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Numero d'incarto:
16.1998.73
Data decisione, Autorità:
09.06.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00073
Lugano
9 giugno 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 28 maggio 1998 presentato da
contro
la
sentenza 25 maggio 1998 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 8 maggio 1998 da
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’842.65 oltre accessori nonché
il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE
no. __________dell’UE di ________, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che
con istanza 8 maggio 1998 _____________ ha convenuto in giudizio _____________
al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’842.65 corrispondenti al saldo
scoperto sulla carta VISA aziendale no. __________ rilasciata alla ditta
_____________ e per la quale –limitatamente all’utilizzo della carta VISA– il
convenuto si è dichiarato debitore solidale;
che
con sentenza 25 maggio 1998 il pretore, ritenendo sufficientemente comprovato
il credito dell’istante, rimasto incontestato dal convenuto che non ha
presenziato all’udienza di contraddittorio, ha accolto l’istanza;
che
con scritto 28 maggio 1998 _____________ è insorto contro il predetto giudizio;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato
tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione
invocato, caso contrario l’atto è nullo;
che
in concreto lo scritto 28 maggio 1998 di _____________, con il quale egli si
limita a contestare l’utilizzo da parte dell’istante della lingua italiana a
lui sconosciuta, non adempie ai requisiti sopra menzionati poiché lo stesso non
contiene nessun addebito nei confronti dell’operato del primo giudice;
che
pertanto il ricorso, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e
quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC secondo il quale il
processo deve svolgersi in lingua italiana, si rileva manifestamente
irricevibile;
che
per quanto attiene all’utilizzo della lingua italiana ad opera del primo
giudice, rispettivamente della scrivente Camera, il Tribunale federale ha già
statuito che il riconoscimento delle quattro lingue nazionali e delle tre
lingue ufficiali vale solo nei rapporti con le autorità federali per cui il
diritto processuale cantonale può prescrivere l’uso esclusivo della lingua
ufficiale del Cantone per la stesura degli atti processuali (art. 117 CPC; Rep
1975 302; DTF 102 Ia 35; CCC 20 giugno 1990 in re E./E);
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente
infondato.
Per questi motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso 28 maggio 1998 di _____________ è nullo.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico
del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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