AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1998.49
Data decisione, Autorità:
20.07.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00049
Lugano
20 luglio 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 10 aprile 1998 presentato da
patr. dall’avv.
contro
la
sentenza 31 marzo 1998 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a
procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 25 agosto 1997 da
patr. dall’avv.
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’403.- nonché il rigetto dell’opposi-zione
interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UEF di Bellinzona, domande
ridotte a fr. 2’090.- e così accolte dal primo giudice;
letti ed esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in
diritto:
__________ è stato assunto alle dipendenze di __________ in qualità di
cuoco presso il __________ dal 22 aprile 1997, con un periodo di prova di un
mese e uno stipendio netto di fr. 3’700.- mensili. Il rapporto di lavoro di è
concluso il 1° giugno 1997 a seguito del licenziamento notificato dalla datrice
di lavoro. Avendo percepito il salario solo sino al 21 maggio 1997, __________
ha chiesto alla datrice di lavoro il pagamento della differenza sino alla
scadenza del contratto, ossia sino al 31 luglio 1997, e meglio: fr. 8’510.-
dedotto quanto percepito dalla cassa disoccupazione e da un altro datore di
lavoro, per un saldo a suo favore di fr. 2’090.- lordi comprensivi dell’assegno
famigliare di sua spettanza per il mese di maggio 1997.
Stante
il diniego di pagamento di __________, con istanza 25 agosto 1997 __________ ha
promosso nei suoi confronti un’azione giudiziaria. La convenuta si è opposta
alla pretesa avversaria sostenendo di aver licenziato il dipendente durante il
periodo di prova, e più precisamente tra il 19 e il 20 maggio 1997, e quindi di
averlo regolarmente pagato sino alla scadenza del contratto.
Con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle
risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto che la disdetta del contratto
sarebbe stata notificata il 1° giugno 1997 come sostenuto dal lavoratore e non
in data antecedente come preteso dalla convenuta che non ha provato la propria
allegazione, ha accolto l’istanza ponendo a carico di quest'ultima il pagamento
di fr. 2’090.-, importo rimasto incontestato.
- Con
il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio
chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett.g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per essersi
scostato dalle risultanze della deposizione del teste Scandolara che confermava
implicitamente nel 18 maggio 1997 la data per la quale sarebbe stata notificata
la disdetta del rapporto di lavoro.
Con
osservazioni 17 aprile 1998 la controparte postula la reiezione del gravame.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di
pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando
viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o
quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid.
2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- Controversa
nella fattispecie è la determinazione della data alla quale la datrice di
lavoro avrebbe notificato al lavoratore la disdetta del rapporto di lavoro e -di
conseguenza- il termine di scadenza del contratto.
Contrariamente
a quanto preteso dalla ricorrente la conclusione del primo giudice, che ha
ritenuto che il contratto di lavoro è stato disdetto il 1° giugno 1997 -quindi
dopo il periodo di prova- non è arbitraria.
Gli
estremi del rimedio di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC sono dati
unicamente contro la sentenza che contiene una valutazione delle prove
insostenibile e sconfessata dalle stesse risultanze istruttorie, mentre non è
arbitraria una decisione che trova riscontro anche solo in determinate prove (Cocchi/
Trezzini, CPC, n. 4, 24 e 26). In quest’ottica il giudice che si trova
confrontato a versioni tra loro discordanti, è libero di stabilire a quale
debba essere riconosciuta maggiore credibilità, e ciò in virtù del principio
del libero apprezzamento delle prove di cui egli gode in virtù dell’art. 90
CPC.
In
concreto, il fatto per il pretore di aver ritenuto provata la disdetta del
contratto per il 1°giugno 1997 non può essere censurato poiché
quest’allegazione del lavoratore trova il giusto riscontro nelle risultanze
istruttorie, e meglio nella domanda di indennità di disoccupazione (doc. G inc.n.
225/97), percepita dal 2 giugno 1997 (doc. H inc.n. 225/97) e nei vari scritti
dell’istante (doc. M, N e O inc.n. 225/97) nei quali egli indica sempre il 1°
giugno 1997 quale data del suo licenziamento.
La
diversa opinione della ricorrente, che fissa al 18 maggio 1997 la data di
notifica del licenziamento, non ha per conto trovato riscontro nelle emergenze
processuali. Le stesse hanno al contrario evidenziato la debolezza della sua
tesi difensiva che in merito alla data del licenziamento ha fornito indicazioni
discordanti: vedasi al proposito l’incongruenza tra la dichiarazione scritta
del teste Scandolara -che situa tra il 19 e il 20 maggio 1997 tale data (doc.
1)- e la sua audizione testimoniale in occasione della quale sostiene di aver
notificato la disdetta ”una domenica sera, nella seconda metà del mese di giugno
1997”, senza escludere che la disdetta possa essere stata comunicata in maggio
o anche il 1°giugno 1997 (cfr. verbale 25 marzo 1998). La stessa convenuta in
sede di dibattimento finale modifica nuovamente la sua versione dei fatti
indicando nel 18 maggio 1997 (domenica precedente il 24 maggio) la data del
licenziamento.
Alla
luce di quanto sopra esposto la decisione pretorile, che ha fatto propria la
tesi di parte istante fissando la fine del contratto al 31 luglio 1997, non può
essere censurata avendo il primo giudice agito entro i limiti del potere di
apprezzamento delle prove che gli compete giusta l’art. 90 CPC.
Ne
discende che il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione
invocato, deve essere respinto.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 10 aprile 1998 di __________ è respinto.
- Il
presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
verserà a __________ l’importo di fr. 250.- a titolo ripetibili di questa sede.
- Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster