Cassation appeal void for insufficient reasoning

16.1999.34Übriges Gericht02.04.1999Inadmissible

Zusammenfassung

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal declared the cassation appeal void. The appellant challenged a peace judge judgment that had ordered payment of CHF 1,946.50 for car repair invoices, but his filing did not contain the legally required grounds of cassation. The court held that the alleged inability to attend the hearing could not be cured at this stage because a postponement should have been requested before the peace judge. Costs of CHF 50 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 329 CPC; admissibility of a cassation appeal; the appeal is void if it does not contain the required requests and a sufficiently reasoned statement of the factual and legal grounds and does not specify, or at least illustrate, a cassation ground. A mere repetition of prior oral statements or a settlement proposal does not satisfy the statutory motivation requirement. An alleged inability to attend the first-instance hearing cannot be invoked for the first time on cassation; the party must timely request a postponement from the trial judge (consid. 2-4).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1999.34

Data decisione, Autorità: 02.04.1999, CCC

Incarto n. 16.99.00034

Lugano 02 aprile 1999/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 18 marzo 1999 presentato da


contro

la sentenza 10 marzo 1999 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 30 ottobre 1998 da


con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’946.50 oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 30 ottobre 1998 il __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’946.50 a saldo delle fatture 29 agosto e 5 settembre 1997 emesse per lavori di riparazione eseguiti sul veicolo di quest’ultimo;

che con il querelato giudizio il primo giudice, accertato il benfondato della pretesa di parte istante rimasta incontestata dal convenuto che non ha partecipato all’udienza, ha accolto l’istanza;

che con atto ricorsuale 18 marzo 1999 __________ è insorto contro il predetto giudizio;

che per quanto attiene all’assenza del convenuto dal contraddittorio, a prescindere dalla mancanza di una qualsiasi prova a sostegno della sua effettiva impossibilità di presenziare all’u-dienza, la stessa non può essere sanata in questa sede ritenuto che spettava al convenuto chiedere al giudice di pace il rinvio dell’udienza (art. 136 CPC);

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

che nel caso concreto il contenuto dello scritto 18 marzo 1999 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a ribadire quanto espresso telefonicamente al giudice di pace il giorno dell’udienza, ovvero la sua assenza e la sua disponibilità a versare a controparte l’importo di fr. 1’500.-, proposta transattiva che quest’ultima non ha accettato;

che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un eventuale annullamento del giudizio impugnato;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia: 1. Il ricorso 18 marzo 1999 __________ è nullo.

  1. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.–, sono poste a carico del ricorrente.

  2. Intimazione:


Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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