Landlord’s retention right prevails over third-party ownership claim

16.1998.66Übriges Gericht24.09.1998Modified

Zusammenfassung

A third party sought judicial recognition of ownership over a fax machine included in an inventory drawn up for a landlord’s retention right in enforcement proceedings. The Justice of the Peace upheld the claim and ordered removal of the fax from the inventory. On cassation, the landlord argued that the lower court wrongly focused only on ownership and ignored whether the ownership could defeat the landlord’s statutory lien. The cassation court agreed, holding that in a revendication action the third party must also prove that the landlord knew or should have known the item did not belong to the tenant. Because no such showing was made, the appeal was allowed, the lower judgment annulled, and the claim rejected. Costs were allocated against the losing party.

Regest

Art. 268 CO, 268a cpv. 1 CO, 106–109 LEF: in a revendication action concerning objects inventoried in support of a landlord’s retention right, proof of third-party ownership alone is insufficient. The third party must also establish that its right prevails over the landlord’s lien, in particular by proving that the landlord knew or ought to have known that the object did not belong to the tenant; the landlord’s good faith is presumed (consid. 5). Under Art. 327 lett. g CPC, manifestly erroneous application of material law justifies cassation. If the requirements are met, the cassation court may decide the merits itself under Art. 332 cpv. 2 CPC. Costs follow the outcome under Art. 148 CPC.

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1998.66

Data decisione, Autorità: 24.09.1998, CCC

Incarto n. 16.98.00066

Lugano 24 settembre 1998/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19 maggio 1998 presentato da


(patr. dall’avv. _____________)

contro

la sentenza 8 maggio 1998 del Giudice di pace del circolo della Riviera nella causa civile inappellabile promossa con istanza 4 marzo 1998 da


con la quale l’istante ha chiesto l’accertamento del suo diritto di proprietà sull’appa–recchio fax NP–80 oggetto del pignoramento no. __________eseguito dall’UEF di Riviera, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

  1. Nell’ambito dell’esecuzione promossa dalla _____________ nei confronti di _____________ per l’incasso di fr. 8’392.20 per pigioni arretrate e altre spese in relazione alla locazione, a tutela del diritto di ritenzione della locatrice l’UEF di Riviera ha allestito l’inventario dei beni che si trovavano nell’ente locato, tra i quali un apparecchio fax che _____________ ha rivendicato essere di sua proprietà.

Con istanza 4 marzo 1998 _____________ ha quindi promosso nei confronti di _____________ un’azione giudiziaria giusta l’art. 107 cpv. 5 LEF rivendicando il suo diritto di proprietà su questo oggetto. A comprova del suo diritto egli ha prodotto il contratto di pagamento rateale per impianti d’utente (doc. B).

La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria prevalendosi del suo diritto di ritenzione sull’apparecchio fax che si trovava nell’ente locato.

  1. Con il querelato giudizio il giudice di pace, basandosi sulle prove documentali dalle quali ha dedotto la prova del diritto di proprietà dell’istante sul bene rivendicato, ha accolto l’istanza ordinando lo stralcio dall’inventario dell’apparecchio fax.

  2. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo, _____________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per essersi pronunciato sul diritto di proprietà dell’istante sul bene inventariato –di principio non oggetto di controversia– anziché esprimersi sulla prevalenza del diritto di ritenzione.

Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

  1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).

  1. Controverso nella fattispecie è essenzialmente il fatto di sapere se il diritto di ritenzione della convenuta prevalga sul diritto di proprietà dell’istante, di per sé non contestato.

L’art. 268 CO concede al locatore di locali commerciali un diritto di ritenzione sui mobili che si trovano nei locali, a garanzia del pagamento della pigione e delle spese accessorie. Questo diritto si estende anche ai beni di proprietà di terzi (Higi, Commentario zurighese, 1995, n. 51 ad art. 268–268b CO; Lachat, Le bail à loyer, 1997, pag. 214 segg. n. 6; SVIT Kommentar, n. 4 segg. ad art 268–268b CO). A tutela del suo diritto di ritenzione il locatore può domandare l’assistenza dell’ufficio di esecuzione (art. 283 cpv. 1 LEF), il quale procederà all’allestimento di un inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione e fisserà al locatore un termine per promuovere l’esecuzione in via di realizzazione del pegno (art. 283 cpv. 3 LEF). Le pretese di terzi sui beni oggetto del diritto di ritenzione non ne impediscono l’inventario, ma possono essere oggetto di una procedura di rivendicazione ex art. 106–109 LEF (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs–und Konkursrechts, 1997, § 34 n. 27 p. 277). Nell’ambito di questa procedura di rivendicazione, vanno risolte eventuali contestazioni tra locatore e terzo rivendicante (DTF 104 III 27, 96 III 69 consid. 1).

Contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, in questa procedura non basta che il terzo provi che il bene inventariato gli appartiene, ma deve altresì provare che la sua proprietà prevale sul diritto di ritenzione del locatore.

Secondo l’art. 268a cpv. 1 CO questa circostanza si verifica nel caso in cui il terzo riesce a provare che il locatore sapeva o doveva sapere che l’oggetto conteso non apparteneva al conduttore.

È infatti al terzo che compete l’onere della prova su questa circostanza specifica, poiché la buona fede del locatore è presunta (Higi, op.cit., n. 52 segg. ad art. 268–268b; SVIT, op.cit., n. 8 ad art. 268–268b CO).

Nel caso di specie, poiché l’istante si è limitato a contestare in modo generico il diritto di ritenzione della convenuta senza minimamente indicarne i motivi, è il diritto di ritenzione del locatore che prevale sul suo diritto di proprietà sull’apparecchio fax inventariato presso la conduttrice _____________, ancorché in sé pacifico.

Ne discende che il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, con particolare riferimento alla manifesta, erronea applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice, deve essere accolto.

Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera decide il merito della controversia.

  1. Tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per la prima sede alla convenuta non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili, siccome non richiesta.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 19 maggio 1998 di _____________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 8 maggio 1998 del Giudice di pace del circolo di Riviera è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

L’istanza è respinta.

Non si prelevano tasse di giustizia. Le spese, totale fr.

20.–, sono poste a carico dell’istante.

II. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 100.–, già anticipate dalla ricorrente, sono poste a carico di _____________ il quale verserà alla ricorrente fr. 200.– a titolo di ripetibili per questa sede ricorsuale.

III. Intimazione a:


Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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