "Signora __________ è
stata operata agli occhi il 31.07.97. Attualmente non ancora in grado di
leggere e scrivere bene. Questo certificato è stato scritto su domanda della
paziente". Respingendo l'istanza, con decisione 5 settembre 1997, il
pretore ha ritenuto il certificato medico irrilevante poiché non contiene
nessun preciso riferimento ad altri impedimenti, in particolare all'impossibilità
di partecipare a un dibattimento dove le parti si spiegano oralmente. Su questa
decisione, malgrado le ripetute, successive domande processuali, il giudice di
prime cure non è più ritornato, né –per qualsiasi motivo– v'è motivo di
ritenere non valida l'udienza del 9 settembre 1997. La decisione del pretore è
comunque sostenibile: infatti, il certificato prodotto dalla convenuta non
attesta un suo impedimento a presenziare all'udienza, né la sua impossibilità a
difendersi adeguatamente: sia perché la discussione ha luogo oralmente (art.
294 cpv. 2 CPC), sia perché la presentazione di un riassunto scritto non può
essere imposta a nessun convenuto, rappresentando una facoltà delle parti che
addirittura necessità dell'autorizzazione del giudice (art. 119a CPC). Negando
il rinvio dell'udienza, il primo giudice non ha impedito alla convenuta di
esporre le proprie ragioni in causa, ma ha ritenuto insufficienti i motivi da
lei addotti per restare assente dal contraddittorio. Insistendo nel suo
atteggiamento, essa ha rinunciato al proprio diritto di partecipare pienamente
al processo e di difendersi adeguatamente. A conferma della valutazione operata
dal pretore –se ve ne fosse bisogno– soccorre il secondo certificato medico
(del 3 ottobre 1997) del medesimo dott. __________ che conferma (ancorché in
data ulteriore e quindi non determinante) i disturbi alla lettura e alla
scrittura, aggiungendovi: "La paziente oggi è molto agitata", ciò che
nulla muta al quadro clinico noto. Pertanto il giudice ha applicato
correttamente l'art. 136 CPC che riserva la facoltà di rinviare un'udienza alla
parte che è impedita a parteciparvi "per motivi gravi".
- Accolta
la domanda di edizione della documentazione riferita a due incarti fra quelli
concernenti la ricorrente, il primo giudice ha ripetutamente prorogato il
termine per la produzione della stessa. Termine che __________ non ha mai
ossequiato, senza plausibile giustificazione: in particolare essa non ha dato
seguito nemmeno all'ultima ingiunzione del pretore, di data 6 maggio 1998, né
alla stessa essa può sostenere di essersi opposta in alcun modo, o di essersene
poi giustificata in sede di dibattimento finale. Così facendo essa ha offerto
al primo giudice la possibilità di concludere in suo sfavore in virtù dell'art.
210 CPC.
Comunque,
nella procedura in esame, va ancora osservato che, in assenza di contestazione,
il giudice deve procedere in base all'istanza e alle prove addotte (art. 295
CPC): ciò che il segretario assessore ha fatto, disponendo di sufficienti
indizi sulla base dei documenti agli atti. Non ha per contro dovuto chinarsi sull'eccezione
di inadempienza da parte dell'istante, che –come già osservato in precedenza– è
stata sollevata tardivamente da parte della convenuta: ne è conseguita
l'inutilità processuale di comprovare fatti non contestati (art. 184 CPC).
Non
essendo dato nessun motivo di cassazione, il ricorso dev'essere respinto con il
carico alla ricorrente delle spese processuali. Alla controparte non vengono
attribuite ripetibili, avendo rinunciato a un proprio allegato.
Per i quali
motivi,
richiamati per le
spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 4 maggio 1999 __________ è respinto.
-
Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 250.–, anticipati dalla
ricorrente, restano a suo carico.
-
Intimazione:
–
__________ – __________ Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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