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Numero d'incarto:
16.1998.40
Data decisione, Autorità:
31.07.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00040
Lugano
31 luglio 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 18 marzo 1998 presentato da
(patr. dall’avv.
__________)
contro
la
sentenza 26 febbraio 1998 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa
civile inappellabile promossa con istanza 30 ottobre 1997 da
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 951.– oltre accessori nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no.
__________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in
diritto:
-
Con
istanza 30 ottobre 1997 la ditta __________ ha convenuto in giudizio __________
al fine di ottenere il pagamento di fr. 951.– corrispondenti al valore di un
forno a microonde marca Bauknecht. L’oggetto in questione sarebbe stato consegnato
al convenuto sulla base di un contratto di locazione dallo stesso sottoscritto
il 28 ottobre 1994 per conto __________ di __________. Causa il mancato pagamento
delle rate scadute, l’istante ha disdetto il contratto rivendicando il
pagamento dell’intero prezzo dell’oggetto locato oltre alle spese sopportate a
dipendenza della mora del locatario.
-
Con
il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza ritenendo
sufficientemente comprovato il credito di parte istante, rimasto incontestato
dal convenuto che non ha presenziato al contraddittorio.
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver
ritenuto provata la pretesa di parte istante.
Al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
- Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando
viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o
quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid.
2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- L’art.
8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di
fatto l’obbligo di provare detta circostanza.
In
conseguenza di questa norma fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze
di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di
chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad
art. 8 CC). Questa regola di carattere generale si applica indifferentemente
nel caso di presenza e di contestazione, come nel caso di assenza dal processo
della parte convenuta: anche in questo caso –che corrisponde alla fattispecie
in esame– il giudice procede nella lite in base all’istanza e alle prove
addotte (art. 295 CPC).
In
quest’ottica spettava quindi all’istante provare di essere creditrice nei
confronti dell’istante dell’importo rivendicato.
Contrariamente
a quanto concluso dal primo giudice, dalle emergenze processuali non risulta
che debitore dell’importo litigioso sia il convenuto. Al contrario, dalle
stesse si evince che partner contrattuale della ditta istante era bensì il
__________ di __________ al quale è intestato il contratto di locazione (doc.
A) e la disdetta del medesimo (doc. C), rispettivamente il signor __________ al
quale è intestata la fattura 10 aprile 1997 (doc. D). Nessun documento, in
particolare nessuna richiesta di pagamento, risulta invece essere indirizzata
al convenuto se non il PE e l’istanza: questi non costituiscono tuttavia mezzo
di prova poiché emanano esclusivamente dalla parte procedente. Ne discende che
la pretesa di parte istante, siccome non comprovata -quantomeno non nei
confronti di __________ - deve essere respinta.
- Il
ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve quindi
essere accolto con il carico delle tasse, spese di giustizia e ripetibili alla
parte soccombente (art. 148 CPC).
Accogliendo
il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC,
la Camera deve decidere il merito della controversia.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 18 marzo 1998 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 26 febbraio 1998 del Giudice di pace del circolo di Lugano
è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
-
L’istanza è respinta.
-
La tassa di giustizia di fr. 90.– e le spese
di questa sede di fr. 30.–, da anticipare come di rito dalla parte istante,
rimangono a suo carico.
II. Le
spese e la tassa di giustizia del presente giudizio per complessivi fr. 90.–
già anticipate dal ricorrente, sono poste a carico di __________ con l’obbligo
di rifondere al ricorrente fr. 150.– a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione:
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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