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Numero d'incarto:
16.1998.125
Data decisione, Autorità:
28.04.1999, CCC
Incarto n.
16.98.00125
Lugano
28 aprile 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 16 novembre 1998 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 29 ottobre 1998 del Segretario assessore della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio nord nella causa a procedura inappellabile promossa
con istanza 20 marzo 1996 da
patr.
dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’481.45
oltre accessori nonché il
rigetto in via definiva dell’opposizione interposta dal convenuto
al PE no. __________
dell’UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo giudice
limitatamente a fr. 2’700.-
oltre interessi del 5% dal 12 marzo 1996,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Con istanza 20 marzo
1996 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il
pagamento di fr. 3’481.45 oltre accessori a saldo della fattura 24 maggio 1994
(doc. A) emessa per lavori di riparazione effettuati sul veicolo di quest’ultimo.
Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria eccependo la carenza di
legittimazione del firmatario dell’istanza, l’assenza di un titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione e, a titolo abbondanziale, il mancato consenso
all’esecuzione dei lavori fatturati, nonché la congruità degli importi
fatturati.
-
Esperito il
dibattimento finale il 18 febbraio 1997, nell’ambito del quale l’istante ha
confermato la sua pretesa mentre il convenuto vi si è opposto riproponendo
l’eccezione di carenza di legittima-zione del rappresentante dell’istante
nonché la contestazione circa la necessità degli interventi effettuati da
quest’ultima e la congruità degli importi fatturati, il segretario assessore ha
indetto il 14 luglio 1997 un’udienza per incombenti durante la quale ha
formulato una proposta transattiva che nessuna delle parti ha accettato. Con
ordinanza 25 settembre 1997, richiamato l’art. 88 lett. a CPC, il pretore ha
ordinato l’allestimento di una perizia giudiziaria destinata a stabilire quali,
tra i lavori fatturati dall’istante, fossero quelli necessari per ovviare ai
difetti riscontrati sul veicolo del convenuto nonché il valore di questi
interventi (ordinanza 11 febbraio 1998); perizia alla quale il convenuto si è
opposto chiedendo con domanda processuale 26 settembre 1997 l’annullamento
dell’ordinanza, che è invece stata confermata. Con rispettive conclusioni 12 e
13 ottobre 1998 le parti, preso atto delle risultanze peritali, si sono
riconfermate nelle loro posizioni; l’istante riconfermando la propria richiesta
di pagamento, il convenuto contestando in particolare le risultanze della
perizia giudiziaria.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice, respinta preliminar-mente la censura di carente
legittimazione del rappresentante dell’istante, basandosi sulle risultanze
istruttorie ha ritenuto provato il conferimento da parte del convenuto
dell’incarico di eseguire i lavori di riparazione del veicolo, il difetto
consistendo in un’avaria sulla guarnizione della testata e al trafilamento di
acqua all’interno dei cilindri. In merito alla necessità e al valore di questi
lavori, il segretario assessore si è riferito alle indicazioni del perito e ha
riconosciuto all’istante l’importo di fr. 2’700.-
-
Con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC. Egli ha abbandonato sia le contestazioni relative all'art. 82
LEF -sollevate in sede di contraddittorio ma grossolanamente fuori tema- sia
l'eccezione di carente legittimazione del rappresentante della società istante.
Ha invece incentrato il ricorso sulla gestione del processo, rimproverando al
primo giudice di aver erroneamente ordinato, a dibattimento finale avvenuto,
una perizia giudiziaria volta a supplire le carenze probatorie dell’istante,
violando così diversi disposti e, in particolare, l’art. 183 CPC che pone a
carico delle parti l’onere di provare le loro allegazioni.
Con osservazioni 23
dicembre 1998 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- Tema del ricorso è
l’applicazione da parte del primo giudice dell’art. 88 lett. a CPC. Secondo il
ricorrente la perizia giudiziaria ordinata d'ufficio era destinata non tanto a
chiarire questioni tecniche, bensì a provare circostanze di fatto che avrebbero
dovuto essere provate dall’istante in virtù degli art. 8 CC e 183 CPC.
Secondo l’art. 88 lett. a
CPC in ogni stadio di causa che precede l’emanazione della sentenza, quindi
anche dopo il dibattimento finale come avvenuto nel caso di specie, è facoltà
del giudice di ordinare determinate prove, tra le quali la perizia (alla
condizione -evidentemente- che le parti abbiano la possibilità di esprimersi
nuovamente prima del giudizio).
Scopo di questa norma è
quello di offrire al giudice tutti gli elementi necessari per migliorare il
proprio convincimento (Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 88, n. 1; Rep 1986,
100).
E' vero che questa facoltà
di indagine non deve essere intesa quale deroga al principio attittatorio che
regola il nostro codice di procedura e che pone a carico delle parti l’obbligo
di addurre tutto il materiale processuale che comprende, oltre alla
formulazione delle domande, l’allegazione dei fatti e l’offerta delle prove (Rep
1988, 367); va però precisato il significato di questo assunto
giurisprudenziale, ossia nel senso che il giudice può far carico alla parte cui
incombe l'onere della prova di non avervi fatto fronte, ossia di non aver
provato i fatti allegati per il tramite di una perizia. In altre parole, la
parte deve dimostrare diligenza nella conduzione del processo e non può
pretendere che il giudice ne supplisca la carenza. Non va per contro
dimenticato che la perizia serve per accertare questioni di fatto la cui
soluzione richiede conoscenze particolari: essa rappresenta cioè anche un
ausilio del giudice (Cocchi, Appunti sul tema della perizia giudiziaria
nel processo civile in Rep 1994 161-162). E' vero anche che le possibilità
offerte dall'art. 247 CPC relativamente alla prova peritale (iniziativa delle
parti oppure iniziativa del giudice) fanno riflettere sull'adesione della
procedura civile al principio attitatorio (Cocchi, op. cit., punto 2);
ciò non toglie che le parti non possono censurare il giudice che fa capo all'art.
88 CPC, né considerare che così facendo egli possa favorire una parte del
processo: non soltanto perché il codice di rito non pone limiti a tale facoltà
(tanto che la decisione di ordinare d'ufficio una perizia è inappellabile: Cocchi
/ Trezzini, CPC, art. 247, N. 8) , ma perché la perizia è un mezzo inteso
alla scoperta della verità. La parte soccombente può invece impugnare la
decisione del giudice che le ha negato la prova peritale, per averla limitata nel
suo diritto di essere sentita (Cocchi / Trezzini, CPC, art. 327, N. 17).
Contrariamente a quanto
preteso dal ricorrente, ordinando la perizia controversa, destinata a chiarire
quali tra i lavori fatturati dall’istante fossero quelli effettivamente
necessari per eliminare i difetti riscontrati nel veicolo del convenuto
valutandone nel contempo il valore, il primo giudice non ha violato nessuna
norma processuale. Il motivo di cassazione invocato dal ricorrente è di
conseguenza escluso.
- Pertanto solo a
titolo abbondanziale può essere osservato che il quesito posto in causa
relativamente alla congruità dei singoli addendi della fattura contestata
poteva essere chiarita molto probabilmente solo con una perizia.
Comunque la valutazione
eseguita dal primo giudice delle risultanze peritali non è oggetto del ricorso
in esame. A tal riguardo non è ammissibile il rinvio al memoriale conclusivo 12
ottobre 1998, preteso dal ricorrente (II CCTF 10 febbraio 1997 in re
B./N.)
Il giudizio sulle spese
segue quello di reiezione del ricorso
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per
cassazione 16 novembre 1998 di __________ è respinto.
-
Le spese del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
250.-
b) spese fr.
50.-
fr.
300.-
già anticipate dal
ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla resistente
l’importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di
Mendrisio-nord.
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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