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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1998.74
Data decisione, Autorità:
10.06.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00074
Lugano
10 giugno 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 2 giugno 1998 presentato da
Contro
la
sentenza 29 maggio 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2, nella causa a procedura speciale per azioni derivanti da
contratto di locazione promossa con istanza 17 aprile 1998 nei confronti di
patr. dall’avv.
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’456.85 oltre accessori, nonché
il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE
no. __________dell’UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 17 aprile 1998 _____________ ha convenuto in
giudizio _____________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’456.85
corrispondenti a spese e pretese risarcitorie vantate nei confronti del
convenuto a dipendenza del contratto di locazione sottoscritto dall’istante con
diversi comproprietari tra i quali quest’ultimo;
che
con il querelato giudizio il primo giudice ha integralmente respinto le pretese
dell’istante: perché in parte la stessa vi ha rinunciato, rispettivamente
perché infondate non avendo l’istante giustificato il motivo per il quale le
stesse dovrebbero essere assunte dal convenuto, e ha invitato l’istante a voler
preliminarmente adire l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione per
quanto attiene alla richiesta di restituzione del deposito di garanzia;
che
con atto ricorsuale 2 giugno 1998 _____________ è insorta contro il predetto
giudizio;
che
a prescindere dalla sua ricevibilità il gravame si appalesa manifestamente infondato,
così come ai motivi esposti nel seguito in risposta alle censure mosse dalla
ricorrente;
che
essa non indica a questa Camera i diritti che pretende essere stati violati dal
primo giudice, non potendo certo bastare il generico richiamo all’art. 4 Cost.;
che
per quanto attiene alla conduzione del processo, il primo giudice, ritenuta
giustificata la richiesta di parte convenuta, ha rinviato l’udienza di
discussione dell’istanza, inizialmente prevista per il 12 maggio 1998, al 25
maggio 1998, udienza alla quale l’istante ha rinunciato a presenziare di modo
che il segretario assessore, conformandosi all’art. 408 CPC -il cui contenuto è
peraltro riportato nella citazione- ha proceduto alla discussione dell’istanza
e contemporaneamente al dibattimento finale poiché non vi sono state ulteriori
prove da assumere;
che
così facendo il giudice non ha fatto altro che applicare correttamente le norme
di procedura che regolano le controversie in materia di locazione, di modo che
la ricorrente può imputare solo a sé stessa la mancata partecipazione alla
discussione della sua istanza;
che
per quanto attiene alla possibilità per le parti di farsi rappresentare da un
legale iscritto all’Albo degli avvocati del Cantone Ticino, la stessa è
espressamente prevista dall’art. 40 cpv. 1 CPC secondo il quale “le parti
compaiono personalmente o per mezzo di un patrocinatore”;
che
anche nel merito il ricorso è infondato poichè spettava all’istante provare il benfondato
delle proprie pretese (art. 8 CC), prova che ella non ha manifestamente fornito;
che
da ultimo, con riferimento alla condanna della ricorrente al pagamento di ripetibili
alla controparte, va rilevato che la stessa è giustificata in applicazione dei
combinati disposti di cui agli art. 148 cpv. 1 e 150 CPC, secondo i quali la
parte soccombente è tenuta a rifondere alla controparte le spese indispensabili
causate dal processo e un’adeguata indennità per gli onorari di patrocinio, e
ciò indipendentemente dal fatto che la parte abbia partecipato personalmente al
processo oppure tramite un suo rappresentante;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente
infondato;
che
data la particolarità del caso non si prelevano tasse né spese di giustizia.
Per questi motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso 2 giugno 1998 di _____________ è respinto.
-
Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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