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Numero d'incarto:
16.1998.64
Data decisione, Autorità:
12.10.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00064
Lugano
12 ottobre 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 13 maggio 1998 presentato da
(rappr. dall’_____________)
Contro
la
sentenza 4 maggio 1998 del Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale nella
causa a procedura speciale in materia di contratto del lavoro promossa con
istanza 19 febbraio 1998 nei confronti di
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’852.75 oltre accessori a saldo
delle proprie pretese salariali, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
-
ha lavorato alle dipendenze di , titolare dell’ a
__________, dal 10 ottobre 1994 sino al 31 luglio 1997 (doc. B).
Con
istanza 19 febbraio 1998 egli ha convenuto in giudizio il suo ex datore di
lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’852.75 oltre accessori
corrispondenti al salario per il mese di luglio 1997.
Il
convenuto si è opposto alla pretesa avversaria rilevando che l’importo
rivendicato da controparte gli è già stato versato sotto forma di
arrotondamento dei precedenti stipendi mensili, versati in misura superiore a
quella pattuita.
-
Con
il querelato giudizio il primo giudice, facendo propria la tesi di parte
convenuta, ha respinto l’istanza.
Con il presente tempestivo ricorso _____________ è insorto contro
il predetto giudizio postulandone l’annullamento. Il ricorrente rimprovera al
primo giudice di aver fatto propria la tesi del convenuto sebbene questa non
sia stata comprovata.
Al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
- Giusta
l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente basa implicitamente il
proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando
viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o
quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid.
2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- L’art.
8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di
fatto l’obbligo di provare detta circostanza.
In
conseguenza di questa norma fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze
di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di
chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, in Commentario bernese, n.
20 ad art. 8 CC).
Attenendosi
a questo principio, l’istante ha comprovato il suo diritto a percepire il
salario per il mese di luglio 1997, diritto peraltro neppure contestato in
causa. Per contro, il convenuto non è riuscito a dimostrare di aver estinto il
proprio debito. In particolare egli non ha provato che il dipendente avrebbe
già percepito l’importo litigioso in aggiunta ai precedenti salari, agli atti
non figurando nessuna prova di un accordo in tal senso.
Al
proposito dev’essere precisato anzitutto che l’assenza dell’istante dal
contraddittorio davanti al giudice di pace non gli può essere negativamente
imputata, come potrebbe apparire dalla sentenza; infatti, alla parte convenuta
restava l’obbligo di provare l’eccezione di compensazione sollevata poiché in
caso di assenza di una delle parti il giudice decide in base all’istanza e alle
prove addotte (art. 295 CPC). Comunque, il disposto (art. 184 cpv. 2 CPC)
secondo cui solo i fatti contestati devono essere provati, non esonera la parte
dal suo obbligo di provare il benfondato – in concreto – dell’eccezione (per
analogia cfr. Cocchi/Trezzini, art. 170 CPC, n. 1).
In
secondo luogo, va osservato che mezzi di prova sono oggetti (cose o persone)
introdotti nel processo per offrire al giudice mezzi di valutazione dei fatti (Walder-Bohner,
Der neue Zürcher ZPR, Handbuch, 1979, p. 315). Le loro caratteristiche devono
essere tali da permettere questa operazione fondamentale. Nel caso concreto,
parte convenuta non ha fatto capo a nessun mezzo di prova, ma a sostegno della
sua eccezione ha prodotto un conteggio allestito da _____________ (doc. 1).
Esso appare come la traduzione in cifre dalla situazione di dare–avere fra le
parti da cui scaturisce il credito del _____________: dev’essere pertanto
considerato alla stregua di un’allegazione di parte dal momento che questo ne
ha fatto uso per illustrare la sua generica contestazione. Il conteggio -contrariamente
a quanto ritenuto dal giudice di pace che ne ha ricopiato il contenuto in
sentenza parola per parola- non può pertanto avere valore probatorio. Si
trattasse anche di una perizia privata (ciò che nessuno ha sostenuto) la
conclusione non potrebbe essere diversa (Cocchi/ Trezzini, art. 90 CPC,
n. 11).
-
Per
quanto attiene alla pretesa tardività della richiesta dell’istante –fatta
valere dopo quasi sette mesi dalla conclusione del rapporto di lavoro– va
rilevato che il fatto per il lavoratore di far valere le proprie pretese
soltanto dopo la cessazione del rapporto di lavoro e comunque entro il termine
quinquennale di prescrizione (art. 128 CO), non costituisce di principio abuso
di diritto (DTF 110 II 171 seg., 105 II 42; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag,
1992, n. 4 ad art. 341; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag,
2.ed., 1996, n. 8 ad art. 341; Rehbinder, in Commentario bernese, 1992,
n. 25 ad art. 341), ragione per la quale la richiesta di pagamento dell’istante
è sicuramente legittima e proponibile.
-
Ne
discende che il giudizio impugnato, frutto di un’arbitraria valutazione delle
prove e conseguente errata applicazione del diritto sostanziale, deve essere
annullato.
Accogliendo
il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC,
la Camera deve decidere il merito della controversia, nel senso che la richiesta
di pagamento dell’istante, non contestata nel suo ammontare, deve essere integralmente
accolta.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 13 maggio 1998 di _____________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 4 maggio 1998 del Giudice di pace del circolo di Riva
San Vitale è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
- L’istanza
è accolta.
Di
conseguenza _____________ è condannato a versare a _____________ l’importo
di fr. 1’852.75 oltre interessi del 5% dal 1° agosto 1997.
- Non
si prelevano spese né tasse di giustizia, mentre il convenuto dovrà rifondere
all’istante un’indennità di fr. 100.–.
II. Non
si prelevano tasse o spese per il presente giudizio. _____________ verserà al
ricorrente fr. 150.– a valere quale indennità per questa sede ricorsuale.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Riva San Vitale.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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