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Numero d'incarto:
16.1998.90
Data decisione, Autorità:
30.07.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00090
Lugano
30 luglio 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 2 luglio 1998 presentato da
contro
la
sentenza 24 giugno 1998 del Giudice di pace del circolo di Giornico nella causa
a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 28 maggio 1998 nei confronti di
con la
quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dal convenuto al PE no. _________ dell’UE di ________, domanda respinta
dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che
con istanza 28 maggio 1998 il _____________ di _____________ ha chiesto il
rigetto in via definitiva dell’oppo-sizione interposta da _____________ al PE sopra
menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 1’277.65 corrispondenti al conguaglio
dei contributi RT dovuti dal proprietario;
che
il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando di dovere
l’importo rivendicato da controparte siccome riguardante i precedenti
proprietari del fondo;
che
con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non ritenendo
l’escusso debitore dell’importo posto in esecuzione;
che
con atto ricorsuale 2 luglio 1998 ____________ è insorto contro il predetto giudizio
ritenendolo “irricevibile” siccome carente dell’indicazione dei rimedi di
diritto;
che,
contrariamente a quanto preteso dal ricorrente e a quanto vale -in linea di principio-
nell’ambito del diritto pubblico, l’indica-zione dei rimedi di diritto non è
necessaria non trattandosi di un presupposto formale della sentenza ai sensi dell’art.
285 cpv. 2 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 5 ad art. 285);
che
le norme del codice di procedura civile si applicano alla procedura sommaria in
tema di esecuzione e fallimenti in base al rinvio dell’art. 25 della Legge
concernente l’adeguamento del diritto esecutivo cantonale alla revisione della
LEF;
che
a titolo abbondanziale va rilevato che la sentenza dedotta in cassazione è corretta
non solo dal punto di vista del diritto formale ma anche nel suo esito,
ritenuto che dagli atti processuali non emerge la sussistenza di un valido
titolo esecutivo a carico dell’escusso, a nome del quale non è stata emessa
nessuna bolletta per l’incasso dei contributi RT, solo atto che la legge
specifica considera valido titolo di rigetto definitivo dell’opposi-zione (art.
46 Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni: RL 7.3.2.1), non potendo
a tal proposito supplire il solo invio della richiesta di pagamento 10 febbraio
1998 (doc. C);
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente
infondato;
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 2 luglio 1998 del _____________ di _____________ è respinto.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.–, sono poste a carico
del ricorrente.
Intimazione a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Giornico.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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