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Numero d'incarto:
16.1998.42
Data decisione, Autorità:
24.08.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00042
Lugano
24 agosto 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 11 marzo 1998 presentato da
patr.
dallo studio legale __________
contro
la
sentenza 18 febbraio 1998 del Pretore del Distretto di Riviera nella causa
civile inappellabile promossa con istanza 27 giugno 1996
nei confronti di
patr.
dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’879.60
oltre accessori, domanda
accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 2’180.60 oltre
interessi del 5 % dal 2
dicembre 1995;
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- Nel mese di ottobre
1995 __________ a, rimasto in panne con il proprio veicoIo Opel Astra, si è
rivolto a __________ -titolare del __________ - affinché procedesse alle
necessarie riparazioni. A lavori ultimati __________ ha emesso le fatture 2, 15
e 22 novembre 1995 (doc. A, B e D) per complessivi fr. 4’879.60. Stante il
diniego di pagamento di __________, che con scritto 8 novembre 1995 (doc. C) ha
contestato l’utilità di determinati interventi, __________ l’ha convenuto in
giudizio con istanza 27 giugno 1996 rivendicando il pagamento delle proprie
prestazioni professionali.
Il convenuto si è opposto
alla pretesa avversaria adducendo l’inutilità delle operazioni di smontaggio,
verifica e rimontaggio del blocco motore, operazioni che egli ha contestato di
dover pagare siccome frutto di un’errata valutazione da parte dell’istante
delle cause del guasto al proprio veicolo.
Il convenuto ha inoltre
fatto valere in via riconvenzionale una propria pretesa di fr. 1’223.20 pari ai
danni subiti a dipendenza dell’errata individuazione da parte dell’istante
delle cause del guasto alla vettura.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice, basandosi sulla perizia giudiziaria che ha accertato
l’inutilità dell’intervento di smontaggio e revisione dell’intero blocco
motore, ha concluso a una carenza dell’istante nella diagnosi delle cause del
guasto al veicolo del convenuto e nella scelta degli interventi riparatori, ciò
che configura una violazione del suo obbligo di diligenza nei confronti del
convenuto. Il primo giudice ha quindi decurtato dalla fattura di fr. 4’680.60
(doc. A) l’importo di fr. 2’500.-, pari al valore dell’inutile intervento al
motore (cfr. punto A.5 perizia giudiziaria), riconoscendo così all’istante fr.
2’180.60. Le ulteriori pretese di cui alle fatture doc. B e D, sono state
respinte siccome in relazione al medesimo intervento. Il pretore ha pure
respinto in quanto non comprovate le pretese fatte valere in via riconvenzionale
dal convenuto.
-
Con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto
materiale, in particolare per aver posto a suo carico la violazione dei suoi
doveri di diligenza in relazione alla ricerca delle cause del guasto al
veicolo, nonostante sia stato il convenuto a proporre ed esigere lo smontaggio
del blocco motore, operazione che egli aveva sconsigliato.
Con osservazioni 15 aprile
1998 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- Nel caso di specie,
premesso che non è contestata tra le parti l’inutilità dell’intervento al
blocco motore (smontaggio e rimontaggio previo esame tecnico specialistico) ai
fini della ricerca e riparazione del difetto lamentato dal convenuto,
determinante è invece il fatto di sapere se quest’intervento sia stato deciso o
comunque proposto dall’istante -tesi sostenuta dal convenuto e fatta propria
dal primo giudice- oppure se, secondo la versione dell’istante, sia stato il
convenuto a pretendere l’esecuzione di simile intervento.
Trattandosi di un
contratto di appalto, spetta al committente che sostiene di aver subito un
danno a dipendenza della violazione da parte dell’appaltatore dei propri doveri
di diligenza, provare il verificarsi di questi presupposti (Zindel/Pulver,
in Commentario basilese, 1996, n. 57 ad art. 364 CO).
In concreto, spettava
quindi al convenuto provare la violazione da parte dell’istante dei propri
doveri di diligenza, ovvero di aver erroneamente attribuito a un difetto al
blocco motore la causa della presenza di acqua nei quattro cilindri. Orbene, contraria-mente
a quanto concluso dal primo giudice, le risultanze istruttorie permettono di
escludere che sia stato l’istante a proporre di intervenire sul motore del
veicolo.
Infatti, dalla deposizione
del teste __________ -dipendente del __________ - si evince che in occasione
delle discussioni preliminari volte a stabilire il tipo di intervento da
effettuarsi, “__________ insisteva dicendo che era inutile smontare l’intero
motore e che valeva la pena di provare inizialmente a sostituire la guarnizione
della testa e vedere se il difetto si sarebbe ripresentato. Sul fronte opposto
però il __________ insisteva nel volere andare a fondo e chiedeva lo smontaggio
integrale del motore”, aggiunge poi il teste: ”Abbiamo smontato il motore
dietro le insistenze del sig. __________ e dopo averlo avvertito che questa
operazione sarebbe costata parecchio”.
A proposito di questa deposizione,
che il primo giudice non ha considerato nella sua integralità a motivo del
rapporto di dipendenza del teste con l’istante, va rilevato che per costante
giurisprudenza qualora l’attendibilità di un testimone possa apparire dubbia
sotto un profilo soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di
dipendenza con una delle parti, nella sua valutazione essa può essere intaccata
unicamente se è accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto
testimoniale nei confronti di elementi di fatto desumibili da altre prove (Cocchi/Trezzini,
CPC, art. 90, n. 19; II CCA 23 agosto 1994 in re Q./C.SA). In altre
parole, la deposizione di un dipendente può essere ignorata solo se la stessa è
sconfessata da altre emergenze processuali, ciò che non è il caso in concreto,
ritenuto che la versione fornita dal teste __________ è stata confermata dal
teste __________ -cliente dell’istante che ha presenziato a un incontro tra le
parti- secondo il quale “il sig. __________ insisteva nel voler sapere ad ogni costo
le cause del guasto e insisteva di conseguenza nel chiedere un controllo
integrale del motore”.
Ora, mentre queste due
deposizioni testimoniali, confortate dalle risultanze dell’interrogatorio
formale dell’istante, escludono l’errore di valutazione da parte di
quest’ultimo, nessun’altra emergenza processuale, se non le dichiarazioni del
convenuto medesimo, permette di avvalorare la tesi secondo la quale sarebbe
stato l’istante a proporre l’intervento controverso.
Il fatto che l’istante
possa avere avuto delle perplessità sulle cause del guasto al veicolo del
convenuto -perplessità che il pretore ha dedotto dalle deposizioni __________ e
__________ - non significa ancora che egli abbia proposto un intervento
inutile.
Di
nessun sostegno alla tesi di parte convenuta è la perizia giudiziaria che
permette unicamente di concludere all’inutilità degli interventi al blocco
motore -circostanza di per sé neppure contestata dall’istante- ma non di
addebitare a quest’ultimo la scelta di questi interventi. Anche le ulteriori
prove documentali (perizia , doc. 1) e testimoniali ()
addotte dal convenuto non permettono di avvalorare la sua tesi o perlomeno non
permettono di inficiare le deposizioni univoche dei testi __________ e
__________.
- Alla luce di quanto
sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato
con particolare riferimento alla valutazione delle prove ad opera del primo
giudice, deve essere accolto.
Accogliendo il ricorso e
ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera
deve decidere il merito della controversia.
Poiché il convenuto non ha
contestato gli importi fatturati (doc. A, B e D) se non per quanto attiene
all’inutilità di determinati interventi, egli è tenuto a pagare all’istante fr.
4’879.60 oltre interessi del 5% dal 27 giugno 1996 (data dell’istanza e prima interpellazione
agli atti ex art. 102 cpv. 1 CO, non bastando a tal fine la sola indicazione
del termine di pagamento sulla fattura:
II CCA 23 agosto
1995 in re B. & CO/F.), importo che deve essere dedotto da quello di fr.
5’000.- di cui al libretto di risparmio al portatore n. 6260192 depositato da
__________ presso la Pretura di Riviera nell’ambito della causa inc. n. 102/95
spec. della medesima Pretura.
Tasse, spese e ripetibili
seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per
cassazione 11 marzo 1998 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
18 febbraio 1998 del Pretore del distretto di Riviera è annullata e sostituita
dal seguente giudicato:
- L’istanza è accolta.
1.1 Di conseguenza
__________ è condannato a pagare a
l’importo di fr. 4’879.60 oltre interessi del
5% dal 27
giugno 1996.
1.2 E’ fatto ordine
alla __________ di corrispondere a
__________,
l’importo di fr. 4’879.60 oltre
interessi del
5% dal 27 giugno 1996 da prelevare dal
libretto di risparmio al portatore N. __________ depositato il 24 novembre 1995
da __________, presso la
Pretura di
Riviera, nell’ambito della causa n. ________spec.
della Pretura
stessa.
-
La domanda riconvenzionale
è integralmente respinta.
-
La tassa di
giustizia di fr. 500.- e le spese giudiziarie di fr.
1’550.-, sono poste
a carico del convenuto che rifonderà
all’istante fr.
700.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese del presente
giudizio e la tassa di giustizia per complessivi fr. 200.--, già anticipati dal
ricorrente, sono poste a carico del convenuto che rifonderà a __________ fr.
300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Riviera
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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