AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1998.85
Data decisione, Autorità:
24.08.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00085
Lugano
24 agosto 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 6 luglio 1998 presentato da
contro
la
sentenza 10 giugno 1998 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 16 dicembre 1995
da
rappr.
da _____________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 852.90 oltre
accessori nonché
l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale iscritta in via
provvisoria a carico della
quota di PPP n. _____________ del fondo base n. _____________ RFD
di _____________di proprietà della
convenuta, domanda accolta dal primo giudice limitatamente a fr.
52.90;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 16
dicembre 1995 la _____________ ha convenuto in giudizio _____________,
proprietaria della quota di PPP n. _____________ del fondo base n.
_____________ RFD __________, al fine di ottenere il pagamento di fr. 852.90
corrispondenti al saldo dei contributi condominiali dovuti per la prima e
seconda rata dei periodi 1992/93 e 1993/94 oltre a fr. 180.- per un “fondo
straordinario per lift”, nonché l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca
legale iscritta a titolo provvisorio sul menzionato fondo a garanzia del citato
importo;
che la convenuta si è
opposta alla pretesa avversaria contestando di dover pagare il fondo
straordinario per il rifacimento di due ascensori trattandosi di un intervento
straordinario che non interessa la sua quota;
che con il querelato
giudizio il pretore ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 52.90, pari a
quanto ancora dovuto dalla convenuta che pendente causa ha versato a
controparte l’importo di fr. 800.- da scontare sul suo debito;
che con atto ricorsuale 6
luglio 1998 _____________ è insorta contro il predetto giudizio;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il
motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che
nel caso concreto il contenuto dello scritto 6 luglio 1998 della ricorrente non
supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per
cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del
pretore relativamente alla valutazione delle prove o all’applicazione di norme
di diritto, la ricorrente si limita a contestare la richiesta avversaria di
pagamento dell’importo di fr. 180.- per il fondo straordinario destinato al
rifacimento degli ascensori;
che
quindi ci si trova nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali
presupposti per annullare il giudizio impugnato, annullamento che la ricorrente
non ha peraltro neppure richiesto;
che
il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329
cpv. 3 CPC;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o
manifestamente infondato.
Per i quali motivi,
richiamati gli
art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso 6 luglio 1998 di _____________ è nullo.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-sono poste a carico
della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster