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Numero d'incarto:
16.1998.129
Data decisione, Autorità:
28.04.1999, CCC
Incarto n.
16.98.00129
Lugano
28 aprile 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 27 novembre 1998 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 18 novembre 1998 del Segretario assessore della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Città nella causa in materia di contratto di lavoro
promossa con istanza 9 ottobre 1998
da
rappr.
dai __________
con la quale l’istante ha
chiesto il pagamento di fr. 7’845.70 netti a saldo
delle proprie pretese salariali,
domanda parzialmente accolta dal primo giudice, ossia in misura di fr.
7'617.45;
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- Il
23 marzo 1997 __________ è stata assunta alle dipendenze di __________. in
qualità di venditrice presso un negozio gestito da quest’ultima a __________.
Il rapporto di lavoro ha avuto inizio il 1° luglio 1997 (doc. A) ed è stato
disdetto dalla lavoratrice il 28 settembre 1998 per il 30 novembre 1998 (doc.
2). Il salario lordo pattuito era di fr. 3’000.- mensili.
Dal
25 maggio 1998 la lavoratrice a più riprese è stata inabile al lavoro in
relazione a malesseri connessi con uno stato di gravidanza (doc. B), conclusasi
con la nascita di un figlio il 10 settembre 1998.
Con
istanza 9 ottobre 1998 __________, basandosi sull’art. 10 del Contratto normale
di lavoro per il personale di vendita al dettaglio (CNL, doc. Q), ha convenuto
in giudizio la sua ex datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr.
7’845.70 netti, corrispondenti al salario di sua spettanza per il periodo dal
27 maggio 1998 al 3 dicembre 1998 (art. 10 cpv. 4 CNL).
La
convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando innanzi tutto
l’applicabilità dell’art. 10 CNL avendo le parti implicitamente escluso
l’applicazione del CNL mediante il chiaro rinvio alle norme del CO a titolo di
diritto suppletorio per tutte le questioni non regolate nel contratto
individuale, di cui le “Condizioni di lavoro per le collaboratrici alla vendita
della __________ ” (doc. A) fanno parte integrante. Dovendosi quindi applicare
alla remunerazione della lavoratrice per il periodo di malattia l’art. 324a
cpv. 2 CO, questa avrebbe già ottenuto quanto di sua spettanza (doc. I). In via
subordinata la convenuta ha aderito alla pretesa avversaria limitatamente a fr.
3’644.75, pari all’80% del salario per la durata di sedici settimane così come
previsto dall’art. 10 cpv. 4 del CNL in caso di maternità.
-
Con
il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle
pattuizioni intervenute tra le parti, ha ritenuto applicabile, per quanto non
regolamentato nelle “Condizioni di lavoro per le collaboratrici alla vendita
della __________ ” (doc. A), il CNL al quale le parti non hanno inteso
derogare; CNL che sarebbe in ogni caso applicabile anche in virtù della riserva
prevista all’art. 324a cpv. 2 CO. Basandosi sull’art. 10 cpv. 4 CNL il giudice
ha quindi riconosciuto alla lavoratrice il diritto al salario per il periodo
di malattia (720 giorni all’80%) e di maternità (sedici settimane), sino alla
scadenza del contratto, disdetto per il 30 novembre 1998. Da qui l’accoglimento
dell’istanza limitatamente a fr. 7’617.45.
-
Con il presente
tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto
sostanziale, in particolare per aver risolto la problematica che oppone le parti
sulla base dell’art. 10 cpv. 4 CNL anziché dell’art. 324a cpv. 2 CO. In via
subordinata rimprovera al giudice di aver riconosciuto all’istante il diritto
al pagamento di un salario superiore alle sedici settimane di spettanza di
quest’ultima in virtù dell’art. 10 cpv. 4 CNL.
Con osservazioni 14
dicembre 1998 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
316 consid. 4a).
- Il quesito
principale della vertenza e anche del ricorso in esame è l'applicabilità del
CNL oppure dell’art. 324a CO quale diritto suppletorio a eventuali pattuizioni
individuali.
La conclusione del primo
giudice, che facendo propria la tesi dell’istante ha ritenuto applicabile il
CNL e in particolare l’art. 10 cpv. 4, è frutto di un’arbitraria valutazione
delle risultanze istruttorie e conseguente erronea applicazione del diritto
sostanziale. Infatti, il CNL non ha portata obbligatoria generale. Trattasi
essenzialmente di uno strumento per mezzo del quale lo Stato regola la
conclusione, l’oggetto e la fine dei contratti di lavoro in determinate
professioni, in particolare nei settori non coperti da contratti collettivi (Streiff/von
Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, art. 359 CO, N. 2 e 3). Le norme del CNL
(promulgate dall'autorità statale: cantonale o federale) hanno però soltanto
carattere dispositivo (Rehbinder M., Schweizerisches Arbeitsrecht, ed.
13, p. 30; Vischer, in Comm. di Zurigo, 1983, art. 359 CO, N. 2); esse
non hanno validità se le parti hanno previsto l'applicabilità di altre norme (Streiff/von
Kaenel, op.cit., art. 360 CO, N. 2; Vischer, op. cit., art. 360, N.
3).
Nel caso concreto, poiché
le parti hanno concluso un contratto scritto costituito tra l’altro dalle
“Condizioni di lavoro per le collaboratrici alla vendita della __________ ”
(doc. A), è innanzi tutto sulla base di questo testo -sottoscritto da entrambe
le parti- che devono essere interpretati i loro accordi.
Nel medesimo, dopo aver
regolamentato diversi aspetti del loro rapporto contrattuale, tra i quali
l’orario lavorativo, le vacanze e i termini di disdetta, per tutte le ulteriori
questioni non esplicita-mente menzionate nel doc. A, le parti hanno
espressamente rinviato “alle norme sul contratto di lavoro iscritto nel CO (art.
319 segg. CO)”, mentre nessun accenno vien fatto al CNL. Di fronte al testo
chiaro del contratto, non è possibile una diversa interpretazione
contrariamente a quanto sembra ritenere il primo giudice. L’interpretazione
fondata sul senso letterale dell’accordo è infatti unanimemente ammessa e
riconosciuta, nel senso che il giudice che può dare un senso e conferire un
effetto giuridico diverso alle manifestazioni di volontà espresse dalle parti
in modo chiaro non è tenuto a procedere a una diversa o più approfondita
interpretazione (Wiegand, Commentario basilese, 1996, art. 18 CO, N. 19;
DTF 119 II 372, 111 II 284; II CCA 9 novembre 1994 in re D. S.r.l./
/M. SA, B. SA e C. SA; I CCTF 24 marzo 1999 in re P.& B.SA/T). In
altre parole, quando il testo del contratto permette di definire il contenuto
delle pattuizioni delle parti, il giudice eviterà, salvo circostanze
particolari, di snaturarne il senso ricorrendo a un’interpretazione fondata su
elementi estrinsechi (DTF 111 II 284 consid. 2).
In concreto,
l’interpretazione letterale del testo del contratto concluso dalle parti,
permette un unico rinvio che è quello alle disposizioni del CO e non a quelle
del CNL. La problematica che oppone le parti deve essere così risolta sulla
base dell’art. 324a cpv. 2 CO. Accogliendo la censura ricorsuale e annullando
la sentenza impugnata, la Camera è chiamata -su altra base- a decidere il
merito della lite (art. 332 cpv. 2 CPC).
L’art. 324a cpv. 2 CO prevede che se il lavoratore è impedito di lavorare
per malattia il datore di lavoro deve pagare, nel primo anno di servizio, il
salario per almeno tre settimane e in seguito per un periodo adeguatamente più
lungo a seconda della durata del rapporto di lavoro. Identico obbligo compete
al datore di lavoro in caso di gravidanza e puerperio della lavoratrice (art.
324a cpv. 3 CO). Questo periodo più lungo viene stabilito sulla base di scale
di riferimento che, come quella bernese applicata dalla convenuta e
riconosciuta dall’istante (istanza, pag. 3), prevede nel primo anno di servizio
il pagamento di tre settimane di stipendio e nel secondo anno di servizio il
pagamento di un mese (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag,
2.ed., 1996, art. 324a CO, N. 20; Rehbinder, Berner Kommentar, art. 324a
CO, N. 28). L’art. 324a CO non comporta inoltre per il dipendente la facoltà di
cumulare il diritto al salario per il caso di ripetuti periodi di assenza dal
lavoro eccedenti il termine di protezione a causa di malattia e di gravidanza
durante lo stesso anno di servizio (Sentenza del Tribunale federale del 17
novembre 1994, pubblicata in: JAR 1995, pag. 112 e segg.; Rehbinder,
op.cit., art. 324a CO, N. 27; Brühwiler, op.cit., art. 324a CO, N. 10c; Streiff/von
Kaenel, op.cit., art. 324a CO, N. 25; SJ 1993 350).
In concreto, poiché
l’istante non contesta di aver ricevuto il salario calcolato sulla base di
questi parametri (doc. I), le ulteriori pretese salariali oggetto del presente
giudizio, non entrano in linea di conto.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione
27 novembre 1998 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
18 novembre 1998 del Segretario assessore della Pretura di Locarno-Città è
annullata e sostituita dal seguente giudicato:
-
L’istanza è
respinta.
-
Non si prelevano né
tasse né spese.
__________ verserà
all’istante un’indennità di fr.
200.-.
II. Non si prelevano
tasse o spese per il presente giudizio.
__________ verserà alla
ricorrente l’importo di fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione:
– __________
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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