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Numero d'incarto:
16.1999.38
Data decisione, Autorità:
03.08.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00038
Lugano
3 agosto 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 23 aprile 1999 presentato da
(patr. __________
contro
la
sentenza 9 aprile 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3, nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 12 agosto 1998 da
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’883.50 oltre interessi nonché
il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE
no. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
- Con
istanza 12 agosto 1998 __________–che si occupa a titolo professionale di
lavori forestali– ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il
pagamento di fr. 2’883.50 oltre interessi a saldo delle proprie prestazioni
professionali. Trattasi del pagamento della mercede pattuita tra le parti sulla
base dell’offerta 18 novembre 1997 con la quale l’istante ha preventivato in
fr. 4’900.– il costo per l’abbattimento di 3 castagni (fr. 2’900.–) e per lo
sgombero della relativa legna e delle ramaglie (fr. 2’000.–). Eseguiti i
lavori, l'istante ha allestito la fattura 21 marzo 1998 con la quale ha esposto,
oltre alla somma indicata, l'importo di fr. 1’000.– a dipendenza di un lavoro
supplementare ordinato dal committente e consistente nel taglio di 3 castagni e
di 1 agrifoglio. Sul totale di fr. 6’283.50 il committente ha riconosciuto
unicamente fr. 3’400.–: da qui la presente azione giudiziaria per l’incasso della
differenza, pari a fr. 2'883.50.
Il
convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando l’ammontare della
mercede richiesta per il fatto che non tutti i lavori compresi nel preventivo
di fr. 4’900.–, unici lavori che egli sostiene aver commissionato all’istante,
sono stati eseguiti, in particolare non quello relativo allo sgombero e alla
macinatura dei rami. Egli osserva inoltre di aver pattuito con l’istante il
taglio gratuito di un albero invece dell’usuale sconto.
- Con
il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze
istruttorie, in particolare delle deposizioni testimoniali, ha accolto
l’istanza.
3 Con
il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le prove, in particolare per essersi basato su
deposizioni testimoniali contraddittorie in merito alla circostanza da lui
contestata, ovvero all’eliminazione da parte dell’istante dei resti delle
piante tagliate (tronchi e rami).
Con
osservazioni 24 maggio 1999 la controparte postula la reiezione del gravame.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta
(o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid.
4a).
-
Controversa
nella fattispecie è essenzialmente l’esecuzione da parte dell’istante di tutte
le opere appaltate.
A
questo proposito occorre innanzi tutto rilevare come la contestazione del
convenuto, sia in questa sede che in sede di conclusioni, è limitata al fatto
di sapere se l’istante abbia o meno proceduto allo sgombero del materiale di
scarto delle piante tagliate (tronchi e ramaglie). Per contro, non è contestato
l’abbattimento delle sette piante fatturate (sei castagni e un agrifoglio), non
potendosi a tal fine considerare la generica contestazione proposta con la
risposta di causa (ad 2). Infatti, secondo l’art. 170 cpv. 2 CPC, la
contestazione delle tesi di fatto avversarie, per essere ritenuta tale, deve
essere sufficientemente esplicita e circostanziata, non valendo a tal fine
generiche o implicite contestazioni (Cocchi/ Trezzini, CPC, n. 2, 3, 6
ad art. 170 CPC).
Per
il resto delle prestazioni, il ricorrente censura la valutazione delle
testimonianze effettuata dal primo giudice; sennonché gli argomenti proposti
appaiono inconferenti. Al proposito va osservato che sia il __________ sia il
__________ concordano che, al momento dell'esecuzione dei lavori di scavo sul
fondo in cui si trovavano gli alberi abbattuti, non tutti i rami e le foglie
erano ancora stati asportati. Ciò tuttavia non avrebbe potuto indurre il primo
giudice a considerare il contratto fra le parti non completamente adempiuto:
infatti, il primo teste aveva pur affermato che –durante tre giorni di scavi–
la sua ditta aveva provveduto (per conto dell'istante) "ad asportare i
rami piccoli e le foglie sulla porzione di terreno interessata alla parte di
scavo da noi eseguito" (__________); mentre accennando alle ramaglie rimanenti,
il __________ afferma: "(qualcosa ancora c'era, comunque non era gran
che)". Affermazioni che sono in consonanza con la circostanza che, almeno
riguardo al taglio di tre castagni e di un agrifoglio –contrariamente alla
prima pattuizione– non è fatto cenno alcuno (né la prestazione è stata
fatturata) allo sgombero della legna e di ramaglie. A quali alberi appartenessero
poi tali residui né è dato sapere, né il ricorrente può indicarlo.
Il
ricorrente inoltre considera inattendibile la testimonianza __________ per non aver
saputo indicare il nome della ditta che, per conto di ha provveduto
all'asportazione dal fondo dei tronchi degli alberi abbattuti. La questione
appare di scarso rilievo: basti pensare che la ditta di cui è titolare il
__________ e che è succeduta a __________ nei lavori di scavo –a conferma della
prima testimonianza– non ha eseguito nemmeno lei il lavoro in questione;
comunque, al momento del suo intervento sul cantiere, i tronchi non c'erano più
().
Pertanto
l'apprezzamento delle prove, così come operato dal giudice di prime cure,
appare conforme all'art. 90 CPC.
- Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, di natura prevalentemente appellatoria,
deve essere respinto.
Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 23 aprile 1999 __________ è respinto.
- Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
già
anticipate dal ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla controparte un’indennità di fr. 100.–
- Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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