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Numero d'incarto:
16.1998.8
Data decisione, Autorità:
03.06.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00008
Lugano
3 giugno 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 28 gennaio 1998 presentato da
contro
la
sentenza 15 gennaio 1998 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa
civile inappellabile promossa con istanza 12 settembre 1997 nei confronti di
con la quale
l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 838.- oltre accessori, pretesa
respinta dal primo
giudice che ha invece accolto la domanda riconvenzionale di fr.
1’000.- fatta
valere dalla parte convenuta;
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
-
Con
istanza 12 settembre 1995 __________ a ha convenuto in giudizio la ditta
__________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 838.- a titolo di
risarcimento dei danni subiti dal proprio veicolo che il 6 ottobre 1993, mentre
si trovava fermo a un distributore di benzina a __________e, è stato urtato da
tergo dal veicolo di proprietà della convenuta guidato in quel frangente da
__________. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando di
aver cagionato il danno fatto valere dall’istante rilevando che è stato
quest’ultimo a effettuare una manovra di retromarcia senza avvedersi del suo
veicolo fermo a tergo, ragione per la quale ha fatto valere in via riconvenzionale
una contropretesa di fr. 1’000.–.
-
Con
il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulle risultanze istruttorie,
tra le quali la deposizione della teste __________ che ha evidenziato come la
causa della collisione sarebbe da addebitare alla manovra di retromarcia
intrapresa dall’istante, ha respinto la domanda risarcitoria di quest’ultimo e
ha accolto la domanda riconvenzionale della convenuta.
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle
lettere e) e g) dell’art. 327 CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice
un’arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie per non aver ritenuto
provata la sua versione dei fatti in merito alla dinamica della collisione
sulla quale basa la sua pretesa risarcitoria, ancorché confermata dal teste
__________.
Al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
- Giusta
l’art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte tutte
le censure ricorsuali non avendo l’insorgente sostanziato quella relativa alla
violazione del suo diritto di essere sentito (art. 327 lett. e CPC), una
sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata
manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso
di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando
viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o
quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid.
2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- Controversa
nella fattispecie è essenzialmente la valutazione delle prove operata dal primo
giudice.
Contrariamente
a quanto preteso dal ricorrente, il fatto per il giudice di pace di aver fatto
propria la tesi di parte convenuta
-secondo
la quale sarebbe stato il veicolo dell‘istante a urtare quello della convenuta
nell’eseguire una manovra di retromarcia senza avvedersi del veicolo di
quest’ultima fermo a tergo- piuttosto che quella da lui proposta, non può
essere considerato arbitrario.
La
conclusione del primo giudice trova infatti riscontro nella
deposizione
della teste __________, resa davanti a lui all’udienza del 17 gennaio 1996,
assente l’attore, ancorché regolarmente citato. A questa versione dei fatti
questi si limita a contrapporre una dichiarazione scritta resa da __________,
persona che avrebbe assistito alla collisione.
Sennonché
la dichiarazione scritta di __________ non costituisce mezzo di prova ammesso
dalla procedura, nel senso che non può supplire a una testimonianza, ostandovi l’art.
101 CPC che vieta alle parti e al giudice di adottare un modo di procedere
diverso da quello codificato (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 90, N.16).
Si
volesse far riferimento all’art. 86 LCS che, in generale, tende a limitare i
rigori formali dei codici cantonali di procedura nei processi della materia
specifica, rimarrebbe comunque determinante l’apprezzamento delle prove da
parte del giudice (art. 90 CPC). Nel caso di risultanze tra loro discordanti
egli è tenuto a operare una scelta secondo un criterio di credibilità (Cocchi/Trezzini,
CPC art. 90, N. 19). In tal senso l’operato del giudice di pace –nel caso
concreto– non può essere censurato.
- Per
quanto attiene al riconoscimento della pretesa riconvenzionale di parte convenuta,
la mancata contestazione della stessa da parte dell’istante - che egli avrebbe
dovuto chiaramente formulare in occasione dell’udienza di discussione
dell’istanza anziché limitarsi a confermare la propria pretesa risarcitoria -
comporta la sua implicita ammissione (art. 170 cpv. 2 CPC).
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, con il quale il ricorrente si limita a
riproporre la propria versione dei fatti, deve essere respinto.
- A
norma dell’art. 142 cpv. 2 CPC la nullità di un atto dev’essere rilevata
d’ufficio. Nell’ambito dell’assunzione di testi, l’inosservanza di determinate
disposizioni procedurali rende nulla la prova (art. 238 bis cpv. 1 CPC): in
particolare ciò concerne anche l’indifferenza del teste all’esito del processo
(art. 234 cpv. 3 CPC) e l’ammonimento rivolto dal giudice al teste di
testimoniare dicendo la verità e sulle conseguenze penali di una falsa
deposizione (art. 235 cpv. 1 CPC). Giacché il verbale di assunzione dell’unica
teste sentita –contrariamente a quanto dispone l’art. 238 bis cpv. 2 CPC– non
attesta il rispetto delle forme, si pone il problema della nullità della
testimonianza. Nel caso concreto, il verbale si limita a indicare: “La teste
giura”, senza nemmeno un accenno agli ammonimenti di rito (cfr. al proposito
–con riserva– Rep 1964, 262 segg.).
Sennonché,
anche su questo punto, non appare fuori luogo, ricordare il già citato art. 86
LCS per quanto riguarda la limitazione dei rigori formali della procedura in
favore del contenuto delle risultanze, limitatamente –s’intende– alla materia
specifica. Valga, comunque, per qualsiasi giurisdizione, l’invito a voler
preferire il rispetto dei disposti procedurali che, tutti, perseguono uno scopo
sostanziale definito, anche se non sempre esplicito.
Tasse
e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 148 CPC) mentre alla controparte
che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili
di questa sede.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1.
Il ricorso per cassazione 28 gennaio 1998 di __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 80.–
b)
spese fr. 40.–
fr.
120.–
già
anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
- Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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