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Numero d'incarto:
16.1998.108
Data decisione, Autorità:
29.03.1999, CCC
Incarto n.
16.98.00108
Lugano
29 marzo 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 2 settembre 1998 presentato da
contro
la
sentenza 21 agosto 1998 del Pretore del Distretto di Riviera nella causa a
procedura inappellabile promossa con istanza 12 settembre 1997 da
(patr. dall’avv.
___________)
con la
quale l’istante ha rivendicato la proprietà del semirimorchio 2 assi marca Koegel
di cui al verbale di sequestro 5 maggio 1997 nell’esecuzione no. __________
promossa dal convenuto contro ___________, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in
diritto:
- Il
5 maggio 1997 l’UEF di Biasca ha eseguito, su richiesta di ___________ -creditore
nei confronti della ditta ___________ di un importo di fr. 13’427.50 per lavori
di riparazione e manutenzione eseguiti sui veicoli di quest’ultima- il
sequestro di due semirimorchi che si trovavano presso di lui, uno dei quali è
un semirimorchio 2 assi di marca Koegel (doc. D).
Con
istanza 12 settembre 1997 - ossia entro il termine di 20 giorni assegnatole dall’UEF
di Biasca (doc. A)- la ditta ___________. ha convenuto in giudizio ___________
rivendicando sulla base dell’art. 107 LEF il suo diritto di proprietà su
quest’oggetto. A comprova del suo buon diritto essa ha prodotto il contratto
concluso con la ditta ___________ il 30 dicembre 1996 dal quale risulta
l’acquisto da parte sua del semirimorchio controverso (doc. F).
Il
convenuto si è opposto alla pretesa avversaria eccependo di falso questo
contratto di compravendita, siccome sottoscritto dopo il 21 aprile 1997 -e
quindi non il 30 dicembre 1996- al solo scopo di sottrarre il semirimorchio
dalla procedura di fallimento della ditta ___________. Egli ha inoltre eccepito
la tardività della rivendicazione avendo l’istante atteso parecchi mesi prima
di far valere il suo diritto.
- Con
il querelato giudizio il pretore -respinta in via preliminare l’eccezione di
falso sollevata dal convenuto basandosi sulle deposizioni testimoniali ha
considerato che il contratto di compravendita fra l’istante e ___________
sarebbe stato concluso in data successiva a quella indicata del 30 dicembre
1996 e meglio tra il 21 aprile 1997 (data di immatricolazione del semirimorchio
a nome dell’istante) e il 7 maggio 1997 (data in cui il contratto è stato
visionato dall’UEF di __________). Il primo giudice, pur ammettendo che il
trasferimento di proprietà è avvenuto allo scopo di sottrarre il semirimorchio
dalla procedura di fallimento della società ___________, ha nondimeno ritenuto
valido il contratto non ritenendolo illecito e neppure immorale.
Egli
ha quindi accolto l’istanza ritenendo provato il diritto di proprietà
dell’istante sul bene sequestrato a far tempo dal 21 aprile 1997, data in cui il
semirimorchio litigioso è stato immatricolato a nome di quest’ultima.
- Con
il presente tempestivo gravame ___________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver
ritenuto determinante ai fini della prova del trasferimento di proprietà del
semirimorchio litigioso, la sua immatricolazione avvenuta il 21 aprile 1997,
mentre dalle risultanze istruttorie risulterebbe che è solo in data 7 maggio
1997 che di fatto è avvenuto il trasferimento di proprietà, quindi dopo il
sequestro del bene litigioso. Egli rimprovera inoltre al primo giudice di non
aver verificato l’eccezione dallo stesso sollevata in merito alla tardività
dell’azione di rivendicazione, che l’istante ha fatto valere parecchi mesi dopo
essere venuto a conoscenza della sua intenzione di ottenere il sequestro,
intenzione che egli aveva manifestato già il 21 aprile 1997.
Con
osservazioni 25 settembre 1998 la controparte postula la reiezione del gravame.
L’allegato
di “replica” 1°ottobre 1998 con il quale il ricorrente prende posizione in
merito alle osservazioni di controparte, deve essere estromesso dall’incarto
poiché il CPC non prevede la possibilità di formulare delle controsservazioni.
- Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando
viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o
quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid.
4a).
-
In
via preliminare, sebbene la questione non abbia alcun influenza
sull’esito della vertenza, va rilevato che il Pretore e le parti hanno
manifestamente applicato alla presente causa le norme sulla procedura di cui
agli art. 291 segg. CPC (inappellabile) anziché quelle sulla procedura
accelerata. Per effetto della modifica della LEF, in vigore dal 1° gennaio
1997, l’azione di rivendicazione non è infatti più soggetta alla procedura
ordinaria, ma è ora trattata secondo la procedura accelerata (art. 109 cpv. 4
LEF; II CCA 25 agosto 1997 in re R./C.). Secondo l'art. 2 Disp. finali
della modifica legislativa, le norme di procedura previste da quella legge si
applicano ai procedimenti in corso a partire dalla loro entrata in vigore.
Questa regola vale anche per la nostra procedura civile: l’art. 514 cpv. 1 CPC
prevede infatti che le disposizioni del codice di rito si applicano ai processi
e alle appellazioni introdotti dopo la sua entrata in vigore (CCC 23
agosto 1993 in re S./W.; II CCA 17 dicembre 1993 in re C./J.): da qui
l’applicabilità alla vertenza che oppone le parti delle norme sulla procedura
accelerata.
-
La
procedura di rivendicazione di cui agli art. 106-109 LEF - applicabili per
analogia all’esecuzione del sequestro (art. 275 LEF)- presuppone una
dichiarazione in tal senso da effettuarsi presso l’autorità esecutiva,
dichiarazione per la quale non è richiesta nessuna forma particolare (Staehelin,
Commentario basilese, n. 18 e 19 ad art. 106 LEF). La legge non prevede neppure
un termine entro il quale formulare questa dichiarazione anche se secondo
giurisprudenza, questa deve essere fatta in un termine breve e appropriato alla
circostanze (Staehelin, op.cit., n. 23 ad art. 106; DTF 112 III
62, JdT 1988 II 95), ritenuto che un ritardo eccessivo può costituire abuso di
diritto (DTF 106 III 58, 104 III 42, 102 III 140).
Se
la rivendicazione avviene nell’ambito di un sequestro, il terzo deve notificare
la sua pretesa già in relazione con l’esecuzione del sequestro (Staehelin,
op.cit., n. 22 ad art. 106 LEF; DTF 104 III 42), ed è ciò che è avvenuto
in concreto.
L’esame
circa la tempestività o meno di questa notifica spetta esclusivamente agli
uffici di esecuzione e non al giudice civile, al quale non compete neppure di
verificare se l’ufficio ha avuto ragione o torto a tener conto della
rivendicazione del terzo (SJ 1981, 124).
L’unico
termine che il giudice civile è tenuto a verificare è quello
assegnato
dall’ufficio esecuzioni e fallimenti per l’inoltro
dell’azione
di rivendicazione, trattandosi di un termine perentorio (Staehelin, op.cit.,
n. 10 ad art. 109 LEF).
In
quest’ottica, la censura ricorsuale secondo la quale il pretore non avrebbe
preliminarmente esaminato la tardività della dichiarazione di rivendicazione
formulata dall’istante -che in ogni caso ha proposto l’azione entro il termine
di venti giorni assegnatole dall’UEF (doc. A)- appare infondata.
- Accertata
la tempestività dell’azione di rivendicazione proposta dall’istante, occorre
esaminare se questa abbia fatto fronte all’onere della prova che le competeva
in merito al suo diritto di proprietà sul semirimorchio 2 assi marca Koegel
sequestrato presso il convenuto che lo deteneva per conto della sua debitrice
___________ (Ammon/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts,
1997, § 24, n. 65; Brügger, SchKG Schw. Gerichtspraxis 1946-1984, 1984,
n. 28 ad art. 107; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
1993, pag. 211; Rep 1982 204). Spetta infatti al terzo rivendicante
provare, “de façon certaine”, di essere proprietario della cosa sequestrata (BlSchK
1985 pag. 24).
A
questo proposito la conclusione del primo giudice che ha ritenuto provato il
diritto di proprietà dell’istante sul bene controverso, non è arbitraria poiché
trova riscontro nelle risultanze istruttorie.
A
prescindere dai problemi posti dal contratto di compravendita sulla base del
quale l’istante rivendica il suo diritto -con particolare riferimento alla sua
effettiva datazione, al suo contenuto e agli scopi che i contraenti si sono
prefissi il fatto che a far tempo dal 21 aprile 1997 il semirimorchio
sequestrato sia stato immatricolato a nome dell’istante (cfr. documentazione
richiamata alla Sezione della circolazione), concretizza la volontà della
___________ di trasferire all’istante la possibilità di disporre autonomamente
del medesimo, quindi di esserne proprietaria.
Ne
discende che al momento del sequestro del semirimorchio, avvenuto il 5 maggio
1997 (doc. D) su analoga richiesta 1° maggio 1997 del convenuto (doc. B),
l’istante poteva legittimamente vantare un diritto di proprietà sul medesimo
sia in virtù del contratto di compravendita (di cui il doc. F costituirebbe una
conferma), che della sua immatricolazione.
A
queste risultanze istruttorie, che il primo giudice ha valutato in modo
sostenibile e quindi non arbitrario, il ricorrente si è peraltro limitato a
contrapporre la propria tesi difensiva secondo la quale il trasferimento di
proprietà sarebbe avvenuto solo il 7 maggio 1997 -ovvero dopo il sequestro del
mezzo- senza che questa tesi sia stata suffragata da una qualsiasi prova.
- Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato, deve essere respinto mentre la richiesta di trasmissione
dell’incarto al Ministero pubblico non può essere accolta, non emergendo dalle
risultanze istruttorie sufficienti elementi per far seriamente dubitare della
commissione di un reato penale (art. 4 CPP).
Tasse
e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 2 settembre 1998 di ___________ è respinto.
- Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 300.–
già
anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbli-go di versare alla
controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Riviera.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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