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Numero d'incarto:
16.1998.76
Data decisione, Autorità:
17.11.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00076
Lugano
17 novembre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 8 giugno 1998 presentato da
patr.
dall'avv. _____________
contro
la
sentenza 14 maggio 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 14
luglio 1994 da
patr.
dall'avv. _____________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'765.50
oltre accessori nonché il
rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no.
__________dell’UE di
Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- Il 4 febbraio 1992
_____________ (in seguito _____________), ditta specializzata nella fornitura
di impianti di allarme, ha sottoposto a _____________ un’offerta per
l’installazione di un impianto presso la gioielleria _____________ di
__________ (doc. 1). L’impianto richiesto comprendeva un sistema di video
sorveglianza, il cui costo era stato preventivato in fr. 8’515.50, e un
impianto di audioregistrazione per un costo preventivato di fr. 10’501.60. In
considerazione della complessità di quest’ultimo intervento, _____________ si
sarebbe rivolta alla _____________, sua consociata. Mentre l’impianto di videosorveglianza
ha potuto essere istallato senza particolari difficoltà ed è risultato
funzionante, non così quello di registrazione audio che è stato ritirato dopo
poco tempo dalla ditta fornitrice.
Limitando la propria prestazione
alla fornitura e installazione del solo impianto di videosorveglianza,
_____________ ha fatturato il 31 agosto 1992 il proprio intervento per un
totale di fr. 8’515.50. Stante il diniego di pagamento di _____________, che ha
contestato la corretta esecuzione del contratto da parte di _____________,
quest’ultima l’ha convenuta in giudizio con istanza 14 luglio 1994 postulando
la sua condanna al pagamento di fr. 2’765.50.
La convenuta si è opposta
alla pretesa avversaria ribadendo la non corretta esecuzione del contratto da
parte dell’istante che ha fornito una prestazione incompleta e quindi non
conforme a quella pattuita che prevedeva la fornitura e installazione sia di un
impianto di videosorveglianza sia di un’apparecchiatura di audioregistrazione.
La convenuta ha inoltre chiesto in via riconvenzionale la restituzione degli
acconti versati, per un totale di fr. 5’850.-, prevalendosi della rescissione
del contratto per inadempienza di controparte.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice, dopo aver qualificato il rapporto giuridico venuto
in essere tra le parti quale “Werklieferungsvertrag” al quale tornano
applicabili le norme sull’appalto e accertato il corretto funzionamento
dell’impianto di videosorveglianza istallato dall’istante, ha accolto la
pretesa di quest’ultima. Egli ha respinto, in quanto ingiustificata, stante
l’accettazione e l’utilizzo dell’impianto di cui si è detto, l’implicita
richiesta di riduzione della mercede formulata dalla convenuta per il fatto che
l’istante avrebbe fornito un’opera diversa da quella pattuita. Per quanto
attiene alla pretesa fatta valere in via riconvenzionale dalla convenuta e
tendente alla restituzione degli acconti versati, il primo giudice l’ha
respinta ritenendo tardiva la dichiarazione di rescissione del contratto
formulata da quest’ultima.
-
Con il presente
tempestivo gravame _____________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC.
La ricorrente rimprovera
al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie
dalle quali è emerso che il contratto concluso dalle parti prevedeva un‘unica
prestazione, ovvero la fornitura e installazione di un impianto di sorveglianza
audio e video. Il fatto quindi per l’istante di aver fornito solo parte
dell’impianto doveva dunque essere interpretato quale parziale esecuzione della
prestazione pattuita, ciò che l’autorizzava a rescindere il contratto con
conseguente restituzione delle prestazioni effettuate.
Con osservazioni 24 giugno
1998 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
316 consid. 4a).
- Controversa nella
fattispecie è essenzialmente la determina-zione del contenuto delle pattuizioni
intervenute tra le parti in merito all’oggetto del contratto.
Al proposito non può
essere condivisa, in quanto non comprovata e smentita dalle stesse risultanze
istruttorie, la tesi ricorsuale secondo la quale le parti avrebbero concordato
la fornitura e posa di un unico impianto di sorveglianza composto di un
elemento per la videosorveglianza e uno per la registrazione audio,
interdipendenti l’uno dall’altro, ovvero formanti un tutt’uno.
Il fatto stesso che
l’impianto di videosorveglianza sia rimasto installato presso la gioielleria
della convenuta per essere dalla stessa utilizzato (teste _____________), basta
a dimostrarne non solo la funzionalità (testi _____________ e _____________),
ma anche la sua indipendenza dall’impianto di audioregistrazione nel frattempo
ritirato dalla ditta fornitrice.
Di nessun sostegno
alla tesi di parte convenuta non può essere neppure il testo dei controquesiti
peritali, avendo la stessa parte rinunciato all’assunzione di questo mezzo
probatorio, con conseguente esclusione degli stessi dal materiale istruttorio.
Tanto più a fronte della
chiara tesi dell'istante proprio su questo punto, espressa sia in sede di
contraddittorio (verbale 27 aprile 1995, risposta no. 1 alla riconvenzionale)
sia con le conclusioni (n. 1 e n. 2).
- Mancando la prova
della complementarità e interdipendenza dei due sistemi di sorveglianza, la
fornitura finale del solo impianto di videosorveglianza non costituisce un caso
di inadempienza del contratto (art. 97 segg. CO; Gauch, Der Werkvertrag,
1996, n. 1447). Inoltre, non avendo le parti stabilito un termine per la
fornitura degli impianti di videosorveglianza e audioregistrazione e non avendo
la convenuta fissato all’istante un termine entro il quale determinarsi sulla
rimessa a punto dell’impianto di audioregistrazione, essa non può neppure
appellarsi alle norme sulla mora del debitore (art. 107 segg. CO; Gauch,
op.cit., n. 659 segg.).
Il
23 febbraio 1993 (doc. 8) _____________ si è infatti limitata a manifestare la
propria volontà di mantenere il contratto, attendendo da controparte la rimessa
in funzione dell’impianto di audioregistrazione, senza fissazione di alcun
termine. Inoltre, al ricevimento del conteggio 27 agosto 1993 (doc. B) con il
quale l’istante comunicava alla convenuta di aver accreditato sulla sua fattura
l’acconto da questa versato a _____________ per l’impianto controverso,
evidenziando così l’intenzione di _____________ di limitare la propria
prestazione alla fornitura del solo impianto di videosorveglianza, la convenuta
non ha avuto nessuna reazione. È solo il 29 novembre 1993 (doc. 7) che essa ha
ventilato per la prima volta l’intenzione di rescindere il contratto, mentre il
15 dicembre 1993 (doc. 10) si è semplicemente opposta al pagamento della
pretesa avversaria.
Con
il ricorso la convenuta sostiene che, rimuovendo l'apparecchiatura (audio)
fornita la resistente avrebbe di fatto ammesso la propria inadempienza
contrattuale. Ma essa con ciò dimentica sia la testimonianza _____________
sulle oggettive difficoltà d'uso della complessa istallazione, sia la
circostanza che la diffettosità dell'impianto non è stata dimostrata e ciò
proprio per il suo atteggiamento processuale che - non versando l'anticipo
richiestole - ha permesso che la perizia (già definita in tutti i suoi punti)
non fosse più allestita.
Ne discende che il
ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere
respinto.
Tasse e spese di giustizia
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per
le spese gli art. 147 segg. CPC e la LTG
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 8 giugno 1998 di _____________ è respinto.
-
Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.-
b)
spese fr.
50.-
fr.
200.-
già
anticipati dalla ricorrente, restano a suo carico. La ricorrente verserà a
_____________ fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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