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Numero d'incarto:
16.1999.25
Data decisione, Autorità:
26.03.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00025
Lugano
26 marzo 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 4 marzo 1999 presentato da
(rappr. dal
padre __________)
contro
la
sentenza 26 febbraio 1999 del Giudice di pace del circolo di Balerna nella
causa a procedura inappellabile promossa con istanza 17 novembre 1998 nei
confronti di
(rappr. dal
_________)
con la
quale gli istanti hanno chiesto il pagamento di fr. 300.– oltre accessori
nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto
al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domande respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che
con istanza 27 novembre 1998 __________ hanno convenuto in giudizio il __________
al fine di ottenere il pagamento di fr. 300.- corrispondenti alle spese da loro
sostenute in relazione a una procedura che sono stati costretti a promuovere dinanzi
al Consiglio di Stato per far luce su carenze e irregolarità commesse
dall’autorità comunale nell’ambito dell’imposizione dei contributi per la
costruzione delle canalizzazioni nel Comune;
che
il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando qualsiasi addebito;
che
con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non ritenendo
di dover porre a carico del convenuto le spese giudiziarie sostenute dagli
istanti in procedure amministrative che li hanno visti soccombere;
che
con il presente tempestivo gravame __________ -per il tramite del padre
__________- sono insorti contro il predetto giudizio postulandone
l’annullamento;
che
tra i presupposti processuali che il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio
di causa vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro
rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC);
che
per le cause di competenza del giudice di pace è riconosciuta la rappresentanza
processuale alle persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere
con la necessaria chiarezza la causa (art. 64bis cpv. 3 CPC), di modo che
dinanzi al giudice di pace la parte può essere assistita da qualsiasi persona
in grado di difenderla (Verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale
1990, vol. 4, pag. 1660), escluso essendo solo il patrocinio di avvocati
iscritti all’Albo e di persone in possesso della licenza o del dottorato in
giurisprudenza (art. 301 CPC);
che
per contro, legittimati a impugnare la sentenza del giudice di pace con ricorso
in cassazione, oltre alla parte medesima, sono gli avvocati ammessi al libero
esercizio della professione nel Cantone e le persone che detengono una
rappresentanza legale (art. 64 CPC);
che
__________, ancorché munito di regolare procura, non rientra nella categoria di
persone sopra menzionate legittimate alla rappresentanza processuale, in particolare
egli non può agire quale rappresentante legale dei figli maggiorenni;
che
quindi, in considerazione della sanzione prevista dall’art. 142 cpv. 1 lett. a
CPC per il caso di mancanza di un presupposto processuale, il ricorso
presentato da __________ per conto dei figli __________ è nullo per carenza di
legittimazione del rappresentante;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato;
che
vista la particolarità della fattispecie, eccezionalmente si prescinde dal
prelevare tasse e spese per il presente giudizio.
Per i quali
motivi,
richiamati gli
art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 4 marzo 1999 di __________ è nullo.
-
Non
si prelevano tasse nè spese per il presente giudizio.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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